Ravvedimento operoso
L’istituto del “ravvedimento operoso”, introdotto dall’articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e successive modifiche e integrazioni, consente di regolarizzare le violazioni e omissioni tributarie anche se siano iniziati accessi, ispezioni e verifiche o altre attività da parte dell’ufficio, purché non siano stati notificati avvisi di pagamento o atti di accertamento, con il versamento di sanzioni ridotte, il cui importo varia in relazione alla tempestività del ravvedimento e al tipo di violazioni commesse.
L’omesso o insufficiente pagamento dei tributi può essere regolarizzato eseguendo il pagamento dell’importo dovuto, degli interessi moratori (calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito) e della sanzione in misura ridotta.
Come regolarizzare
Gli errori, le omissioni e i versamenti carenti possono essere regolarizzati eseguendo spontaneamente il pagamento:
- dell’imposta dovuta;
- degli interessi, calcolati al tasso legale annuo pro-tempore vigente, dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito;
- della sanzione in misura ridotta.
Le sanzioni edittali applicabili ordinariamente e quelle ridotte a seguito dell’eventuale ravvedimento operoso, possono essere riepilogate nel modo indicato nella tabella seguente:
Momento del ravvedimento | Sanzione edittale | Riduzione da ravvedimento | Sanzione ridotta da ravvedimento |
---|---|---|---|
entro i primi 14 giorni | 15% | 1/10 | 0,1% per ogni giorno di ritardo |
dal 15° al 30° giorno | 15% | 1/10 | 1,5% |
dal 31° al 90° giorno | 15% | 1/9 | 1,67% |
dal 91° giorno al termine di presentazione della dichiarazione | 30% | 1/8 | 3,75% |
entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva | 30% | 1/7 | 4,29% |
oltre il termine di presentazione della dichiarazione successiva | 30% | 1/6 | 5% |
Come fare i versamenti
Il versamento spontaneo delle somme a titolo di ravvedimento operoso deve essere effettuato con modello F/24 utilizzando i codici tributo del capitolo d’imposta di riferimento, degli interessi legali nonché della relativa sanzione amministrative dovuta.
I predetti codici tributo sono reperibili ai seguenti link:
Qualora si intenda procedere al ravvedimento operoso successivamente all’emissione del processo verbale di constatazione, fermo restando quanto sopra illustrato in merito al pagamento del tributo, per il versamento della relativa sanzione dovranno essere seguite le istruzioni indicate nel processo verbale medesimo.