Esportazione

Quesito – Adempimenti per esportazione merce:

Dovrei effettuare un´esportazione di merce in un Paese che non fa parte dell´Unione Europea. Quale documentazione devo produrre?

Risposta: Sotto il profilo doganale, la normativa unionale in vigore non prevede per le operazioni di esportazione verso Paesi Terzi il pagamento di dazi o diritti doganali. Ovviamente nel Paese di destinazione, al momento dell´importazione, verranno applicate le norme ivi previste.

Per quanto concerne le formalità doganali all'esportazione, si fa presente che occorre vincolare i beni destinati ad uscire dal territorio unionale allo specifico regime mediante presentazione della dichiarazione doganale di esportazione, le cui modalità di compilazione sono contenute nella circolare 45/D dell´11/12/2006 (reperibile sul sito web di questa Agenzia - www.adm.gov.it - alla sezione "Atti amministrativi generali - Circolari – Anno"), accompagnata dai documenti commerciali e dalle eventuali licenze, autorizzazioni o titoli qualora obbligatoriamente richiesti per l´esportazione di quel tipo di merce.

Ciò posto, si precisa, a decorrere dal 1° luglio 2007, ha trovato applicazione, per i casi previsti dalla normativa comunitaria, il Sistema Comunitario di Controllo Automatizzato all'Esportazione (ECS). Tale sistema prevede che l'operatore presenti la dichiarazione doganale all'ufficio doganale di esportazione, il quale, una volta ricevuta detta dichiarazione ed autorizzato lo svincolo delle merci, consegna al dichiarante il Documento di Accompagnamento Esportazione (DAE), documento destinato a scortare la merce fino alla dogana di uscita.

Dal 1° luglio 2009 ha trovato applicazione la seconda fase ECS, che obbliga all'invio telematico della dichiarazione doganale nonché l'obbligo di indicare i dati richiesti in materia di sicurezza. Sotto il profilo fiscale, l'operazione costituisce "una cessione all'esportazione" e non è imponibile ai fini IVA (articolo 8 del DPR n. 633/72).

Per qualsiasi informazione di natura operativa, si consiglia di rivolgersi al locale ufficio doganale.

 

Quesito – Adempimenti per il rilascio del visto uscire per esportazioni effettuate in A.E.S./E.C.S.:

A seguito dell´applicazione del Sistema Comunitario di Controllo Automatizzato all´Esportazione (AES), vorrei dei chiarimenti sul rilascio del visto uscire.

Risposta: Per le operazioni effettuate in AES, l'apposizione del visto uscire sulla copia 3 del DAU viene sostituita dal messaggio elettronico "risultati di uscita ", inviato dalla Dogana di uscita alla Dogana di esportazione.

Si precisa che il dato di cui è in possesso l'Amministrazione doganale equivale alla prova di uscita dalla Comunità Europea ed è presente nel sistema informativo dell'Agenzia delle dogane (A.I.D.A.) consultabile dagli operatori economici tramite la digitazione dell'MRN (Mouvement Reference Number) nel sito web di questa Agenzia www.adm.gov.it => DOGANE => OPERATORE ECONOMICO => I PROGETTI DI AIDA => DIGITALIZZAZIONE DEI PROCESSI DI SDOGANAMENTO =>AES (Automazione dell'esportazione) => NOTIFICA DI ESPORTAZIONE DEL M.R.N. (Movement Reference Number)".

Sul sito della Commissione Europea, inoltre, è possibile controllare l´MRN comunitario, ovvero, il Movement Reference Number per il quale la dogana di uscita e la dogana di esportazione appartengono a due diversi Paesi Membri; il link della Commissione è raggiungibile dal nostro sito => DOGANE => OPERATORE ECONOMICO => I PROGETTI DI AIDA => DIGITALIZZAZIONE DEI PROCESSI DI SDOGANAMENTO =>AES (Automazione dell'esportazione) => TRACCIAMENTO ELETTRONICO DELLE OPERAZIONI DI ESPORTAZIONE TRA PAESI COMUNITARI.

Sotto il profilo fiscale, l'operazione costituisce "una cessione all'esportazione" e non è imponibile ai fini IVA (articolo 8 del DPR n. 633/72).

Per qualsiasi informazione di natura operativa, si consiglia di rivolgersi al locale ufficio doganale.

 

Quesito – Richiesta duplicato dichiarazione doganale di esportazione:

Il nostro spedizioniere ci ha inviato per posta prioritaria l´originale della bolla doganale di esportazione ma noi non l´abbiamo mai ricevuta, per avere un duplicato come dobbiamo fare?

Risposta: Per le operazioni di esportazione effettuate prima del 1° luglio 2007, nonché per le operazioni svolte successivamente a detto termine ma escluse dall´ambito applicativo del nuovo Sistema Comunitario di Controllo Automatizzato all'Esportazione (ECS fase 1), si precisa che la richiesta del duplicato dell'esemplare n. 3 della dichiarazione doganale di esportazione deve essere effettuata all'ufficio doganale di esportazione, ossia alla dogana di partenza (che può coincidere con quella di uscita).

Per ulteriori informazioni, si consiglia di consultare le Circolari n. 75/D dell'11/12/02 e n. 10/D del 01/03/2004, pubblicate sul sito web di questa Agenzia, www.adm.gov.it, alla sezione "Atti amministrativi generali - Circolari - Anno".

Dal 1° luglio 2009 tutte le operazioni di esportazione sono gestite telematicamente per cui l'esemplare 3 cartaceo non esiste più.

 

Quesito – Spedizione pacco regalo:

Dovrei spedire alcune merci, come regalo e non per essere vendute, ad alcuni parenti residenti in un Paese che non fa parte dell´Unione Europea. Che dazi devo pagare? Devo pagare l'IVA o una imposta equivalente?

Risposta: Sotto il profilo doganale, la normativa unionale in vigore non prevede per le operazioni di esportazione verso Paesi Terzi il pagamento di dazi o diritti doganali. Ovviamente, nel Paese di destinazione al momento dell´importazione verranno applicate le norme previste dal Paese stesso al riguardo.

Nel caso in cui, per queste spedizioni, venga utilizzato il servizio fornito da corrieri internazionali o dall'Ente postale, sarà necessario compilare la relativa distinta di accompagnamento della spedizione.

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Esportazione temporanea

Quesito – Esportazione temporanea per esposizione/vendita di merci ad una fiera:

Per inviare in un Paese che non fa parte dell´Unione Europea della merce per una fiera, quale procedura doganale e quali documenti sono necessari? Inoltre nel caso in cui la suddetta merce fosse venduta come dobbiamo comportarci?

Risposta: La merce in questione può essere temporaneamente esportata e successivamente reimportata senza pagamento dei relativi diritti doganali in applicazione dell'art. 214 del DPR n. 43 del 23 gennaio 1973 (T.U.L.D.). Al riguardo, si fa presente che il periodo massimo di permanenza all'estero per la suddetta merce è di cinque anni (Circolare n.7/148/IX del 21/01/1982).

Nel caso in cui il Paese di destinazione abbia aderito alla Convenzione ATA, si comunica che è, altresì, possibile ricorrere all'istituto dell'esportazione temporanea con emissione di un carnet ATA che accompagna la merce (rilasciato da Associazione abilitata per l'Italia dall'Unione Italiana delle Camere di Commercio), l'utilità dell'utilizzo di detto carnet, che deve individuare precisamente la merce, non è solo quella di consentire la semplificazione delle procedure doganali dei vari Paesi interessati, ma anche quella di effettuare l'immediato appuramento al rientro della merce. Al riguardo, si precisa che il termine per la reimportazione della merce non può eccedere il termine di validità del carnet medesimo.

Nel caso di vendita all'estero della merce, in entrambe le ipotesi di esportazione temporanea, è necessario che l´operazione sia regolarizzata ai fini doganali con la presentazione della dichiarazione doganale d'esportazione definitiva.

Ad ogni buon fine, poiché si tratta di una questione prettamente operativa, si consiglia di prendere contatti con l'Ufficio delle dogane territorialmente competente. Al riguardo, si fa presente l'indirizzo ed i relativi riferimenti telefonici sono reperibili dalla "home" del sito web di questa Agenzia, www.adm.gov.it – Chi Siamo => Articolazione degli uffici => Indirizzi e Organigramma periferico - Area Dogane => Gli Uffici delle Dogane.

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Franchigie

Quesito – Sono un privato cittadino che intende trasferire la propria residenza normale da un Paese terzo in Italia: quali beni posso importare in franchigia doganale?:


Risposta:L’esenzione dai diritti doganali, dazio e I.V.A., è disciplinata rispettivamente dagli artt. da 3 ad 11 del Reg. (CE) n. 1186/2009, per il primo, e da 3 ad 11 della Direttiva I.V.A. n. 132/2009 e 2 e 3 del D.M. 489/1997, per la seconda. E’ limitata ai beni personali, destinati all’uso privato degli interessati o ai bisogni della loro famiglia, ad esempio: gli effetti e gli oggetti mobili; le provviste di casa che corrispondono all’approvvigionamento familiare normale, i cicli e i motocicli, gli autoveicoli per uso privato e loro rimorchi, le roulotte da campeggio, le imbarcazioni da diporto e gli aerei da turismo mentre sono esclusi dalla franchigia i prodotti alcolici, i tabacchi e i prodotti del tabacco, i mezzi di trasporto a carattere commerciale e i materiali di uso professionale diversi dagli strumenti portatili delle arti meccaniche o delle libere professioni.

Per quanto riguarda i prodotti c.d. audiovisivi (ad esempio radio, televisori, videoregistratori, computer, personal computer ed altro) facenti parte dei beni personali oggetto del trasferimento, non è richiesto che gli stessi rispettino i requisiti di conformità in materia di sicurezza dei prodotti e compatibilità elettromagnetica recando la marcatura CE apposta sul prodotto o sull’imballaggio, sulle istruzioni per l’uso o sul tagliando di garanzia.

Per ottenere la franchigia doganale occorre che:

1) l’interessato abbia avuto la residenza fuori dell’Unione Europea per almeno dodici mesi consecutivi. Qualora il soggiorno fuori dalla UE si sia interrotto prima dei 12 mesi, occorre dimostrare di aver avuto l’intenzione di dimorare fuori dal territorio doganale unionale per tale periodo temporale, allegando la documentazione giustificativa (es: contratto di lavoro terminato in via anticipata).

2) che i beni siano stati in possesso dell’interessato e da lui utilizzati nel luogo della sua precedente residenza per un periodo di sei mesi prima della data del trasferimento;

3) che siano destinati allo stesso uso ed utilizzo nel luogo di nuova residenza.
 

La condizione di cui al punto 2 per ciò che riguarda i beni non consumabili si intende assolta qualora trattasi di beni usati; per i beni mobili registrati dovrà essere sempre presentata la prova dell’inizio del possesso e dell’utilizzazione degli stessi.

Per quanto riguarda le autovetture, i motocicli e gli altri effetti o oggetti mobili, la franchigia viene concessa ad ogni componente del nucleo familiare che trasferisce la propria residenza nel territorio unionale, a condizione che sussistano per ciascuno di essi i requisiti richiesti (possesso, titolarità ed uso del veicolo all’estero da almeno sei mesi prima del trasferimento rilevata dal documento di immatricolazione del mezzo o da altra idonea documentazione, permanenza ininterrotta all’estero per almeno 12 mesi).

La franchigia è accordata solamente per i beni personali dichiarati per la libera pratica entro un termine di 12 mesi dalla data alla quale l’interessato ha stabilito la sua residenza normale nel territorio doganale dell’Unione.

La franchigia in questione può essere accordata anche prima dello stabilimento nel territorio unionale, su impegno dell’interessato di trasferirvela effettivamente entro un termine di 6 mesi. In tali ipotesi, l’impegno è assicurato mediante prestazione di idonea garanzia, nelle forme usualmente previste (es. polizza assicurativa, cauzione), di importo ritenuto congruo dall’Ufficio delle dogane territorialmente competente.

L’istanza di autorizzazione alla franchigia potrà essere resa dall’interessato in carta semplice, secondo il modello predisposto o tramite dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà.

 

Quesito – Sono un cittadino di un Paese terzo che vuole trasferire la propria residenza in Italia in occasione del suo matrimonio. Cosa posso importare in franchigia doganale?:


Risposta:

I corredi e gli oggetti mobili, anche nuovi, appartenenti ad una persona residente in un Paese terzo che trasferisce la propria residenza nel territorio della Comunità in occasione del suo matrimonio, sono esenti dal dazio ai sensi degli artt. 12 e ss. del Regolamento CE n. 1186/2009 e dall’I.V.A ai sensi dell’articolo 4 del D.M. n. 489/1997.

Per usufruire dell’esenzione è necessario dimostrare di aver risieduto in un Paese posto fuori dell’Unione Europea per almeno dodici mesi consecutivi e fornire la prova del matrimonio anche attraverso autocertificazione.

In deroga al requisito dei 12 mesi di residenza fuori dell’Unione Europea, la franchigia può essere concessa qualora l’interessato abbia avuto veramente l’intenzione di dimorare fuori dal territorio doganale dell’Unione per detto periodo ed alleghi idonea documentazione giustificativa.

La franchigia doganale si estende ai regali abitualmente offerti da persone residenti in un Paese terzo a persona che, dopo aver risieduto per almeno dodici mesi consecutivi in un Paese terzo, trasferisce la propria residenza nel territorio unionale in occasione del matrimonio. Il valore di ciascun regalo ammesso in franchigia non può essere superiore a 1000 €.

La franchigia sulle merci citate, salvo circostanze particolari, è accordata :

  • non prima di due mesi antecedenti la data prevista per il matrimonio; in questo caso la franchigia è subordinata alla presentazione di una congrua garanzia nelle forme usualmente previste (es. polizza assicurativa, cauzione) il cui importo è valutato dall’Ufficio delle dogane locale;
  • entro e non oltre quattro mesi dopo la data del matrimonio.

L’importazione in franchigia delle merci può essere effettuata più volte nell’arco temporale sopra descritto.

Per un periodo di dodici mesi dalla data di accettazione della dichiarazione di importazione, le merci ammesse in franchigia non possono formare oggetto di prestito, pegno, locazione oppure cessione a titolo oneroso o gratuito senza preventiva comunicazione all’Ufficio delle dogane presso cui è stata effettuata l’importazione.

Sono esclusi dalla franchigia i prodotti alcolici, i tabacchi e i prodotti del tabacco.

L’istanza di autorizzazione alla franchigia, potrà essere resa dall’interessato in carta semplice, secondo il modello predisposto o tramite dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà.

 

Quesito – Sono un privato cittadino avente la residenza normale in Italia che deve ricevere dei beni personali in eredità provenienti da un Paese terzo. Quali sono le formalità doganali a cui adempiere?:


Risposta: Sono un privato cittadino avente la residenza normale in Italia che deve ricevere dei beni personali in eredità provenienti da un Paese terzo. Quali sono le formalità doganali a cui adempiere?

Sono ammessi in franchigia dal dazio, ai sensi degli artt. da 17 a 20 del Regolamento (CE) n. 1186/2009, e dall’I.V.A., ai sensi dell’articolo 2 del D.M. n. 489/1997, i beni personali provenienti da un Paese terzo acquisiti da una persona fisica per successione legale o per successione testamentaria, laddove la stessa abbia la residenza normale nel territorio doganale dell’Unione.

Sono esclusi dalla franchigia i seguenti prodotti:

  1. prodotti alcolici;
  2. tabacchi e prodotti del tabacco;
  3. mezzi di trasporto a carattere commerciale;
  4. macchinari per uso professionale diversi dagli strumenti portatili delle arti meccaniche o delle libere professioni che erano necessari all’esercizio della professione del defunto;
  5. scorte di materie prime e di prodotti lavorati o semilavorati;
  6. bestiame vivo e scorte di prodotti agricoli oltre le quantità corrispondenti a un approvvigionamento familiare normale.

L’importazione in franchigia deve essere effettuata entro due anni dalla data di entrata in possesso dei beni.

Detto termine può essere prorogato dall’Ufficio delle dogane in presenza di circostanze particolari.

Per ottenere l’autorizzazione all’ammissione in franchigia, l’interessato dovrà presentare, all’Ufficio delle dogane di importazione, un documento rilasciato da un notaio o da altra Autorità competente del Paese terzo, attestante che i beni importati siano stati acquisiti per successione.

L’istanza di autorizzazione alla franchigia, potrà essere resa dall’interessato in carta semplice, secondo il modello predisposto, o tramite dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà.

 

Quesito – Sono uno studente proveniente da un Paese terzo e mi trasferisco in Italia per motivi di studio. Posso importare beni in franchigia doganale? :

Risposta: Sono ammessi in franchigia dal dazio, ai sensi degli artt. 21 e 22 del Regolamento (CE) n. 1186/2009, e dall’I.V.A., ai sensi degli artt. 21 e 22 della Direttiva I.V.A. n. 132/2009 e dell’articolo 2 del D.M. n. 489/1997, il corredo, il necessario per gli studi e gli oggetti mobili usati che costituiscono l’arredamento normale di una camera da studente, che appartengono ad alunni o studenti che vengono a soggiornare nel territorio doganale dell’Unione per compiervi studi e che per la durata dei medesimi sono destinati al loro uso personale.

La franchigia viene accordata a condizione che venga dimostrata l’iscrizione ad un istituto di istruzione/formazione per seguire a tempo pieno i corsi che vi vengono svolti.

Per “corredo” si intende la biancheria personale o di casa compresi gli indumenti, anche nuovi.

Per “necessario per gli studi” si intendono gli oggetti e gli strumenti (comprese le calcolatrici, i computer etc.) normalmente utilizzati da alunni e studenti per i loro studi.

La franchigia può essere accordata almeno una volta per anno scolastico.

L’istanza di autorizzazione alla franchigia potrà essere resa dall’interessato in carta semplice, secondo il modello predisposto, o tramite dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà.

 

Quesito – Sono un privato cittadino residente nell’Unione Europea e intendo ricevere merci di valore trascurabile spedite direttamente da un Paese posto al di fuori dell’Unione Europea.
Cosa devo fare?
:

Risposta: Sotto il profilo doganale, le spedizioni composte da merci di valore trascurabile spedite da un soggetto residente in paese terzo ad una persona residente nell’Unione Europea possono essere ammesse in franchigia dal dazio all’importazione, quando il loro valore intrinseco non eccede complessivamente 150 € (art. 23 del Regolamento (CE) n. 1186/2009).

Sono esclusi dal beneficio i prodotti alcolici, i profumi e l’acqua da toletta, i tabacchi e i prodotti del tabacco. 

Per valore intrinseco si intende il valore del bene esclusi i costi accessori ( ad es. il costo del trasporto e dell’eventuale assicurazione) . 

L’articolo 6 del Decreto legislativo del 25 maggio 2021 n. 83, ha abrogato l’articolo 5 del D.M. 5 dicembre 1997 n. 489 che fissava la soglia di esenzione I.V.A al valore di 22 €. Pertanto tutte le spedizioni di valore trascurabile sono soggette al pagamento dell’I.V.A.. 

Inoltre, poiché spesso le operazioni d’importazione sono gestite da operatori privati che forniscono servizi accessori all’acquisto, incluse le formalità doganali, ( ad esempio la compilazione della dichiarazione doganale) potrebbe essere richiesto da tali soggetti un corrispettivo che frequentemente viene definito con diciture quali “oneri doganali”; “spese di sdoganamento”, “oneri per le formalità“, “servizi doganali” , pur non dovendosi ricondurre tali somme ai suddetti diritti e non potendosi altresì riferire a riscossioni di competenza dell’autorità doganale. 

In casi di dubbi, sarà opportuno chiedere chiarimenti all’intermediario privato coinvolto. 

Per alcune merci può essere richiesto il rispetto di normative extratributarie e la presentazione di specifiche certificazioni. 

 

Quesito – Sono un privato cittadino e intendo ricevere una spedizione inviata da un privato che si trova in un Paese non appartenente all’Unione Europea: cosa devo fare?:

Risposta:La spedizione descritta rientra nella fattispecie delle spedizioni di merce prive di carattere commerciale, è pertanto esente dal dazio e dall’I.V.A. rispettivamente ai sensi degli artt. da 25 a 27 del Regolamento (CE) n. 1186/2009 e 7 e 8 del D.M 489 del 1997, purché le spedizioni suddette:

  • presentino carattere occasionale;
  • riguardino merci che sono riservate all’uso personale o familiare dei destinatari e che, per natura e quantità, escludono qualsiasi interesse di ordine commerciale;
  •  abbiano valore globale non superiore a 45 €. In tale soglia è ricompreso il valore dei prodotti alcolici, profumi e acqua di toletta, tabacchi e prodotti del tabacco importati nelle quantità fissate dall’art. 27 del Reg. (CE) n. 1186/2009 di seguito elencate:
    A. Prodotti del tabacco:
    a. 50 sigarette
    b. 25 sigaretti (sigari aventi un peso massimo di 3 grammi al pezzo)
    c. 10 sigari
    d. 50 grammi di tabacco da fumo
    e. un assortimento proporzionale di questi vari prodotti
    B. Alcole e bevande alcoliche:
    a. bevande distillate e bevande spiritose con titolo alcolometrico superiore a 22 % vol; alcole etilico non denaturato di 80 % vol e più: 1 litro, oppure:
    b. bevande distillate e bevande spiritose, aperitivi a base di vini o di alcole, tafia, saké o bevande simili con titolo alcolometrico pari o inferiore a 22 % vol; vini spumanti, vini liquorosi: 1 litro
    oppure un assortimento proporzionale di questi vari prodotti c. vini tranquilli: 2 litri
    C. Profumi:
    a. 50 grammi o
    b. Acqua da toeletta: 0,25 litri
  • non risultino effettuate dietro corrispettivo in qualsiasi forma.

Tuttavia, poiché spesso le operazioni d’importazione sono gestite da operatori privati che forniscono servizi accessori all’acquisto, incluse le formalità doganali, (ad esempio la compilazione della dichiarazione doganale) potrebbe essere richiesto da tali soggetti un corrispettivo che frequentemente viene definito con diciture quali “oneri doganali”; “spese di sdoganamento”, “oneri per le formalità“, “servizi doganali”, pur non dovendosi ricondurre tali somme ai suddetti diritti e non potendosi altresì riferire a riscossioni di competenza dell’autorità doganale.

In casi di dubbi, sarà opportuno chiedere chiarimenti all’intermediario privato coinvolto.

Per alcune merci può essere richiesto il rispetto di normative extratributarie e la presentazione di specifiche certificazioni.

 

Quesito – Quali merci si possono importare in franchigia doganale nei bagagli personali dei viaggiatori?:

Risposta:Sono ammessi in esenzione dai diritti doganali (dazio e IVA), gli oggetti e generi di consumo che i viaggiatori portano con sé nel proprio bagaglio, a condizione che si tratti di importazioni che, per loro natura e quantità, siano prive di ogni carattere commerciale. Devono pertanto presentare carattere occasionale e riguardare esclusivamente merci riservate all’uso personale o familiare del viaggiatore o quando destinate ad essere regalate.

E’ considerato “viaggiatore” (ai sensi dell’articolo 1, punto 40 del Regolamento UE 2015/2446) una persona fisica che:

a) entra temporaneamente nel territorio doganale dell’Unione e non vi risiede normalmente,
b) ritorna nel territorio doganale dell’Unione in cui ha la residenza normale dopo un temporaneo soggiorno al di fuori di tale territorio,
c) lascia temporaneamente il territorio doganale dell’Unione dove risiede normalmente,
d) lascia il territorio doganale dell’Unione dopo un soggiorno temporaneo, senza esservi residente normalmente.

Il valore delle merci contenute nei bagagli dei viaggiatori che entrano in Italia “via strada” non può superare i 300 €; nel caso di viaggiatori via aerea e via mare, la soglia monetaria è di 430 €.

Per i viaggiatori di età inferiore a quindici anni la soglia monetaria è fissata ad € 150 indipendentemente dal mezzo di trasporto.

In tali soglie non sono compresi i prodotti del tabacco e gli alcolici, di cui all’ articolo 3, commi 1 e 3 del Decreto Ministeriale del 06 marzo 2009, n. 32. Per i suddetti, con riguardo ai viaggiatori di età superiore a 17 anni, l’esenzione dal dazio, dall’IVA e dalle accise è stata fissata nei limiti massimi per ogni specifico prodotto elencato nella tabella “A” allegata al D.M. e consultabile nella carta doganale del viaggiatore reperibile al seguente link:

https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/909438/20210108_ADM_Carta_viaggiatore_ITA_Digitale_v.1.4+agg+11+gennaio+2021.pdf/6f3cc95e-7001-4ad5-a161-18ef4734d59e

Ai sensi dell’art. 2, co. 3, del decreto, ai fini del calcolo delle soglie monetarie, il valore delle singole merci non può essere frazionato.

Al riguardo, si forniscono i seguenti esempi.

Esempio 1:
Un viaggiatore che entra in Italia portando con sé un personal computer del valore di 1.000 €, essendo detto valore superiore alla soglia monetaria ammessa, non ha diritto all’applicazione della franchigia neanche per la quota parte pari alla soglia stessa non potendosi frazionare il valore della merce.

Esempio 2:
Un viaggiatore maggiorenne che entra in Italia via aerea portando con sé un souvenir del valore di 150 € ed un tappeto del valore di 300 €, avendo complessivamente superato la prevista soglia monetaria, potrà richiedere l’applicazione della franchigia per il tappeto, mentre per il souvenir dovrà pagare i corrispondenti diritti doganali non potendosi frazionare il valore dello stesso.

Inoltre, per coloro che hanno la loro residenza nelle zone di frontiera, per i lavoratori frontalieri e per il personale dei mezzi di trasporto utilizzati nel traffico da Paesi terzi, ai sensi dell’art. 4 del D.M. 32 del 2009 è prevista una riduzione della soglia monetaria a 50 €.

Per tali soggetti, le soglie quantitative dei prodotti del tabacco e gli alcolici, sono ridotte secondo i limiti previsti dalla tabella B del medesimo decreto.

Infine, ulteriori dettagli possono essere reperiti nella circolare n. 14/D del 11 giugno 2009 disponibile al seguente indirizzo:

https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/891344/gtr_c_20090611_14D.pdf/5f7072e9-9263-42a5-ad11-674958fa20ea?t=1460476272365

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Importazione

Quesito – Calcolo oneri doganali su merce da importare:

Desidererei conoscere come fare per calcolare l´importo degli oneri doganali per merci acquistate fuori dalla Unione Europea ed importate in Italia.

Risposta: La base imponibile per l'applicazione dei dazi ad valorem (la quasi generalità dei dazi) è costituita dal valore della transazione, cioè dal prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci (normalmente il prezzo riportato in fattura), comprensivo delle spese di trasporto e assicurazione.

Invece la base imponibile su cui va calcolata l'IVA all'importazione è costituita dal valore doganale sopra descritto, al quale vanno sommati gli eventuali dazi e le spese di inoltro fino al luogo di destinazione all'interno del territorio della Comunità (articolo 69 del DPR n. 633/72).

Si evidenzia, tuttavia, che è necessario stabilire con precisione la tipologia della merce (classifica doganale della merce) anche da un punto di vista merceologico, sia per l´applicazione dell´esatto trattamento daziario e fiscale, sia per accertare l´eventuale necessità di licenze o l´esistenza di restrizioni all'importazione.

Informazioni utili in proposito si possono acquisire consultando il sito web di questa Agenzia, www.adm.gov.it , alla pagina "La Tariffa Doganale (TARIC)".

Si fa presente, comunque, che la classifica definitiva della merce viene determinata direttamente dai funzionari doganali solo all'atto della presentazione della stessa in dogana.

 

Quesito - Diritti doganali per acquisto strumento musicale da Paesi extra UE:

Dovendo acquistare uno strumento musicale proveniente da un Paese che non fa parte dell´Unione Europea, vorrei sapere a quali spese doganali vado incontro.

Risposta: In linea generale, al momento dell'introduzione in Italia di merce con origine extra UE, l'importatore dovrà provvedere al pagamento:

  • dei dazi (se previsti), che sono calcolati sul "valore della transazione" (valore comprensivo delle spese di trasporto e assicurazione) e le cui aliquote variano a seconda della merce che si intende importare;
  • dell'IVA (applicata secondo le vigenti aliquote) calcolata sul "valore della transazione", aumentato dell'eventuale aliquota daziaria.

Si precisa, tuttavia, che è necessario stabilire con precisione la tipologia della merce (classifica doganale della merce), anche da un punto di vista merceologico, sia per l´applicazione dell´esatto trattamento daziario e fiscale, sia per accertare l´eventuale necessità di licenze o l´esistenza di restrizioni all'importazione.

Informazioni utili in proposito si possono acquisire consultando il sito web di questa Agenzia, www.adm.gov.it, alla pagina "La Tariffa Doganale (TARIC)" - sezione XVIII - capitolo 92, strumenti musicali.

 

Quesito – Diritti doganali per acquisto materiale informatico da Paesi extra Ue:

Dovendo acquistare del materiale informatico del tipo: Computer, Notebook (PC portatile), Stampante per PC, etc., proveniente da un Paese che non fa parte dell´Unione Europea, vorrei sapere a quali spese doganali vado incontro.

Risposta: In linea generale, al momento dell'introduzione in Italia di merce con origine extra UE, l'importatore dovrà provvedere al pagamento:

  • dei dazi (se previsti), che sono calcolati sul "valore della transazione" (valore comprensivo delle spese di trasporto e assicurazione) e le cui aliquote variano a seconda della merce che si intende importare;
  • dell'IVA (applicata secondo le vigenti aliquote) calcolata sul "valore della transazione", aumentato dell'eventuale aliquota daziaria.

Si evidenzia, tuttavia, che è necessario stabilire con precisione la tipologia della merce, anche da un punto di vista merceologico, sia per l´applicazione dell´esatto trattamento daziario e fiscale, sia per accertare l´eventuale necessità di licenze o l´esistenza di limitazioni all'importazione.

Informazioni utili in proposito si possono acquisire consultando il sito web di questa Agenzia, www.adm.gov.it , alla pagina "La Tariffa Doganale (TARIC)" - sezione XVI - capitolo 84, voce doganale 8471.

 

Quesito – Dazio forfettario per merci di provenienza extra UE:

Ho sentito parlare di un dazio forfettario per le merci provenienti da Paesi che non fanno parte dell´Unione Europea e destinate ad un cittadino italiano. Potreste darmi maggiori informazioni?

Risposta: Le "Disposizioni preliminari alla Tariffa doganale comune" consentono l'applicazione di un "dazio forfettario" (2,5%) ad valorem sulle merci contenute nelle spedizioni inviate da un privato ad un altro privato, oppure contenute nei bagagli personali dei viaggiatori, a condizione che si tratti di importazioni prive di ogni carattere commerciale e che abbiano le seguenti caratteristiche:

  • presentano carattere occasionale;
  • sono merci riservate all'uso personale o familiare;
  • sono inviate dal mittente al destinatario senza alcuna forma di pagamento.

L´applicazione del dazio forfettario del 2,5% è possibile quando il valore intrinseco delle merci, per le quali è prevista l´applicazione di dazi all´importazione, non supera € 700, per spedizione o per viaggiatore.
Si precisa che il dazio forfettario non può essere applicato ai "Tabacchi e succedanei del tabacco lavorati", spediti oppure a seguito di viaggiatori, in quantità superiore ai limiti fissati rispettivamente nell'articolo 27 o nell'articolo 41 del Regolamento (CEE) 1186/2009.

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Perfezionamento attivo

Quesito – Importazione temporanea per riesportazione dopo lavorazione:

Un mio cliente, che ha sede in un Paese che non fa parte dell´Unione Europea deve spedirmi della materia prima che restituirò dopo la lavorazione.
La materia prima quindi non ci verrà venduta ma solo consegnata per lavorazione.
Dopo la lavorazione invieremo i pezzi finiti fatturando unicamente il valore della lavorazione. Come è più opportuno procedere in dogana per evitare di pagare al momento della consegna gravosi diritti doganali?

Risposta: Nel caso descritto è possibile richiedere preventivamente alla dogana competente sul luogo dove viene effettuata la lavorazione, un´autorizzazione all´applicazione del regime doganale di " perfezionamento attivo". Questo regime consente di importare temporaneamente merci non unionali da sottoporre a lavorazione (o a riparazione)e riesportare i prodotti finiti fuori dal territorio dell'Unione Europea senza pagare i diritti doganali sulla materia prima importata temporaneamente. L´unica prestazione richiesta è il versamento di una garanzia pari all´importo dei diritti doganali che si sarebbero dovuti versare sulla materia prima importata. La garanzia viene restituita al momento della riesportazione dei prodotti cosiddetti "compensatori".
Il regime di perfezionamento attivo è disciplinato dagli articoli 255/258 del Regolamento UE 952/2013 e dagli articoli 240–241 del Regolamento UE n. 2446/2015 e dalla Circolare n. 8/D del 19/04/2016 (reperibile sul sito web di questa Agenzia, www.adm.gov.it, nella sezione "Atti amministrativi generali - Circolari - Anno 2016").
Per ottenere ogni ulteriore informazione sull´operazione descritta, si consiglia di rivolgersi all´ufficio doganale territorialmente competente.

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Perfezionamento passivo

Quesito – Esportazione temporanea per manutenzione/riparazione:

Debbo spedire, per assistenza/riparazione un apparecchio elettronico nel Paese dove è stato costruito che non fa parte dell´Unione Europea. Mi è stato detto che al ritorno in Italia dovrò ripagare i diritti doganali (da me già pagati all´atto dell´acquisto). Corrisponde a verità?

Risposta: L'esportazione di merce per la riparazione/lavorazione rientra sotto il profilo doganale nel regime cosiddetto di "perfezionamento passivo". Tale regime consente di esportare temporaneamente fuori dal territorio doganale dell'Unione Europea merci unionali per sottoporle ad operazioni di "perfezionamento" (lavorazioni, riparazioni, assemblaggi, ecc.) e di reimportare i prodotti ottenuti dal perfezionamento, in esenzione totale o parziale dai dazi all'importazione.
Solo nel caso in cui la riparazione (il perfezionamento) sia stata effettuata gratuitamente, le merci al momento della reimportazione non saranno gravate da alcun dazio. Invece se per la lavorazione è previsto il pagamento di un compenso, sull´importo di questo verrà calcolato il dazio e l´IVA (le aliquote saranno quelle previste per il prodotto ottenuto dal perfezionamento).
Il regime del perfezionamento passivo è disciplinato dagli articoli 259 e seguenti del Regolamento UE n. 952/2013 e dagli articoli 242 e 243 del Regolamento UE n. 2446/2015.
L´autorizzazione al regime di perfezionamento passivo è rilasciata dall´ufficio doganale competente per il territorio dove ha sede la ditta che lo richiede.

 

Quesito – Perfezionamento passivo per operazioni prive di carattere commerciale::

Ho inviato in un Paese che non fa parte dell´Unione Europea un bene per una riparazione gratuita in garanzia. Una volta riparato, il bene mi è stato rinviato ma ho dovuto pagare i diritti doganali. Preciso che sullo stesso bene al momento dell´acquisto, un anno fa, erano già stati pagati gli oneri doganali e l´IVA. Posso chiedere un rimborso? A quale ufficio?

Risposta: L´esportazione temporanea fuori dal territorio doganale della Comunità di un bene comunitario da sottoporre a riparazione gratuita o ad altre operazioni prive di carattere commerciale, e la successiva reimportazione dello stesso bene in esenzione totale (o parziale) dei dazi, rientra nel cosiddetto regime doganale di "perfezionamento passivo", previsto dalla normativa unionale (articolo 163, paragrafo 1 e) del Regolamento 2446/2015). L'autorizzazione può essere richiesta all'atto dell'importazione dei prodotti, purché si tratti di merci prive di carattere commerciale.

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Transito – Destinatari autorizzati

Quesito - Quando usare il plugin del Desktop Dogane rilasciato dall'Agenzia Dogane e Monopoli? (NCTS - Destinatari Autorizzati)

Risposta: Il plugin rilasciato da ADM è destinato ad utenti che vogliano interagire con il sistema doganale rapidamente, senza necessità di integrare nei propri sistemi informativi meccanismi di gestione delle richieste al servizio remoto e processi di elaborazione delle risposte. Il contenuto informativo che transita via web services è lo stesso sia che si usi il client RCP rilasciato da ADM sia che si usi un client proprietario.

 

Quesito -Il plugin rilasciato dall'Agenzia Dogane e Monopoli deve essere aggiornato? (NCTS - Destinatari Autorizzati)

Risposta: Il plugin rilasciato da ADM per i Destinatari Autorizzati è auto aggiornante, ogni volta che viene avviato contatta in maniera silente il server e in caso di aggiornamenti scarica ed installa automaticamente le novità nel prodotto.

 

Quesito - Quando installo per la prima volta il plugin dei Destinatari Autorizzati ottengo la seguente segnalazione di warning. Cosa devo rispondere? (NCTS - Destinatari Autorizzati)

Messaggio di warning Attenzione stai installando software contenente contenuto non firmato. L'autenticita o la validita di questo software non possono essere stabilite. Vuoi continuare con l'installazione - OK - Annulla - Dettagli

Risposta:E' necessario premere ok per continuare l'installazione. I plugin rilasciati dall'ADM sono firmati e vengono considerati software attendibile. Tuttavia nei casi in cui si è fatto uso di software open source di terze parti, è possibile ricevere questa segnalazione in quanto firmare tali librerie costituirebbe una violazione dei diritti. In ogni caso il repository da cui si scaricano i plugin è in sicurezza quindi tutto il software pubblicato può essere considerato non malizioso.

 

Quesito - In cosa consistono i messaggi di servizio che sono pubblicati nella sezione destinatari autorizzati del portale? (NCTS - Destinatari Autorizzati)

Risposta: I messaggi di servizio consentono di usufruire dei servizi di ricerca messi a disposizione del destinatario autorizzato (in seguito utente). Infatti il sistema doganale si aspetta di ricevere dall'utente un messaggio IE007 (Notifica di arrivo) e durante il dialogo telematico può aspettarsi uno o più messaggi IE044 (Segnalazioni sullo scarico). Alla ricezione di tali messaggi il sistema doganale rilascia un numero di protocollo. Tale identificativo del messaggio può essere utilizzato dall'utente per reperire la risposta del sistema doganale attraverso l'invocazione del servizio "Ricerca per protocollo". Compilando il campo MRN del tracciato enquiry.xsd si esegue una ricerca per identificativo del movimento, mentre compilando gli altri campi di ricerca si otterranno i risultati relativi.

 

Quesito - Dove trovo la documentazione per errori dovuti alla violazione di regole e condizioni comunitarie? (NCTS - Destinatari Autorizzati)

Risposta: Tutta la documentazione tecnica relativa ai Destinatari Autorizzati è pubblicata nella sezione "Home – Dogane – L'operatore economico – Servizi online – Servizio Telematico Doganale - E.D.I. – Web service – Web service – Ambiente reale/prova – Destinatari Autorizzati" del sito Internet dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

 

Quesito - A fronte dei miei messaggi inviati, quali sono i messaggi che mi aspetto di ricevere? (NCTS - Destinatari Autorizzati)

Risposta: Dopo l'invio del messaggio di notifica di arrivo (IE007) e gli eventuali cambi di stato del movimento sulla lista dei movimenti del client, il sistema di back end può produrre:

  • IE008 (Rifiuto della notifica di arrivo) al cui interno è riportata la motivazione del rifiuto;
  • IE021 (Notifica di rifiuto della dichiarazione di transito) ;
  • IE043 (Permesso di scarico) al cui interno sono riportati i dati della dichiarazione di transito.

Dopo l'invio del messaggio di segnalazioni sullo scarico (IE044) e gli eventuali cambi di stato del movimento sulla lista dei movimenti del client, il sistema di back end può produrre:

  • IE058 (Rifiuto delle segnalazioni sullo scarico) al cui interno è riportata la motivazione del rifiuto;
  • IE025 (Notifica di rilascio della merce a destinazione) ;
  • IE043 (Permesso di scarico successivo) al cui interno è riportato solo il numero progressivo del permesso di scarico,

 

Quesito - Quando posso aspettarmi un IE100 (Richiesta presentazione documenti)? (NCTS - Destinatari Autorizzati)

Risposta: Dal momento in cui il back end riceve la notifica di arrivo da parte del destinatario autorizzato, il funzionario doganale può emettere a sua discrezione la richiesta di presentare i documenti in dogana, fino a quando il movimento non conclude il suo ciclo di vita.

 

Quesito - I messaggi previsti dal protocollo di colloquio tra l'ufficio di destinazione ed il destinatario autorizzato possono essere inviati e ricevuti da un soggetto diverso dal destinatario autorizzato? (NCTS - Destinatari Autorizzati)

Risposta: Sì, possono essere inviati e ricevuti attraverso un fornitore di servizi a condizione che i messaggi siano firmati dal richiedente (destinatario autorizzato) o da un suo sottoscrittore. Per la descrizione dei profili utente in questione (fornitore di servizi, richiedente e sottoscrittore) si rimanda alla sezione "FAQ relative all'ADESIONE e all'ABILITAZIONE al Servizio Telematico Doganale" - "ADESIONE al SERVIZIO TELEMATICO: schema 'Utenti telematici: profili utente'".

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Valuta

Quesito – Valuta al seguito:

Quanti contanti si possono portare al seguito in caso di viaggio da e per l´estero e quali sanzioni applicabili ove non venga rispettato il dettato normativo?

Risposta: Il trasporto al seguito di denaro contante o di valori assimilati è libero per importi complessivi inferiori a 10.000,00 euro. Oltre questo importo è necessario compilare una dichiarazione, da sottoscrivere e depositare esclusivamente presso gli uffici doganali al momento dell'entrata nello Stato o in uscita dallo stesso. Il modulo per la dichiarazione è disponibile sul sito internet dell'Agenzia Dogane e Monopoli www.adm.gov.it – Dogane – Il Cittadino – Altre informazioni per il viaggiatore e/o nella sezione Modulistica. La misura si applica a tutti i movimenti da e per Paesi UE ed extra UE.
La mancata dichiarazione costituisce violazione della normativa valutaria e comporta:

  • il sequestro amministrativo nel limite del 40% dell'importo eccedente il limite fissato;
  • l'applicazione di una sanzione amministrativa, fino al 40% dell'importo eccedente il limite fissato, con un minimo di 300,00 euro;
  • l'importo sequestrato, nell'eventuale misura eccedente le sanzioni applicate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, è restituito agli aventi diritto che ne facciano richiesta entro cinque anni dalla data del sequestro.

Nei casi previsti (infrazione non superiore a 250.000,00 euro e non fruizione del medesimo beneficio nei 365 giorni precedenti) il trasgressore può richiedere di essere ammesso all'estinzione della violazione, mediante pagamento immediato in misura ridotta di una somma pari al 5%, con un minimo di 200,00 euro, dell'importo eccedente il limite fissato, direttamente presso l'ufficio doganale. Il pagamento può avvenire entro 10 giorni dalla violazione a favore del ministero dell'Economia e delle Finanze. In caso di pagamento contestuale alla violazione non si procede al sequestro.

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Veicoli

Quesito - Circolazione di un veicolo, con targa non comunitaria, sul territorio nazionale:

Vorrei sapere se un veicolo con targa di un Paese che non fa parte dell'Unione Europea può circolare sul territorio italiano. Gradirei conoscere la normativa al riguardo.

Risposta: Si tratta dell'applicazione del regime di ammissione temporanea a un autoveicolo immatricolato in un paese terzo e condotto occasionalmente da un soggetto stabilito nell'Unione. In applicazione dell'articolo 215 paragrafo 1 del Regolamento (UE) n.2446/2015 è possibile che un soggetto stabilito nell'Unione utilizzi privatamente e occasionalmente un'autovettura immatricolata in un paese terzo e di proprietà di un soggetto terzo, purché quest'ultimo si trovi comunque sul territorio dell'Unione al momento dell'utilizzo e lo autorizzi a tale uso. In questo caso sarebbe opportuno che la delega del titolare dell'autovettura all'utilizzo da parte del soggetto unionale venga, oltre che portata a seguito del conducente, anche presentata alla dogana competente sul luogo dell'utilizzo, al fine di permettere la verifica delle condizioni previste dalla norma sopra citata per utilizzare il bene terzo. Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio doganale italiano di ingresso nel territorio unionale i cui riferimenti telefonici sono reperibili dalla "home" del sito web di questa Agenzia, www.adm.gov.it – Chi Siamo => Articolazione degli uffici => Indirizzi e Organigramma periferico - Area Dogane => Gli Uffici delle Dogane.

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