FAQ

 
  • I gel e le soluzioni idroalcoliche ad attività igienizzante sono da intendersi ricompresi da uno dei codici TARIC indicati nella tabella della Circolare 12/2020?
    Le soluzioni idroalcoliche sono classificabili nell'ambito della voce 2207 e 2208, essendo, comunque, rimesso l'accertamento della corrispondenza merce/tariffa alla verifica da effettuarsi al momento della presentazione della merce in dogana.
    Ad ogni buon fine, come già indicato nella Circolare 12/2020, l'elenco dei prodotti oggetto dell'agevolazione IVA è tassativo e non meramente esemplificativo.
    >Si evidenzia, infatti, che con la Circolare 12 sono stati individuati esclusivamente i codici tariffari corrispondenti alle merci che il legislatore ha individuato nell'art. 124 del Decreto Legge n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio).
  • Sono un'azienda di Biella e opero nel settore tessile. Il mio codice ATECO era precedentemente escluso tra quelli autorizzati ad operare, ma rientra ora nell'all. 3 del DPCM del 26 aprile 2020. Posso usufruire dello svincolo diretto per l'importazione di DPI e di altri beni mobili utili alla lotta al contrasto del Covid-19?

    L'allegato 3 del DPCM 6 aprile amplia ed aggiorna l'elenco di codici ATECO per i quali era già previsto lo svincolo diretto, pertanto tutte le aziende corrispondenti ai codici li contenuti sono autorizzate alla procedura di svincolo diretto.
  • Sono il proprietario della AI-MAR Srl Trasporti Marittimi e dovrei importare 3 milioni di mascherine generiche filtranti (non DM e non DPI) ex art 16 Comma 2 D.L. 18/2020. Posso utilizzare la procedura di svincolo diretto o di svincolo celere?

    Secondo la vigente normativa, così come applicata dalle circolari del MISE e del Ministero della Salute, le mascherine generiche possono essere utilizzate per finalità collegate all'emergenza COVID 19 in via del tutto eccezionale e solo sino al perdurare dello stato di emergenza. Il loro uso è riservato esclusivamente alla cittadinanza comune (non quindi laddove sia previsto un obbligo di protezione, come ad esempio sul luogo di lavoro) e a condizione che se ne faccia un uso consapevole e responsabile, in quanto le stesse non costituiscono presidio di protezione dal COVID 19 e non forniscono protezione in tal senso alle vie respiratorie, come deve essere indicato chiaramente sulle confezioni.
    Non essendo un prodotto oggettivamente destinato al contrasto del COVID 19 né un prodotto che fornisce una protezione medica o tecnica contro il COVID 19, le stesse non possono essere importate con la procedura di svincolo diretto o di svincolo celere, in quanto dette procedure sono riservate esclusivamente ai beni mobili utili al contrasto del COVID 19.
  • Sono il titolare di un'azienda che produce imballaggi in legno – codice ATECO 16.24 – e ho importato 5.000 mascherine per uso interno dei miei 50 dipendenti con le quali prevedo di garantire l'operatività della produzione per circa 4 mesi. Posso utilizzare lo sdoganamento diretto anche se nella Determinazione Direttoriale 102131 non compare più il riferimento diretto ai codici ATECO di cui agli allegati ai DPCM?

    Il codice ATECO 16.24 è incluso nei servizi di pubblica utilità dall'allegato al DPCM, pubblicato sul sito dell'Agenzia. Pertanto l'esercente potrà importare liberamente le mascherine per i suoi dipendenti, senza rischio di requisizione, utilizzando la procedura di SVINCOLO DIRETTO.
  • Sono il titolare di un'azienda che produce imballaggi in legno – codice ATECO 16.24 – e ho importato 500.000 di mascherine per uso interno dei miei 50 dipendenti. Posso utilizzare lo sdoganamento diretto perché rientro tra i codici ATECO non soggetti alla sospensione dell'attività produttiva?

    Il codice ATECO 16.24 è incluso nei servizi di pubblica utilità dall'allegato al DPCM, pubblicato sul sito dell'Agenzia. Pertanto l'esercente potrebbe importare liberamente le mascherine per i suoi dipendenti, senza rischio di requisizione, utilizzando la procedura di SVINCOLO DIRETTO. L'operazione, però, potrebbe non superare il controllo antifrode in quanto risulterà che l'imprenditore intende porre in essere una operazione di accaparramento a fini speculativi, non consentita durante l'emergenza COVID 19, per i seguenti motivi:
    • la merce destinata ad essere immagazzinata è di molto superiore a quella importata per essere utilizzata subito;
    • la scorta fatta dall'imprenditore è evidentemente ed eccessivamente superiore a quella di cui avrebbe bisogno per soddisfare le esigenze dei propri dipendenti nell'immediato periodo di crisi.
  • Sono il titolare di un'azienda con codice ATECO non rientrante tra quelli degli allegati ai DPCM. Ho però comunicato al Prefetto che non sopendo l'attività produttiva perché "funzionale ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all'allegato 1". Posso importare con svincolo diretto le mascherine per uso interno, se importate in quantità congrua rispetto al loro numero dei miei dipendenti?

    Se il Prefetto conferma che si tratta di un'attività "essenziale" e non procede con la sospensione dell'attività medesima, l'azienda rientra tra i soggetti che esercitano servizi pubblici essenziali, di pubblica utilità e/o di interesse pubblico. Pertanto, l'importazione di mascherine, se in numero congruo all'uso interno da parte dei dipendenti, può avvenire utilizzando la procedura di SVINCOLO DIRETTO, senza rischio di requisizione.
  • Sono un importatore di DPI. Ho ordinato 1 milione di mascherine che intendo utilizzare in questo modo: 500.000 andranno subito a rifornire la catena di 200 farmacie mie clienti per la rivendita; 500.000 saranno invece consegnate all'Azienda Sanitaria Regionale dell'Emilia Romagna, che le ha acquistate per distribuirle negli ospedali regionali. Che procedura di importazione posso utilizzare e posso avvalermi delle esenzioni di IVA e dazi?

    L'importatore potrà utilizzare la procedura di svincolo diretto per tutto il milione di mascherine atteso che i destinatari finali (FARMACIE e AZIENDA SANITARIA) rientrano nei servizi di pubblica utilità previsti dall'attuale normativa, senza perciò incorrere nella segnalazione per requisizione.
    Per utilizzare tale procedura al momento dello sdoganamento dovrà presentare i modelli di svincolo diretto sottoscritti dai legali rappresentanti dei soggetti destinatari finali della merce.
    Potrà avvalersi però delle esenzioni fiscali solo per la merce destinata all'Azienda Sanitaria dell'Emilia Romagna, in quanto, ai sensi della vigente normativa, non è possibile avvalersi delle esenzioni fiscali se il materiale sanitario è importato per rivendita, ma solo se è importato per libera distribuzione.
    Per avvalersi delle esenzioni fiscali dovrà essere spuntato l'apposito riquadro nel modello SVINCOLO DIRETTO sottoscritto dal legale rappresentante dell'Azienda Sanitaria, e l'importatore dovrà compilare l'apposito modello  di autocertificazione per gli importatori. Entrambi i modelli sono  pubblicati sul sito web dell'Agenzia.
  • Sono il famoso vocalista armeno Adrian Devitshenko (nome di fantasia) e sono rimasto blocccato in Italia a causa della crisi COVID-19. Vorrei inviare 1.000 mascherine alla mia famiglia ad Erevan, in Armenia, posso farlo?

    L'Ordinanza del capo di Protezione Civile n.639 del 25 febbraio 2020 vieta l'esportazione di materiale DPI verso Paesi extra UE senza la preventiva autorizzazione del MAECI. Pertanto, per inviare le mascherine alla famiglia in Armenia, il Sig. DEVITSHENKO dovrà richiedere ed ottenere l'autorizzazione prevista.
  • Che differenza c'è tra sequestro e requisizione della merce in Dogana?

    Il sequestro (penale o amministrativo) è una misura di blocco della merce che gli Uffici Doganali applicano nel caso in cui ravvisino violazioni di legge, di natura amministrativa o penale.
    Ad esempio un tentativo di esportazione di DPI verso un Paese extra UE in assenza della preventiva autorizzazione del MAECI potrà dar luogo a sequestro probatorio della merce.
    La requisizione è il provvedimento con cui il Commissario Straordinario per l'emergenza, per mezzo di ADM, acquisisce per conto dello Stato la proprietà della merce che ritiene utile alla lotta del COVID 19 per assegnarla alle strutture operanti nell'emergenza.
    Nel caso di requisizione il Commissario provvederà a rimborsare al proprietario della merce il valore della stessa calcolato al dicembre 2019 al fine di contrastare manovre speculative.
  • Come posso essere certo che la merce che sto importando in Italia non mi sarà requisita in Dogana?

    Utilizzando le procedure di  SVINCOLO DIRETTO e SVINCOLO CELERE,  qualora ne ricorrano i requisiti, con la compilazione dei moduli specifici pubblicati sul sito web di ADM.
  • È previsto il pagamento di Iva o dazi sull'importazione di mascherine o altri dispositivi utili a fronteggiare l'emergenza Coronavirus?

