Per talune merci deperibili è prevista una procedura di valutazione semplificata ai sensi dell'articolo 74, paragrafo 2, lettera c), del Regolamento (UE) 952/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013, che ha introdotto il codice doganale dell’Unione (CDU).

L’Allegato 23-02 del Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 (RE) contiene l’elenco dei prodotti e dei rispettivi periodi per i quali la Commissione europea rende disponibile un prezzo unitario (per 100 kg netti) da utilizzare come base per la determinazione del valore in dogana degli ortofrutticoli interi, di uno stesso tipo, importati unicamente in conto consegna.

Tale prezzo è considerato rappresentativo con riguardo all’importazione dei suddetti prodotti nell’Unione europea.

La Commissione europea comunica ogni anno la lista dei prodotti ortofrutticoli di cui al suddetto Allegato 23-02 che dovranno essere monitorati dagli Stati Membri nell’anno successivo ai fini della loro divulgazione tramite TARIC.

I prezzi unitari che gli Stati membri forniscono alla Commissione europea sono calcolati sulla base dei proventi lordi delle vendite registrate al primo livello commerciale successivo all’importazione, detraendo da tali cifre i seguenti elementi:

  • un margine di commercializzazione per i centri di commercializzazione,
  • le spese di trasporto e di assicurazione e le spese connesse sostenute all’interno del territorio doganale,
  • i dazi all’importazione ed altre imposizioni da non incorporare nel valore in dogana.

Tali prezzi unitari possono essere usati per determinare il valore in dogana delle merci importate per periodi di 14 giorni. Ciascun periodo decorre dal venerdì (articolo 142, paragrafo 6 RE).