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Normativa
- articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127
- commi 3 e 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127
- articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127
- articolo 18 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119
- articolo 9, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87
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- commi 3 e 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127
commi 3 e 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127
- La memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica di cui al comma 1 sono effettuate mediante strumenti tecnologici che garantiscano l'inalterabilità e la sicurezza dei dati, compresi quelli che consentono i pagamenti con carta di debito e di credito.
- Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, sentite le associazioni di categoria nell'ambito di forum nazionali sulla fatturazione elettronica istituiti in base alla decisione della Commissione europea COM (2010) 8467, sono definite le informazioni da trasmettere, le regole tecniche, i termini per la trasmissione telematica e le caratteristiche tecniche degli strumenti di cui al comma 3. Con lo stesso provvedimento sono approvati i relativi modelli e ogni altra disposizione necessaria per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2.
D. Lgs. 5 agosto 2015, n. 127 - Trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici, in attuazione dell'articolo 9, comma 1, lettere d) e g), della legge 11 marzo 2014, n. 23.
Art. 2. Trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi