Origine preferenziale
L’art. 64 CDU stabilisce le regole per l’acquisizione dell’origine preferenziale negli accordi dell’UE o nelle misure concesse unilateralmente e i casi di deroga temporanea. Gli artt. 37 e ss. del RD dettano le regole del sistema delle preferenze generalizzate (SPG).
La Sottosezione 1 del RD, relativa alle procedure destinate a facilitare il rilascio o la compilazione delle prove di origine, fa riferimento ai certificati di informazione INF 4 e alle autorizzazioni di esportatore autorizzato su rilascio e compilazione delle prove di origine, inoltre, gli artt. da 41 a 58 RD (Sottosezioni da 2 a 3) e gli artt. da 70 a 111 RE (Sottosezioni da 2 a 9) disciplinano le regole di origine SPG, il cumulo di origine SPG e il sistema REX, in modo sistematico e distinto rispetto alla registrazione degli esportatori fuori dell’ambito SPG dell’Unione (art. 68 RE).
L’assetto di regole SPG dell’Unione prevede regole di origine più facili da applicare nel contesto del cumulo per favorire le opportunità di approvvigionamento delle materie originarie dei paesi partner, in deroga ai criteri della lavorazione sufficiente. Pertanto, laddove fattori interni o esterni privino temporaneamente il paese beneficiario della capacità di rispettare le regole di origine o laddove questi necessiti di tempo per potervisi conformare, si potrà fare ricorso al cumulo bilaterale, regionale ed esteso, così come alla deroga temporanea alle norme di origine SPG.
Relativamente all’esportatore registrato (REX) – entrato in vigore il 1° gennaio 2017 – gli artt. da 79 a 90 RE disciplinano le procedure di registrazione degli esportatori REX nei paesi beneficiari e negli Stati membri, le procedure di esportazione nel periodo transitorio e le attività di controllo delle autorità doganali competenti per verificare la correttezza dei dati indicati dagli operatori REX nel formulario di cui all’allegato 22-06 RE. Gli artt. 92-93 RE riguardano le attestazioni di origine (con i dati specificati nell’allegato 22-07), le modalità di compilazione anche dopo l’esportazione dei prodotti e le certificazioni nei casi di frazionamento di una spedizione o nei casi di cumulo.
L’art. 79 RE disciplina le procedure di registrazione nei paesi beneficiari e l’applicazione a regime a decorrere, al più tardi, dal 30 giugno 2020. Il CDU prevede anche un sistema di cooperazione amministrativa che permette alle autorità governative del paese beneficiario, alle autorità doganali dell’UE e alla Commissione europea di garantire congiuntamente la corretta ed efficace applicazione del sistema SPG e assicurarne i vantaggi solo alle imprese che ne hanno diritto.
Gli artt. 109 e 110 RE disciplinano i controlli a posteriori delle attestazioni di origine, delle attestazioni di origine sostitutive e, rispettivamente, dei certificati di origine, modulo A, e delle dichiarazioni su fattura ogniqualvolta le autorità doganali degli Stati membri abbiano fondati motivi di dubitare della loro autenticità, del carattere originario dei prodotti in questione o dell’osservanza degli altri requisiti stabiliti dalla normativa unionale per ottenere il beneficio tariffario preferenziale.
Si citano infine gli allegati 22-03 (note introduttive e regole di lista preferenziali SPG), 22-04 (prodotti esclusi dal cumulo regionale) e 22-05 RD (lavorazioni escluse dal cumulo regionale SPG per i prodotti tessili) e l’allegato 22-11 RD (note introduttive e regole di lista) dedicato specificamente ai regimi preferenziali unilaterali di cui all’art. 61 RD. Parallelamente, gli allegati da 22-02 a 22-20 RE mettono a disposizione la modulistica per beneficiare dei regimi preferenziali.
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