La legge 6 novembre 2012 n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione), all’articolo 1, comma 15, nello stabilire le modalità con cui le Pubbliche Amministrazioni possono assicurare la trasparenza attraverso i loro siti web istituzionali, precisa i livelli essenziali di informazione richiesti, con particolare riferimento a taluni specifici procedimenti, tra i quali rientra la “scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi” (art. 1, comma 16, lettera b).  In proposito, al successivo comma 32, è previsto che – con periodicità annuale - “le stazioni appaltanti sono in ogni caso tenute a pubblicare nei propri siti web istituzionali: la struttura proponente; l'oggetto del bando; l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte; l'aggiudicatario; l'importo di aggiudicazione; i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura; l'importo delle somme liquidate”.