Composizione del prezzo
Composizione del prezzo
I tabacchi lavorati, in base alla normativa unionale e nazionale, sono sottoposti ad accisa.
Sono considerati tabacchi lavorati i seguenti prodotti:
- Sigarette
- Sigari
- Sigaretti
- Tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette
- Tabacco da fiuto e da mastico
- Altri tabacchi da fumo (tabacco da pipa, tabacco per pipa ad acqua, prodotti da fumo a base di piante, erbe o frutta, ossia melassa per narghilè)
- Tabacchi da inalazione senza combustione e prodotti ad essi assimilati (prodotti da inalazione senza combustione a base di erbe, con e senza nicotina)
Il prezzo di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati è determinato, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, sulla base dei prezzi richiesti dai produttori o importatori.
Sempre con provvedimento dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, i prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati sono inseriti nelle tabelle di ripartizione, divise per tipologia di prodotti, che evidenziano le singole voci di cui si compone il prezzo, ossia:
- Accisa
- IVA
- Aggio
- Quota al fornitore
Tutte le categorie sono assoggettate all’IVA, nella misura del 22% del prezzo di vendita al pubblico, al netto dell'IVA stessa, all’aggio spettante al rivenditore al dettaglio (tabaccaio), pari al 10% del prezzo di vendita al pubblico.
Il compenso del produttore, su cui gravano anche le spese di distribuzione, è dato dalla differenza fra il prezzo di vendita al pubblico e gli importi risultanti da accisa, IVA e aggio.
L’accisa varia in relazione alla categoria di prodotto, come di seguito specificato.
Per le Sigarette, l’accisa corrisponde alla somma di una componente fissa, che dal 1° gennaio 2024 è pari a euro 29,30 per 1.000 sigarette, e di un elemento proporzionale, costituito dal 49,50% del prezzo di vendita al pubblico. È, altresì, previsto un onere fiscale minimo (IVA + accisa), che, pari a euro 202,23 per chilogrammo convenzionale (1000 sigarette) dal 1° gennaio 2024, a seguito della variazione del prezzo medio ponderato, è rideterminato, dal 1° febbraio 2024, in euro 204,23 per chilogrammo convenzionale (1000 sigarette).
Per i Sigari, l’accisa è calcolata applicando l’aliquota di base del 23,50% sul prezzo di vendita al pubblico. È, inoltre, prevista un’accisa minima pari a euro 35,00 per chilogrammo convenzionale (200 sigari).
Per i Sigaretti, l’accisa è calcolata applicando l’aliquota di base del 24% sul prezzo di vendita al pubblico. È prevista, altresì, un’accisa minima pari a euro 37,00 per chilogrammo convenzionale (400 sigaretti).
Per il Tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette (RYO), l’accisa è calcolata applicando l’aliquota di base del 60% sul prezzo di vendita al pubblico. È, inoltre, prevista un’accisa minima, che dal 1° gennaio 2024 è pari a euro 147,50 per chilogrammo.
Per il Tabacco da fiuto e da mastico, l’accisa è calcolata applicando unicamente l’aliquota di base del 25,28% sul prezzo di vendita al pubblico.
Per gli Altri Tabacchi da fumo (tabacco da pipa, tabacco per pipa ad acqua, prodotti da fumo a base di piante, erbe o frutta, ossia melassa per narghilè), l’accisa è calcolata applicando unicamente l’aliquota di base del 56,50% sul prezzo di vendita al pubblico.
In ordine ai Tabacchi da inalazione senza combustione (anche detti tabacchi riscaldati o heated tobacco products o heat not burn products) e ai prodotti da inalazione senza combustione a base di erbe, con e senza nicotina, ad essi assimilati, l’accisa è pari, dal 1° gennaio 2024, al 38,00% dell’accisa gravante su un equivalente quantitativo di sigarette.
Il calcolo, fondato su apposite procedure tecniche definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, si basa sul consumo equivalente di sigarette dei tabacchi da inalazione senza combustione.
Si evidenzia che gli importatori di tabacchi lavorati da paesi extra UE sono tenuti a pagare anche il relativo dazio.
Per conoscere le componenti del prezzo dei prodotti, fissate, per ciascuna categoria, con determinazione del Direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, sono consultabili le tabelle di ripartizione pubblicate su questo sito nella apposita sezione.