    Non è previsto il pagamento di Iva o dazi nel caso in cui ricorrano le 3 seguenti condizioni (devono ricorrere tutte e 3):
    • l'importatore indichi e provi che il destinatario finale è un ente o organizzazione di diritto pubblico, un altro ente a carattere filantropico o un altro ente autorizzato dallo Stato
    • i beni devono essere distribuiti gratuitamente per far fronte all'emergenza
    • si tratti di beni destinati al contrasto emergenza COVID 19 o destinati alle unita' di pronto soccorso per far fronte alle proprie necessità
  • Sono un avvocato, ho ordinato 500 mascherine per utilizzarle nel mio studio, posso utilizzare lo SVINCOLO DIRETTO?

    Le professioni legali e contabili sono previste dal codice ATECO 69 "attività legali e contabili" incluso nei servizi di pubblica utilità dall'allegato al DPCM, pubblicato sul sito dell'Agenzia. Pertanto il professionista potrà importare liberamente le mascherine per il suo studio senza rischio di requisizione utilizzando la procedura di SVINCOLO DIRETTO.
  • Sono un farmacista ho ordinato 3.000 mascherine per rivenderle ai mie clienti, posso avvalermi dei benefici fiscali?

    Le farmacie sono incluse nelle attività di pubblica utilità dall'art. 1 comma 1 lettera f) DPCM 22 marzo 2020 e successive modificazioni quindi possono importare prodotti DPI in regime di SVINCOLO DIRETTO non soggetto a requisizione. Essendo l'importazione finalizzata alla rivendita e non alla distribuzione gratuita, non potranno avvalersi del beneficio fiscale della sospensione delle imposte doganali.
  • Ho un negozio di riparazione di elettrodomestici, ho ordinato 500 mascherine dalla Cina utilizzando il modello SVINCOLO DIRETTO. Sono soggette a requisizione?

    L'attività di riparazione di elettrodomestici è prevista dal codice ATECO 92.22.01 incluso nei servizi di pubblica utilità dall'allegato al DPCM, pubblicato sul sito dell'Agenzia.
    Pertanto l'esercente potrà importare liberamente le mascherine per il suo negozio senza rischio di requisizione utilizzando la procedura di SVINCOLO DIRETTO.
  • Ho un piccolo negozio di riparazione di elettrodomestici, ho ordinato 50.000 mascherine dalla Cina utilizzando il modello SVINCOLO DIRETTO. Sono soggette a requisizione?

    L'attività di riparazione di elettrodomestici è prevista dal codice ATECO 92.22.01  incluso nei servizi di pubblica utilità dall'allegato al DPCM, pubblicato sul sito dell'Agenzia.
    Pertanto l'esercente può in linea teorica avvalersi della procedura di SVINCOLO DIRETTO, fatti salvi i controlli antifrode di ADM.
    In questo caso risultando la merce importata sproporzionata rispetto all'utilizzo effettivamente necessario per il piccolo esercizio, si presuppone che l'importazione sia illecita e finalizzata ad eludere i controlli antifrode di ADM, che pertanto procederà a sequestro, se ne ricorrano i presupposti e a segnalazione al Commissario Straordinario per requisizione.
  • Sono il direttore di un'associazione di volontariato, ho ordinato 100.000 mascherine per donarle all'ospedale San Lazzaro. Posso utilizzare il modello SVINCOLO DIRETTO?

    Al fine di poter utilizzare la procedura di svincolo diretto rileva il destinatario finale che utilizzerà il prodotto.
    Il modello di autocertificazione SVINCOLO DIRETTO deve infatti essere compilato e sottoscritto dal destinatario finale, quando questo non corrisponda con l'importatore.
    In questo caso l'associazione di volontariato potrà utilizzare la procedura SVINCOLO DIRETTO in quanto il destinatario finale è un ospedale, incluso nella voce "struttura ospedaliera" di cui al modello.
    Per poter utilizzare la procedura di SVINCOLO DIRETTO l'amministratore dell'associazione di volontariato dovrà presentare in dogana il modello di autocertificazione SVINCOLO DIRETTO debitamente compilato e sottoscritto dal rappresentante dell'ospedale, in cui sia esattamente individuata la merce da sdoganare ed indirizzare all'ospedale.
    Resta salvo il potere di controllo di ADM in relazione all'effettivo indirizzo di tutta la merce descritta alla struttura ospedaliera al fine di evitare elusioni della normativa a fini speculativi.
  • Che differenza c'e tra la procedura di SVINCOLO  DIRETTO e quella di SVINCOLO CELERE?

    Lo SVINCOLO DIRETTO si rivolge solo a determinati soggetti che sono quelli che svolgono attualmente servizi di pubblica utilità, e con questa procedura si possono importare sia DPI che altri beni mobili utili al contrasto del COVID 19.
    Lo SVINCOLO CELERE si rivolge a tutti i soggetti (sia privati che imprese non ricomprese nei servizi di pubblica utilità) che intendano adibire la merce al contrasto COVID 19 ma con questa procedura non si possono importare DPI.
  • Sono un pensionato di Viterbo, ho ordinato 3 litri di igienizzante per le mani, che procedura posso utilizzare per non avere la merce requisita?

    Potrà utilizzare la procedura di SVINCOLO CELERE compilando il modello e specificando che intende adibire il prodotto all'uso di igiene personale domestica per contrastare la diffusione del COVID 19.
  • Sono un privato cittadino non ricompreso tra i soggetti di cui all'art.2 dell'Ordinanza Commissariale n. 6/2020 e ho ordinato 50.000 mascherine da importare con procedura di SVINCOLO CELERE, per regalarle ai miei vicini si casa. Saranno requisite in Dogana?

    Le mascherine saranno bloccate in dogana e segnalate per requisizione per due motivi:
    • perché ai sensi dell'ordinanza n. 6 i privati non possono importare DPI né con SVINCOLO DIRETTO né con SVINCOLO CELERE,
    • perché la motivazione addotta in autocertificazione è evidentemente elusiva del divieto di effettuare importazioni speculative ed è presumibile che la reale finalità sia quella di rivendita non autorizzata.
  • Sono un grossista di prodotti per la casa. Ho ordinato 300.000 mascherine per distribuirle nel modo che segue: 50.000 a 5 supermercati miei clienti, 50.000 a dieci farmacie mie clienti, le restanti 200.000 le voglio mettere nel mio magazzino per venderle successivamente anche online. Ho utilizzato la procedura di SVINCOLO DIRETTO producendo le autocertificazioni compilate e sottoscritte dai miei clienti per 100.000 mascherine. Inoltre ho compilato e sottoscritto io stesso un'autocertificazione di SVINCOLO DIRETTO per le restanti 200.000. Posso utilizzare la procedura di SVINCOLO DIRETTO per evitare la segnalazione ai fini di requisizione?

    L'attività di commercio all'ingrosso di prodotti per la casa non è prevista nei servizi di pubblica utilità dai provvedimenti governativi, pertanto il grossista potrà utilizzare la procedura di SVINCOLO DIRETTO solo dimostrando che i beni sono destinati a utilizzatori finali rientranti nelle predette liste e producendo le relative autocertificazioni, soggette a controllo e verifica dagli Uffici Doganali. Pertanto i DPI destinati ai clienti, in quantitativi congrui e che non palesino finalità speculative, saranno sdoganati senza segnalazione per requisizione. Mentre i dispositivi destinati al magazzino del grossista saranno segnalati al Commissario Straordinario ai fini della requisizione in quanto probabile oggetto di attività di accaparramento a fini speculativi.
  • Sono un grossista di prodotti farmaceutici. Ho ordinato 3 milioni di mascherine per distribuirle nel modo che segue: 500.000 per il fabbisogno immediato delle 100 farmacie mie solite clienti e 2,5 milioni da trattenere nel mio magazzino per rifornire i miei clienti in un secondo momento. Posso utilizzare lo SVINCOLO DIRETTO ed evitare la segnalazione per la requisizione?

    L'attività di commercio all'ingrosso di prodotti farmaceutici è espressamente prevista dal codice Ateco 46.46 come servizio di pubblica utilità.
    Il grossista potrà pertanto utilizzare, in linea teorica, lo SVINCOLO DIRETTO sia per la merce destinata al fabbisogno immediato delle 100 farmacie sue clienti sia per la merce che intende destinare al suo magazzino per rivenderla in un secondo momento.
    Però in questo secondo caso l'istanza di SVINCOLO DIRETTO prodotta con l'apposito modello, non supererà il controllo antifrode in quanto risulterà evidente che il grossista intende porre in essere una operazione di accaparramento a fini speculativi, non consentita durante l'emergenza COVID 19, per i seguenti motivi:
    • La merce destinata ad essere immagazzinata è di molto superiore a quella importata per essere utilizzata subito.
    • La scorta fatta dal grossista è evidentemente ed eccessivamente superiore a quella di cui avrebbe bisogno per soddisfare le esigenze dei propri clienti nell'immediato periodo di crisi.
    • Il grossista non ha fornito evidenze che la merce da immagazzinare servirà a rifornire i propri clienti per le esigenze immediate di contrasto alla diffusione del COVID 19.
    Per tali ragioni gli Uffici Doganali competenti, una volta svincolata la merce destinata direttamente ai clienti del grossista, effettuerà la segnalazione al Commissario Straordinario affinché valuti, viste le circostanze emergenziali, una eventuale requisizione dei DPI.
  • Sono un armatore navale e gestisco una tratta Livorno - Tunisi operata dalla nave MAREBLU (nome di fantasia) che ha un equipaggio di 150 elementi. La tratta giornaliera è coperta in 24 ore di navigazione. Ho ordinato 2000 mascherine per il mio equipaggio da imbarcare a Livorno. Saranno bloccate e requisite come merce in export?

    L'attività di trasporto marittimo è espressamente prevista dal codice Ateco 50 come servizio di pubblica utilita'. L'armatore potrà pertanto utilizzare, in linea teorica, lo SVINCOLO DIRETTO per la merce destinata al fabbisogno del suo equipaggio.
    L' OCDPC n.639/2020 prevede il divieto di esportazione di mascherine e DPI senza autorizzazione del Dipartimento di protezione civile per esportazioni unionali, e del MAECI per quelle extraunionali.
    In questo caso però il predetto divieto non si applica perché non si tratta di esportazione di DPI in senso tecnico.
    Difatti, in ipotesi, le mascherine saranno consegnate all'equipaggio prima della partenza della nave e saranno destinate all'uso personale e di prevenzione della diffusione del COVID 19 durante il viaggio.
    L'importatore dovrà indicare nel modello svincolo diretto tali modalità e gli uffici doganali consentiranno lo svincolo diretto dopo aver effettuato i controlli antifrode ed in particolar modo accertato la congruità tra il numero di mascherine importate, il numero di membri dell'equipaggio e la durata del servizio degli stessi, al fine di evitare possibili elusioni della normativa vigente.
  • Sono una pensionata di Roma e ho ordinato online 5 mascherine, 3 per me e 2 da regalare al mio nipotino Vincenzino. Posso utilizzare la procedura di svincolo celere o diretto per evitare il rischio di requisizione?

    Ai sensi dell'ordinanza del Commissario Straordinario n.6/2020 non è possibile in questo caso utilizzare le procedure di svincolo celere o diretto in quanto il soggetto richiedente non rientra tra quelli previsti per lo svincolo diretto e non è possibile utilizzare la procedura di svincolo celere per le mascherine.
    In ogni caso però gli Uffici Doganali procederanno allo sdoganamento celere della merce senza segnalazione per requisizione in quanto in relazione alla ridotta quantità di materiale importato si presuppone l'uso lecito e personale della merce.
    Pertanto potrà tranquillamente procedere con l'ordine senza alcun rischio.
  • Sono l'amministratore di un'impresa operante nel settore delle pulizie. Ho ordinato 500.000 mascherine per distribuirle nel modo che segue: 100.000 per il fabbisogno mensile dei miei dipendenti operanti nella Regione Toscana. 400.000 da trattenere nel mio magazzino per rivenderle o utilizzarle un secondo momento. Posso utilizzare lo SVINCOLO DIRETTO ed evitare la segnalazione per la requisizione?

    L'attività di pulizia e disinfestazione è espressamente prevista dal codice Ateco 81.2 come servizio di pubblica utilità. L'imprenditore potrà pertanto utilizzare, in linea teorica, lo SVINCOLO DIRETTO sia per la merce destinata al fabbisogno immediato dei suoi dipendenti sia per la merce che intende destinare al suo magazzino per rivenderla in un secondo momento. Però in questo secondo caso l'istanza di SVINCOLO DIRETTO prodotta con l'apposito modello, potrebbe non superare il controllo antifrode in quanto risulterà evidente che l'imprenditore intende porre in essere una operazione di accaparramento a fini speculativi, non consentita durante l'emergenza COVID 19, per i seguenti motivi:
    • la merce destinata ad essere immagazzinata è di molto superiore a quella importata per essere utilizzata subito.
    • la scorta fatta dall'imprenditore è evidentemente ed eccessivamente superiore a quella di cui avrebbe bisogno per soddisfare le esigenze dei propri dipendenti nell'immediato periodo di crisi.
    • l'imprenditore non ha fornito evidenze che la merce da immagazzinare servirà a rifornire i propri dipendenti per le esigenze immediate di contrasto alla diffusione del COVID 19.
    • Per tali ragioni gli Uffici Doganali competenti, una volta svincolate immediatamente le 100.000 mascherine destinate direttamente ai dipendenti dell'imprenditore, effettuerà la segnalazione al Commissario Straordinario affinché valuti, viste le circostanze emergenziali, una eventuale requisizione dei DPI.
    • Sono il proprietario un'azienda che opera sulla base dell'autorizzazione del Prefetto della provincia di Pescara nella quale è localizzata la mia attività. Posso beneficiare dello svincolo diretto per l'importazione di DPI ?

