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Depositi di stoccaggio presso terzi – TRADERS

    La legge di bilancio 2018 ha introdotto una serie di disposizioni finalizzate alla prevenzione e al contrasto dell’evasione fiscale e dei fenomeni fraudolenti in materia di pagamento dell’Iva nel campo dell’estrazione dei prodotti energetici dai depositi (articolo 1, commi da 945 a 959, legge 205/2017). In particolare l’articolo 1, commi da 945 a 959, della legge n. 205/2017, ha previsto che i soggetti che intendono stoccare prodotti energetici presso depositi di terzi debbano essere identificati e monitorati dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli. Tali soggetti, d’ora in avanti denominati “Traders”, sono operatori commerciali del settore petrolifero che, non avendo a disposizione proprie strutture di deposito ovvero avendole in luoghi diversi da quelli in cui i prodotti vengono esitati, si avvalgono di impianti di proprietà di terzi appartenenti a depositari autorizzati o di destinatari registrati.

    Con il decreto del 12 aprile 2018 il Ministro dell’economia e delle finanze ha stabilito le modalità con cui i predetti Traders devono essere identificati dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli e le modalità di trasmissione del flusso informativo dei dati contabili tra le Amministrazioni interessate.

    In particolare nel succitato decreto è stato stabilito che:

    • i Traders, prima di iniziare l’attività di stoccaggio presso depositi di terzi, devono ottenere un’autorizzazione dal competente Ufficio delle Dogane previa presentazione di un’apposita istanza. Tale autorizzazione ha validità biennale e deve essere associata ad un codice identificativo univoco;
    • per i Traders che sono già titolari, in Italia, di un deposito fiscale di prodotti energetici l’istanza è sostituita da una comunicazione da trasmettere esclusivamente in forma telematica almeno trenta giorni prima dell’inizio dell’attività di stoccaggio. Tale comunicazione ha validità annuale e deve essere associata ad un codice identificativo univoco;
    • per poter procedere all’attività di stoccaggio dei prodotti, il Trader deve ottenere da parte del depositario autorizzato o del destinatario registrato presso cui intende stoccare i prodotti uno specifico atto di assenso. Solo con quest’ultimo si perfeziona il rapporto tar i due soggetti e l’attività di stoccaggio potrà essere effettuata;
    • I Traders devono redigere un riepilogo dei quantitativi giornalieri dei prodotti energetici stoccati presso ciascun deposito di terzi.

     

    Modulistica Traders

  • [26163 del 27/01/2021] - Integrazione ai servizi digitali per la gestione delle rettifiche delle autorizzazioni rilasciate ai soggetti che stoccano prodotti energetici presso depositi di terzi – Traders. Istruzioni operative – pubblicata il 29/01/2021
  • [230452 del 15/07/2020] - Despositi stoccaggio - Istruzioni operative - pubblicato il 12/08/2020
  • [114818RU del 03/09/2019] - Integrazione dei servizi digitali per la trasmissione dei riepiloghi contabili in modalità Web Services da parte dei soggetti che stoccano Prodotti Energetici presso Depositi di Terzi – TRADERS - Istruzioni operative. – pubblicata il 04/09/2019
  • [30647 del 02/07/2019]   - Integrazione dei servizi digitali per la gestione dei rinnovi delle comunicazioni da parte dei soggetti autorizzati ai sensi dell’art.4 del DM 12/04/2018 e per la gestione delle rettifiche degli atti di assenso e delle comunicazioni – TRADERS - Istruzioni operative – pubblicata il 19/07/2019
  • [136166 del 13/12/2018]     Integrazione dei servizi digitali per la trasmissione dei riepiloghi contabili da parte dei soggetti che stoccano Prodotti Energetici presso Depositi di Terzi – TRADERS - Istruzioni operative - pubblicato il 18/12/2018
  • [103356 del 27/09/2018] Integrazione dei servizi digitali per la trasmissione dei riepiloghi contabili da parte dei soggetti che stoccano prodotti energetici presso depositi di terzi TRADERS - Istruzioni operative
  • [73179 del 2/07/2018] - Progetto Stoccaggio Prodotti Energetici presso Depositi Terzi - Istruzioni operative
  • [71725 del 27/06/2018] Decreto del Ministro dell’Economia e Finanze 12 aprile 2018 recante “Autorizzazione allo stoccaggio di prodotti energetici presso depositi di terzi” emanato in attuazione dell’art. 1, comma 957, della legge 27 dicembre 2017, n. 205
  • Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 12 aprile 2018
  • Flusso Trader
  •  

    Assistenza online per le applicazioni Istanze telematiche trader e Atto di assenso

  • Vai sul canale Youtube dell'Agenzia Dogane Monopoli per vedere il video: ADM – Istanze Telematiche Traders

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