Perfezionamento attivo
Il regime di perfezionamento attivo permette l’importazione delle materie prime in sospensione dal pagamento del dazio e dell’IVA e senza l’applicazione di misure di politica commerciale. Una volta effettuata la lavorazione, il prodotto trasformato sarà destinato alla riesportazione oppure all’immissione in consumo nell’Unione europea.
Scopo del regime di perfezionamento attivo è l’incremento dell’attività di trasformazione all’interno dell’Unione e quindi lo sviluppo delle imprese unionali attraverso la specializzazione e la valorizzazione delle aziende e l’incremento dell’occupazione.
Caratteristiche e modalità di utilizzo:
In regime di perfezionamento attivo è possibile effettuare le seguenti lavorazioni: la riparazione, il montaggio, l’assemblaggio, la trasformazione e le manipolazioni usuali.
Per utilizzare il regime di perfezionamento attivo è necessario richiedere un’autorizzazione all’ufficio doganale competente sul luogo ove è tenuta la contabilità ai fini doganali del richiedente e dove viene svolta almeno una parte delle attività relative al regime (lavorazioni, vincolo e appuramento) in applicazione dell’art.22 Reg.to UE n.952/2013.
L’istanza per un’autorizzazione di perfezionamento attivo deve essere presentata utilizzando il sistema CDS (Customs Decision System). Tale sistema unionale permette la presentazione delle istanze e il rilascio delle autorizzazioni da parte degli uffici doganali in maniera informatizzata.
L’autorizzazione viene rilasciata se è possibile identificare le materie prime nei prodotti trasformati (identità) cioè accertare che il bene finale sia stato ottenuto con le merci temporaneamente importate.
Nel perfezionamento attivo è possibile usare merci equivalenti, cioè merci unionali in sostituzione delle merci terze in temporanea importazione per ottenere il prodotto trasformato. Le merci unionali devono avere lo stesso codice NC a otto cifre, la stessa qualità commerciale e le stesse caratteristiche tecniche delle merci terze che sostituiscono.
Le merci equivalenti vengono spesso utilizzate nel perfezionamento attivo insieme all’esportazione anticipata. Tale procedura permette l’esportazione del prodotto trasformato ottenuto con le merci unionali prima che le materie prime terze vengano vincolate al regime di perfezionamento attivo. Le materie prime provenienti dal paese terzo verranno poi importate in esenzione dal pagamento dei dazi doganali (importazione a reintegro).
Il sistema dell’equivalenza connesso con la procedura di esportazione anticipata permette agli operatori di avere una notevole flessibilità nella gestione delle scorte di magazzino e assicurare così continuità alla produzione e puntualità nella consegna delle merci sul mercato internazionale.
Il regime di perfezionamento attivo normalmente viene utilizzato per produrre beni destinati alla riesportazione in un paese terzo. L’operatore però può decidere di importare i prodotto ottenuti dalla lavorazione, in tal caso all’atto dell’importazione sarà applicata la tassazione propria di tali beni (dazio e IVA previsto per il codice NC del prodotto ottenuto) in applicazione dell’art. 85 del Reg.to UE 952/2013.
Se le materie prime da trasformare in regime di perfezionamento attivo sono merci sottoposte a misure di politica agricola o commerciale e l’operatore intende importare i prodotti trasformati applicando la tassazione propria di tali prodotti (art. 85 sopra citato), è necessario svolgere il preventivo esame delle condizioni economiche in sede unionale per verificare se l’operazione richiesta possa pregiudicare gli interessi dei produttori unionali delle stesse materie prime.
Nel caso in cui l’operatore, pur utilizzando nelle operazioni di perfezionamento attivo le merci sensibili sopra citate, sceglie di applicare la tassazione sulle materie prime (art. 86 Reg.to UE 952/2013) anziché quella sui prodotti trasformati, non dovrà essere effettuato l’esame delle condizioni economiche.
La tassazione sulle materie prime (art. 86 Reg.to UE 952/2013) dovrà essere obbligatoriamente applicata in caso di utilizzo di merci sottoposte a dazio antidumping.
Normativa di riferimento:
art. 211-225 e artt. 256-258 Reg.to UE 952/2013 (Codice doganale dell’Unione)
artt. 240-241 Reg.to UE 2446/2015 (Regolamento delegato)
Disposizioni nazionali e documenti di prassi normativa: