Cosa si intende per “valore delle merci”?

Il valore è uno degli elementi dell’accertamento doganale.

La base primaria per determinare il valore in dogana delle merci è il valore di transazione, cioè il prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci quando sono vendute per l'esportazione verso il territorio doganale dell'Unione, eventualmente adeguato.

Il prezzo effettivamente pagato o da pagare è il pagamento totale effettuato o da effettuare da parte del compratore al venditore, o a beneficio di questo ultimo, per le merci importate e comprende la totalità dei pagamenti eseguiti o da eseguire, come condizione della vendita delle merci importate, dal compratore al venditore, o dal compratore a una terza persona, per soddisfare un obbligo del venditore.

La normativa unionale sul valore in dogana prevede metodi di valutazione delle merci, applicabili in modo gerarchico:

Metodo primario

  • metodo del valore di transazione – artt. 70, 71 e 72 del Regolamento (UE) 952/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013, che ha introdotto il codice doganale dell’Unione (CDU) e artt. 127-140 del Regolamento di Esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione del 24 novembre 2015 (RE).

Metodi secondari

  • merci identiche o simili - art. 74, par. 2, lett. a) e b) CDU e art. 141 RE
  • metodo deduttivo - art. 74, par. 2, lett. a) e b) CDU e art. 142 RE
  • metodo del valore calcolato - art. 74, par. 2, lett. a) e b) CDU e art. 143 RE
  • metodo residuale o “fall back” - art. 74, par. 2, lett. a) e b) CDU e art. 144 RE

Riferimenti normativi

  • art. VII GATT
  • Accordo sull’implementazione dell’art VII del GATT
  • artt. 69 – 76 del Regolamento (UE) 952/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013, che ha introdotto il codice doganale dell’Unione (CDU)
  • art. 71 del Regolamento Delegato (UE) 2015/2446 della Commissione del 28 luglio 2015 (RD)
  • artt. 127 – 146 del Regolamento di Esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione del 24 novembre 2015 (RE)