L’istituto del “ravvedimento operoso”, introdotto dall’articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e successive modifiche e integrazioni, consente di regolarizzare le violazioni e omissioni tributarie anche se siano iniziati accessi, ispezioni e verifiche o altre attività da parte dell’ufficio, purché non siano stati notificati avvisi di pagamento o atti di accertamento, con il versamento di sanzioni ridotte, il cui importo varia in relazione alla tempestività del ravvedimento e al tipo di violazioni commesse.

L’omesso o insufficiente pagamento dei tributi può essere regolarizzato eseguendo il pagamento dell’importo dovuto, degli interessi moratori (calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito) e della sanzione in misura ridotta.

Come regolarizzare

Gli errori, le omissioni e i versamenti carenti possono essere regolarizzati eseguendo spontaneamente il pagamento:

  • dell’imposta dovuta;
  • degli interessi, calcolati al tasso legale annuo pro-tempore vigente, dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito;
  • della sanzione in misura ridotta.

Le sanzioni edittali applicabili ordinariamente e quelle ridotte a seguito dell’eventuale ravvedimento operoso, per violazioni commesse fino al 31 agosto 2024 possono essere riepilogate nel modo indicato nella tabella seguente:

 

Momento del ravvedimento Sanzione edittale (Valore in percentuale dell'importo non versato) Riduzione da ravvedimento Sanzione ridotta da ravvedimento (Valore in percentuale dell'importo non versato)
entro i primi 14 giorni 1% x numero di giorni di ritardo 1/10 0,1% per ogni giorno di ritardo
dal 15° al 30° giorno 15% 1/10 1,5%
dal 31° al 90° giorno 15% 1/9 1,67%
Dal 91° giorno al termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore; 30% 1/8 3,75%
Entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall'omissione o dall'errore; 30% 1/7

4,286%1 (1-Valore approssimato alle prime tre cifre decimali Valore esatto=1/7x30%)

Oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall'omissione o dall'errore; 30% 1/6 5%

 

Il D.Lgs. 14 giugno 2024, n.87 ha previsto la modifica dei decreti legislativi n.471 e 472 del 1997, con effetto dal 1° settembre 2024 pertanto, le sanzioni edittali applicabili ordinariamente e quelle ridotte a seguito dell’eventuale ravvedimento operoso, per violazioni commesse dal 1° settembre 2024 possono essere riepilogate nel modo indicato nella tabella seguente:

 

Momento del ravvedimento Sanzione edittale (Valore in percentuale dell'importo non versato) Riduzione da ravvedimento Sanzione ridotta da ravvedimento (Valore in percentuale dell'importo non versato)
entro i primi 14 giorni 0,833%1 x numero giorni di ritardo (1-Valore approssimato alle prime tre cifre decimali; Valore esatto=1/15x12,5%) 1/10 0,083%2 x numero di giorni di ritardo (2-Valore approssimato alle prime tre cifre decimali; Valore esatto= 1/10 x 1/15x12,5% )
dal 15° al 30° giorno 12,5% 1/10 1,25%
dal 31° al 90° giorno 12,5% 1/9 1,389% 3 (3-Valore approssimato alle prime tre cifre decimali Valore esatto= 1/9x12,50%)
Dal 91° giorno al termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore; 25% 1/8 3,125%
Oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa ovvero quando non è prevista dichiarazione oltre un anno dall’omissione o dall'errore. 25% 1/7 3,571% 4 (4-Valore approssimato alle prime tre cifre decimali Valore esatto= 1/7x25,00%)

 

Come fare i versamenti

Il versamento spontaneo delle somme a titolo di ravvedimento operoso deve essere effettuato con modello F/24 utilizzando i codici tributo del capitolo d’imposta di riferimento, degli interessi legali nonché della relativa sanzione amministrative dovuta.

I predetti codici tributo sono  reperibili ai seguenti link:

N.B. Qualora si intenda procedere al ravvedimento operoso successivamente all’emissione del processo verbale di constatazione, fermo restando quanto sopra illustrato in merito al pagamento del tributo, per il versamento della relativa sanzione dovranno essere seguite le istruzioni indicate nel processo verbale medesimo.