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Dal 1° Maggio 2016 nei 28 Stati membri dell’U.E. è entrato in vigore il cosiddetto “pacchetto Codice Doganale dell’Unione” costituito da:

  • Codice doganale dell’Unione (CDU) – Reg.(UE) n.952/2013  
  • Regolamento delegato (RD) – Reg.(UE) n.2015/2446
  • Regolamento di esecuzione (RE) – Reg.(UE) n. 2015/2447
  • Regolamento delegato transitorio del CDU (RDT) -  Reg.(UE) n. 341/2016

 

Tali regolamenti hanno modificato il pre-esistente quadro di riferimento che regola la procedura per il rilascio dello status di Operatore Economico Autorizzato e i relativi benefici.

Il Codice Doganale dell’Unione prevede che tale status sia attestato, non più con una certificazione ma con due tipi di autorizzazione: AEO/ semplificazioni doganali (AEOC) e AEO/sicurezza (AEOS). I due tipi di autorizzazione sono cumulabili e quindi possono essere detenuti contemporaneamente garantendo i benefici connessi con entrambe le autorizzazioni.

Possono ottenere lo status tutti gli operatori economici, e i loro partner commerciali, che intervengono nella catena di approvvigionamento internazionale (fabbricanti, esportatori,  speditori/imprese di spedizione, depositari, agenti doganali,  vettori, importatori) che, nel corso delle loro attività commerciali, prendano parte ad attività disciplinate dalla regolamentazione doganale e si qualificano positivamente rispetto agli altri operatori, in quanto ritenuti affidabili e sicuri nella catena di approvvigionamento.

Al fine di ottenere lo status di AEO, l’operatore economico deve dimostrare di rispettare i seguenti criteri. Alcuni sono comuni ai due tipi di autorizzazione:

  • la conformità alla normativa doganale e fiscale e l’assenza di reati gravi connessi con l’attività economica;
  • possedere un sistema efficace di gestione delle scritture commerciali e dei trasporti;
  • garantire la solvibilità finanziaria.

Il richiedente l’autorizzazione AEOC deve dimostrare di possedere anche:

  • adeguati standard pratici di competenza o qualifiche professionali.

Il richiedente l’autorizzazione AEOS deve dimostrare di possedere:

  • adeguati standard di sicurezza.

I criteri per ottenere lo status di Operatore Economico Autorizzato vengono valutati tenendo conto del tipo di operatore economico (società di persone o società di capitali) della sua dimensione (piccola, media, grande impresa) e del loro ruolo che questo ricopre nella catena di approvvigionamento  internazionale. Si tiene conto, inoltre, di altre caratteristiche come la dimensioni e la complessità delle attività svolte e il tipo di merci trattate

L’operatore economico non è obbligato a divenire Operatore Economico Autorizzato: si tratta di una scelta individuale, che dipende dalle condizioni operative di ciascun soggetto. Il riconoscimento dello status di AEO consente, comunque, agli operatori economici di avvalersi di vantaggi e agevolazioni di natura diretta e indiretta relativamente alle operazioni a rilevanza doganale poste in essere.

L’Operatore Economico Autorizzato non è tenuto a esigere dai suoi partner commerciali che anche essi ottengano lo status di AEO. Infatti ogni Operatore Economico Autorizzato è responsabile del proprio segmento nell’ambito della catena di approvvigionamento delle merci anche se, per garantire la sicurezza, si tiene conto delle misure di sicurezza applicate da tutti i partner commerciali dell’operatore interessato.

Per ottenere il riconoscimento dello status di AEO è necessario richiedere all’Ufficio delle dogane competente l’attivazione di una specifica azione di audit che terrà anche conto delle eventuali informazioni e dei dati già in proprio possesso (autorizzazioni rilasciate per le procedure semplificate/domiciliate, audit doganali) nonché di altri elementi, quali certificazioni ottenute dal richiedente, conclusioni di esperti nei settori pertinenti, possesso di certificazioni riconosciute a livello internazionale, esibite dalla parte. Ciò faciliterà il processo di autorizzazione AEO.

In questa pagina l’utente potrà agevolmente rintracciare, nei diversi link dedicati, le norme comunitarie di riferimento, i principali documenti elaborati dai Servizi della Commissione europea e da ADM in merito alla procedura di riconoscimento dello status di AEO, la modulistica da utilizzare, le F.A.Q. che forniscono le risposte alle domande più frequenti, l’elenco dei punti di contatto presso gli Uffici centrali e territoriali.