I prodotti immessi in consumo in un altro Stato membro sono soggetti al pagamento dell’accisa se detenuti a scopo commerciale nel territorio dello Stato.

L’accisa è dovuta per la detenzione dei suddetti prodotti:

  • da un soggetto, diverso dal privato, esercente deposito fiscale o avente la qualifica di destinatario registrato che deve garantirne il pagamento ovvero
  • da un rappresentante del soggetto comunitario che ne effettua la fornitura, purché i prodotti siano detenuti da un privato, non acquistati per uso proprio (ma riconosciuti come tali), dallo stesso trasportati e non destinati ad essere forniti a titolo oneroso.

     

    Il rappresentante, garante del pagamento dell’accisa, deve avere sede nello Stato italiano ed essere preventivamente autorizzato dal competente Ufficio dell’Amministrazione finanziaria.

I prodotti già assoggettati ad accisa in un altro Stato membro, acquistati da un soggetto stabilito nel territorio dello Stato - privato ovvero che, pur esercitando una attività economica, agisca in qualità di privato - e spediti o trasportati nel territorio dello Stato direttamente o indirettamente dal venditore o per suo conto, sono soggetti ad accisa nel territorio italiano.

Il debitore dell’accisa è il rappresentante fiscale designato dal venditore, avente sede in Italia e preventivamente autorizzato dall’Amministrazione finanziaria.

Ultimo aggiornamento: 12/12/2020