Depositi di stoccaggio presso terzi – TRADERS
- i Traders, prima di iniziare l’attività di stoccaggio presso depositi di terzi, devono ottenere un’autorizzazione dal competente Ufficio delle Dogane previa presentazione di un’apposita istanza. Tale autorizzazione ha validità biennale e deve essere associata ad un codice identificativo univoco;
- per i Traders che sono già titolari, in Italia, di un deposito fiscale di prodotti energetici l’istanza è sostituita da una comunicazione da trasmettere esclusivamente in forma telematica almeno trenta giorni prima dell’inizio dell’attività di stoccaggio. Tale comunicazione ha validità annuale e deve essere associata ad un codice identificativo univoco;
- per poter procedere all’attività di stoccaggio dei prodotti, il Trader deve ottenere da parte del depositario autorizzato o del destinatario registrato presso cui intende stoccare i prodotti uno specifico atto di assenso. Solo con quest’ultimo si perfeziona il rapporto tar i due soggetti e l’attività di stoccaggio potrà essere effettuata;
- I Traders devono redigere un riepilogo dei quantitativi giornalieri dei prodotti energetici stoccati presso ciascun deposito di terzi.
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[230452 del 15/07/2020] - Despositi stoccaggio - Istruzioni operative - pubblicato il 12/08/2020
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[30647 del 02/07/2019] - Integrazione dei servizi digitali per la gestione dei rinnovi delle comunicazioni da parte dei soggetti autorizzati ai sensi dell’art.4 del DM 12/04/2018 e per la gestione delle rettifiche degli atti di assenso e delle comunicazioni – TRADERS - Istruzioni operative – pubblicata il 19/07/2019
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[136166 del 13/12/2018] Integrazione dei servizi digitali per la trasmissione dei riepiloghi contabili da parte dei soggetti che stoccano Prodotti Energetici presso Depositi di Terzi – TRADERS - Istruzioni operative - pubblicato il 18/12/2018
La legge di bilancio 2018 ha introdotto una serie di disposizioni finalizzate alla prevenzione e al contrasto dell’evasione fiscale e dei fenomeni fraudolenti in materia di pagamento dell’Iva nel campo dell’estrazione dei prodotti energetici dai depositi (articolo 1, commi da 945 a 959, legge 205/2017). In particolare l’articolo 1, commi da 945 a 959, della legge n. 205/2017, ha previsto che i soggetti che intendono stoccare prodotti energetici presso depositi di terzi debbano essere identificati e monitorati dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli. Tali soggetti, d’ora in avanti denominati “Traders”, sono operatori commerciali del settore petrolifero che, non avendo a disposizione proprie strutture di deposito ovvero avendole in luoghi diversi da quelli in cui i prodotti vengono esitati, si avvalgono di impianti di proprietà di terzi appartenenti a depositari autorizzati o di destinatari registrati.
Con il decreto del 12 aprile 2018 il Ministro dell’economia e delle finanze ha stabilito le modalità con cui i predetti Traders devono essere identificati dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli e le modalità di trasmissione del flusso informativo dei dati contabili tra le Amministrazioni interessate.
In particolare nel succitato decreto è stato stabilito che:
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