Le Informazioni Vincolanti in materia di origine (IVO) sono previste e disciplinate dal Regolamento UE n.952/2013 (Codice Doganale dell’Unione), dal Regolamento delegato UE n.2446/2015 (RD), dal Regolamento delegato transitorio UE n.341/2016 (RDT), dal Regolamento di esecuzione UE n.2447/2015 (RE) e dalle Linee guida unionali sulla gestione del sistema delle IVO, emanate dalla Commissione UE in data 1 luglio 2017.

Sono delle decisioni amministrative di rilievo comunitario sull’applicazione della normativa doganale, per mezzo delle quali, su richiesta degli operatori economici interessati, le Autorità doganali degli Stati Membri attribuiscono la corretta origine ad una determinata merce.

Tali decisioni hanno piena efficacia giuridica su tutto il territorio comunitario e:

  • vincolano tutte le Autorità doganali dell’Unione europea a riconoscere al titolare indicato nella IVO l’origine ivi indicata per quella determinata merce, in occasione dell’espletamento delle operazioni di importazione ed esportazione successivamente all’adozione della decisione;
  • vincolano il titolare della decisione ad utilizzare l’IVO stessa (a decorrere dalla data in cui riceve o si ritiene abbia ricevuto la notifica della decisione).

Le IVO devono riferirsi ad un solo tipo di merce e di circostanze ai fini della determinazione dell’origine e ad una operazione commerciale di importazione o di esportazione realmente prospettata.

Le IVO sono rilasciate dall’Autorità doganale a titolo gratuito (salva la facoltà di addebitare al richiedente le spese necessarie per analisi chimiche o perizie sulla merce oggetto dell’IVO, per la restituzione dei campioni presentati a corredo della domanda o per lo svolgimento – su richiesta dell’istante- di eventuali traduzioni di documentazione allegata alla domanda di IVO).

Come si ottiene una I.V.O.

Le IVO possono essere richieste da un operatore commerciale, o da un suo rappresentante, all’Autorità doganale competente dello Stato membro in cui il richiedente è stabilito o in cui dette informazioni devono essere utilizzate. Anche un operatore economico stabilito al di fuori del territorio della UE può richiedere una IVO all’autorità doganale dello Stato Membro in cui ha ottenuto il codice EORI.

Il titolare è il soggetto a nome del quale l’informazione vincolante viene rilasciata. Il richiedente deve indicare il proprio codice EORI.

Le IVO devono essere rilasciate il prima possibile e comunque entro 120 giorni dalla data di accettazione dell’istanza o, in ogni caso, dal momento in cui l’autorità doganale ha a disposizione tutti gli elementi utili per pervenire alla decisione; in tal caso il termine può essere prorogato di ulteriori 30 giorni.

Formulario per la Domanda

A decorrere dal 1° ottobre 2024, l’istanza sarà presentata all’Ufficio Origine e Valore della Direzione Dogane utilizzando l’apposito modulo di domanda allegato alla circolare n. 18/2024.

L’istanza, formulata esclusivamente mediante l’utilizzo del modulo indicato e firmata digitalmente dal richiedente, sarà inviata via mail al seguente indirizzo di posta elettronica dir.dogane.origine@adm.gov.it, unitamente a un documento di identità in corso di validità.

La firma digitale del formulario di domanda costituisce esplicita sottoscrizione e accettazione di tutte le attestazioni ivi riportate, inclusa l’accettazione alla registrazione delle informazioni nella Banca dati della Commissione Europea.

Alternativamente e previa scansione del modulo firmato con firma autografa, l’istanza sarà inviata al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC): dir.dogane@pec.adm.gov.it. unitamente alla copia di un documento di identità in corso di validità.

Scarica il modello per la domanda di IVO

È preferibile che la domanda e la documentazione allegata siano redatte in lingua italiana poiché, in caso contrario, l’amministrazione doganale potrà richiedere all’istante di fornirne la traduzione o, se incaricata da costui a provvedervi, potrà addebitargli i relativi costi. Se il richiedente non provvede a fornire la traduzione richiesta o non incarica l’amministrazione doganale a provvedervi, la domanda di IVO può essere rigettata.

Il formulario suddetto deve essere utilizzato altresì per la richiesta di un eventuale rinnovo di una IVO scaduta.

La domanda dovrà essere compilata sulla base delle dettagliate istruzioni contenute nella Circolare n. 18/2024

Rilascio dell’IVO

A decorrere dal 1° ottobre 2024 la IVO, firmata digitalmente, sarà trasmessa via PEC al richiedente e all’Ufficio delle Dogane territorialmente competente. La trasmissione così effettuata ha valore di notifica alle condizioni ed ai sensi di quanto disposto dall’art. 48 del D.lgs 82/2005.

Dalla data di notifica della decisione decorre il termine per l’eventuale impugnazione dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma.

Validità di una I.V.O.

La validità di un'informazione vincolante in materia di origine è di tre anni.

Tutte le IVO valide devono essere indicate nella dichiarazione doganale (casella 44, codice C627- identificativo: numero IVO) in quanto vincolanti sia per l’operatore che per l’autorità doganale.