      La lettera d) del DPCM 22 marzo prevede che sono garantite le "attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all'allegato 1, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali di cui alla lettera e), previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l'attività produttiva". Pertanto le attività come la sua sono assimilate a quelle di pubblica utilità, in quanto ad esse strettamente collegate. Fino a quando sarà valida nei suoi confronti l'autorizzazione del Prefetto, la sua impresa è legittimamente esercitata ed autorizzata alla procedura di svincolo diretto.
    • Hanno diritto allo svincolo diretto soltanto gli esercenti di servizi pubblici essenziali, o anche tutte le attività di pubblica utilità previste nell'allegato 1 del DPCM 22 marzo modificato dal DM 25 marzo contenente i codici ATECO non sospesi e quelle previste negli altri provvedimenti governativi emergenziali?

      L'Ordinanza del Commissario Straordinario n. 6/2020 prevede, tra gli altri, che abbiano diritto allo svincolo diretto i "soggetti che esercitano servizi pubblici essenziali". La normativa emergenziale adottata dalla presidenza del Consiglio dei Ministri ha inteso interpretare la qualificazione di servizio pubblico essenziale in senso lato e funzionale al contenimento dell'emergenza sanitaria. Nel DPCM 22 marzo 2020 difatti si legge che sono garantite "le attivita'che sono funzionali ad assicurare la continuita' delle filiere delle attivita' di cui all'allegato 1, nonche' dei servizi di pubblica utilita' e dei servizi essenziali di cui alla lettera e)".
      Del resto detta interpretazione è costituzionalmente orientata e conforme, per quanto di competenza di ADM, al principio di buon andamento dell'azione amministrativa e di razionale e corretta organizzazione degli Uffici, atteso che appare pacifico che la PA, laddove una disposizione normativa disponga il funzionamento necessario di determinate attività per permettere al Paese di superare lo stato emergenziale, si debba adeguare al fine di dare l'assistenza amministrativa necessaria a dette attività per il loro corretto e proficuo esercizio. Pertanto ADM, alla luce della predetta interpretazione, consente lo svincolo diretto a tutte le attività di cui al presente allegato e a tutti i servizi definiti di pubblica utilità dai provvedimenti emergenziali.
    • Sono un importatore e ho avuto un ordine di acquisto dal maresciallo della stazione dei Carabinieri di Pinerolo per acquistare delle mascherine per il personale in servizio nella sua Stazione. Il modello di svincolo diretto che devo produrre in Dogana deve essere firmato dal Comandante Generale dell'Arma?

      La dichiarazione di svincolo diretto deve essere sottoscritta da "soggetto autorizzato" per conto del destinatario finale, come chiaramente indicato nello specifico modello. È da intendersi soggetto autorizzato chiunque abbia poteri funzionali di acquisto inerenti alla propria qualifica o specifiche deleghe funzionali. Nel caso di specie il maresciallo della stazione dei Carabinieri ha sicuramente potere funzionale agli acquisti per la Stazione, e pertanto potrà firmare la dichiarazione lui stesso o delegare un altro soggetto che funzionalmente effettua gli acquisti per la Stazione. Di certo non è richiesta la firma del Comandante Generale dell'Arma.
    • Sono l'amministratore delegato della P.PERN.LACTIS Ltd con sede alle Bermuda, società di produzione di forniture per le pulizie. Ho venduto 3 milioni di mascherine generiche alla FRAU SRL con sede a Milano. Le mascherine sono confezionate come "mascherine di protezione aerea". Possono essere sdoganate o saranno bloccate in dogana?

