Per le merci che non sono destinate ad essere commercializzate all’interno di padiglioni gestiti da operatori commercial, i Partecipanti Non Ufficiali possono procedere all’importazione in franchigia dai diritti doganali per i seguenti casi:

  1. campioni di merce di valore trascurabile, importati gratuitamente e che servono per la distribuzione all’interno della manifestazione senza compenso. Tali campioni dovranno essere identificabili come campioni gratuiti e non prestarsi, per il tipo di imballaggio, alla commercializzazione. Se si tratta di prodotti alimentari e bevande dovranno essere consumati nel corso della manifestazione. La quantità e il valore dei campioni che potranno essere importati in franchigia dai diritti doganali dovranno essere proporzionali alla natura della manifestazione, al numero dei visitatori, e all’importanza della partecipazione dell’espositore;
  2. merce da utilizzare per la dimostrazione di macchine e apparecchi, materiali di scarso valore e consumati per l’allestimento degli stand (colori, vernici, carta da parati...), stampati, cataloghi, prospetti, manifesti pubblicitari e altri oggetti forniti gratuitamente per fini pubblicitari. Ovviamente anche in tale caso le merci destinate alla dimostrazione devono essere consumate nel corso della manifestazione e il loro quantitativo deve essere proporzionato alla manifestazione stessa.

Sono esclusi dall’importazione in franchigia i campioni e le merci destinate alla dimostrazione se si tratta di prodotti alcolici, tabacco e prodotti del tabacco, combustibili e carburanti.

I Partecipanti Non Ufficiali possono comunque ricorrere al regime di ammissione temporanea, senza il pagamento dei diritti doganali, e senza applicazione delle misure di politica commerciale a condizione che le merci siano riesportate dopo l’utilizzo previsto, e comunque entro tre mesi dal termine della manifestazione, ovvero siano consumate nel corso della manifestazione (a condizione che la quantità utilizzata sia proporzionata allo scopo e al numero dei visitatori). All’atto della presentazione della dichiarazione di ammissione temporanea, deve essere prestata la garanzia per i diritti doganali relativi alla merce vincolata a tale regime. La facilitazione di cui al precedente periodo non si applica alle bevande alcoliche, al tabacco e ai combustibili.