      La circolare del MISE prot.n.107886/ del 23 aprile 2020 ha chiarito le condizioni di sdoganamento delle mascherine filtranti generiche, che non sono certificate come dispositivi di protezione o (DPI) o mascherine chirurgiche dispositivi medici (DM), nel rispetto del Codice del Consumo e della altre circolari ministeriali emanate in materia.
      In particolare, affinché le mascherine generiche possano essere sdoganate senza prescrizioni o ulteriori oneri, le stesse:
      • a) non devono recare la marcatura CE (infatti essendo un prodotto generico non soggetto a certificazione CE in base alle norme comunitarie, una marchiatura eventualmente apposta sarebbe necessariamente evidenza di contraffazione del prodotto volta ad ingenerare confusione circa le qualità dello stesso)
      • b) le confezioni devono indicare espressamente che non si tratta di un Dispositivo Medico (DM) o di un Dispositivo di Protezione Individuale (DPI)
      • c) devono essere accompagnate da una avvertenza che indichi chiaramente che non garantiscono in alcun modo la protezione delle vie respiratorie di chi le indossa, che non sono utilizzabili quando sia prescritto l'uso di Dispositivi Medici o Dispositivi di Protezione Individuale (per uso sanitario o sui luoghi di lavoro) bensì, solo a titolo di esempio, quando sia ritenuta comunque utile la copertura di naso e bocca a fini igienico ambientali e per uso della collettività
      • d) Inoltre i produttori devono indicare, tutte le informazioni utili alla valutazione e alla prevenzione dei rischi derivanti dall'uso normale o ragionevolmente prevedibile del prodotto, e l'indicazione in base al prodotto o al suo imballaggio, dell'identità e degli estremi del produttore; il riferimento al tipo di prodotto o, eventualmente, alla partita di prodotti di cui fa parte, salva l'omissione di tale indicazione nei casi in cui sia giustificata, connessi, come indicato, alla previsione secondo cui vanno riportare le indicazioni relative alle istruzioni, alle eventuali precauzioni e alla destinazione d'uso, ove utili ai fini di fruizione e sicurezza del prodotto.
      • e) come espressamente indicato nella circolare del Ministero della salute n. 3572 del 18 marzo devono essere accompagnate dalla dichiarazione del produttore dove lo stesso garantisca che le stesse non arrechino danni o determinino rischi aggiuntivi per gli utilizzatori secondo la destinazione prevista dai prodotti.
      Pertanto le mascherine non potranno essere sdoganate liberamente, ma sotto condizione da parte dell'importatore, di apporre i cambi di etichette richiesti per metterle a norma e di fornire la documentazione eventualmente mancante inerente il produttore.
    • Sono un grossista di articoli sportivi e ho ordinato 1 milione di mascherine generiche per rivenderle nei miei negozi, impacchettate come "mascherine sicure per proteggerti". Sono state bloccate in dogana per i seguenti motivi: sulla confezione non sono riportate le informazioni del produttore e le etichettature sono state ritenute fuorvianti. Vi è un modo per sdoganarle?

      La Circolare del MISE prot.n.107886/ del 23 aprile 2020 ha chiarito le condizioni di sdoganamento delle mascherine filtranti generiche, che non sono certificate come dispositivi di protezione individuale (DPI) o mascherine chirurgiche dispositivi medici (DM), nel rispetto del Codice del Consumo e della altre circolari ministeriali emanate in materia.
      Le mascherine possono essere sdoganate solo se soddisfino le condizioni previste nella Circolare o se vi sia un impegno scritto dell'importatore o del destinatario finale ad adempiere a tutte le condizioni prima della messa in commercio.
      A tal proposito è possibile chiedere lo sdoganamento firmando un apposito modulo - che sarà fornito dal funzionario doganale - contenente le prescrizioni che devono essere soddisfatte prima della messa in commercio, e con l'obbligo di tracciare la merce una volta uscita dalla dogana e conservarla e non immetterla in commercio sino all'ottemperamento delle prescrizioni
      I funzionari doganali e le Forze dell'Ordine effettuano controlli e verifiche del rispetto dell'adempimento delle prescrizioni.
      Nel caso di specie le mascherine generiche potranno essere sdoganate dopo la firma del modulo con le prescrizioni e l'impegno a rispettarle, per essere portate nel magazzino dell'acquirente al fine di apporvi le etichette corrette con le indicazioni previste dalla Circolare del MISE.
    • Sono un grossista di articoli per la casa e ho ordinato 2 milioni di mascherine generiche per rivenderle nei miei negozi, impacchettate come "mascherine generiche non idonee al contrasto del COVID 19". Sono state bloccate in dogana per i seguenti motivi: sul tessuto delle mascherine è impresso il marchio CE. Vi è un modo per sdoganarle?

      La Circolare del MISE prot.n.107886/ del 23 aprile 2020 ha chiarito le condizioni di sdoganamento delle mascherine filtranti generiche, che non sono certificate come dispositivi di protezione individuale (DPI) o mascherine chirurgiche dispositivi medici (DM), nel rispetto del Codice del Consumo e della altre circolari ministeriali emanate in materia.
      La detta Circolare in particolare prevede che le mascherine  "non devono recare la marcatura CE"  in quanto  essendo un prodotto generico non soggetto a certificazione CE in base alle norme comunitarie, una marchiatura eventualmente apposta sarebbe necessariamente evidenza di contraffazione del prodotto volta ad ingenerare confusione circa le qualità dello stesso.
      Non essendo la marchiatura su tessuto della mascherina  rimovibile o eliminabile senza compromettere il prodotto, le mascherine saranno distrutte.
    • Sono l'amministratore delegato della FAMBROS CORP srl con sede a Taranto, azienda con pluriennale esperienza di importazione all'ingrosso di prodotti dalla Cina. Posso importare mascherine generiche prodotte in deroga alle vigenti disposizioni in materia di produzione e messa in commercio invocando quanto previsto dall'art. 16 comma 2 D.L.18/2020?

      L' art. 16 comma 2 del D.L. 18/2020 consente l'utilizzo, limitatamente al perdurare dello stato di emergenza, ma non l'importazione, di mascherine generiche prodotte in deroga alle norme vigenti per l'immissione in commercio.
      Pertanto in base alla predetta disposizione sarà possibile declassare e utilizzare come mascherine generiche i prodotti importati come DPI che non ottengano le autorizzazioni previste, qualora gli stessi soddisfino comunque i requisiti previsti dalla attuale normativa per la produzione e messa in commercio, richiamati da ultimo dalla Circolare MISE del 23 aprile 2020.
      Non sarà invece possibile importare, invocando la predetta norma, mascherine generiche prodotte in deroga alle vigenti norme di messa in commercio.
    • Sono un importatore di guanti classificati DPI di I Categoria destinati a cliente grossista che li destinerà alla grande distribuzione. Questi guanti, privi dell’espressa indicazione di uso sanitario e non dichiarati monouso, possono beneficiare dell’esenzione IVA ai sensi dell’art.124 D.L. 34/2020 e delle successive circolari interpretative dell’Agenzia delle Entrate n. 26/E del 15/10/2020 e dell’Agenzia delle Dogane n. 45/D del 26/11/2020?

      L’esenzione di cui all’art. 124 D.L. 34/2020 spetta esclusivamente ai guanti in lattice, in vinile e in nitrile classificati come DPI di qualsiasi categoria o come DM. Per finalità sanitaria dei beni in commento devono intendersi quelli che sono idonei a contrastare il diffondersi di pandemie, proteggendo nello stesso tempo lavoratori e utenti. La circolare n. 45/D di ADM avente ad oggetto il regime di riduzione IVA (esenzione fino al 31 dicembre 2020, salvo eventuali proroghe) per le importazioni dei beni necessari per il contenimento e la gestione dell’emergenza COVID-19, apporta significative delucidazioni circa l’applicazione dell’art. 124, comma 1, del D.L. 34/2020 in linea con quanto già chiarito dall’Agenzia delle Entrate con circolare 26/E. In particolare viene ribadita la ratio della norma che, a fronte dell’individuazione di uno specifico elenco tassativo di beni ritenuti come intrinsecamente idonei a contrastare il diffondersi del COVID, non pone invece limiti soggettivi quale condizione per l’applicazione del beneficio fiscale che risulta riconoscibile per “qualsiasi cedente, acquirente, nonché stadio di commercializzazione”, inclusa l’importazione, tanto che il beneficio stesso è ammesso per tutte le “cessioni effettuate a favore dei grossisti che rivendono a vari settori merceologici, nonché a favore della grande distribuzione, che acquista sia per i propri dipendenti sia per rivendere ai clienti”. Fatta questa premessa la circolare n. 45/D si sofferma sull’ammissione al trattamento agevolato degli “articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie” per i quali, trattandosi di beni potenzialmente destinabili ad utilizzi in diversi ambiti, è stato il legislatore stesso a prevedere per questi prodotti un’ulteriore qualificazione per potergli concedere l’agevolazione fiscale. In sostanza, i prodotti rientranti in tale categoria merceologica potranno essere ammessi al regime agevolativo se, oltre ad essere ricompresi nell’elenco tassativo di cui all’articolo 124, comma 1, del D.L. 34/2020 (guanti in lattice, in vinile e in nitrile, per quanto qui interessa) rispettino i seguenti tre requisiti:

      a) Essere classificati in uno dei codici TARIC di cui alla tabella allegata alla circolare ADM 12/2020
      b) Essere qualificati come Dispositivi di Protezione Individuale – DPI indipendentemente dalla categoria di appartenenza (conformi al Reg. UE 2016/425) o dispositivi medici DM (conformi alla direttiva 42/93/CEE)
      c) Essere utilizzati per finalità sanitarie

      Per quanto riguarda il requisito c) il documento di prassi di ADM afferma che il medesimo possa ritenersi soddisfatto “ogni qualvolta non emerga in modo chiaro ed univoco prova del contrario, ovvero che il bene sia destinato a scopi palesemente incompatibili con il contrasto all’emergenza sanitaria in corso”. Alla luce delle predette indicazioni si ritiene che i guanti DPI di prima categoria, non dichiarati per uso sanitario e che si prestano ad un uso prolungato (ad esempio, i guanti commercialmente definiti “di uso domestico”, guanti da giardinaggio, guanti felpati resistenti, guanti a lunga durata/riutilizzabili) non possono fruire del citato regime agevolativo IVA ex art. 124 DL 34/2020.