Interpello del contribuente
- Interpello ordinario, attivabile in relazione a qualsiasi disposizione di legge che si presenti obiettivamente incerta nella sua applicazione alla fattispecie concreta e personale dell’istante, ovvero attivabile quando sussistano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta qualificazione delle fattispecie alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime;
- Interpello probatorio, che si sostanzia in una richiesta di parere sulla sussistenza delle condizioni o sulla idoneità degli elementi probatori forniti ai fini dell'adozione di specifici regimi fiscali. Tale richiesta può essere inoltrata solo nei casi espressamente previsti dalla legge, ossia nei casi in cui vi sia l’esplicito richiamo alla tipologia di interpello in esame;
- Interpello antiabuso, attivabile nei casi in cui il contribuente intenda conoscere se le operazioni da realizzare costituiscano fattispecie di abuso del diritto;
- Interpello disapplicativo, il quale consente al contribuente di richiedere un parere in ordine alla sussistenza delle condizioni che legittimano la disapplicazione di norme tributarie che, allo scopo di contrastare comportamenti elusivi, limitano deduzioni, detrazioni, crediti d'imposta o altre situazioni giuridiche del soggetto passivo altrimenti ammesse dall'ordinamento, fornendo la dimostrazione che nella particolare fattispecie tali effetti elusivi non possono verificarsi.
- consegna a mano:
- spedizione tramite servizio postale, in plico senza busta, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento;
- Posta Elettronica Certificata (PEC).
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Circolare n. 21/D del 23 dicembre 2015 - Decreto Legislativo n.156 del 24 settembre 2015. “Misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario, in attuazione degli articoli 6, comma 6 e 10, comma 1, lettere a) e b) della Legge 11 marzo 2014, n.23” - pubblicata il 24/12/2015
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Circolare n. 2/D del 29 gennaio 2016 - Decreto Legislativo 24 settembre 2015, n. 156 - Titolo I - Revisione della disciplina degli interpelli - pubblicata il 29/01/2016
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Determinazione n. 10539/RU del 28 gennaio 2016 - Decreto Legislativo 24 settembre 2015, n. 156 - art. 8: Disciplina degli interpelli - pdf - pubblicata il 29/01/2016
ISTITUTO DELL’INTERPELLO DEL CONTRIBUENTE
L’istituto dell’ ”interpello del contribuente”, introdotto dall’art. 11 della Legge n. 212/2000, e regolamentato dal D.M. n.209/2001, a seguito dell’entrata in vigore del Decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156, prevede ora quattro diverse tipologie di interpello:
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA DI INTERPELLO
Per i tributi di competenza dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli-Area Dogane, diversi dalle risorse proprie tradizionali dell’Unione Europea - per le quali l’istituto resta disciplinato dalle norme unionali - l’istanza di interpello è presentata alla Direzione Interregionale, Regionale o Interprovinciale territorialmente competente (Direzione territorialmente e gerarchicamente sovraordinata rispetto all’Ufficio doganale interessato) per la soluzione del caso particolare.
L’istanza di interpello, redatta in carta libera ed esente da bollo e sottoscritta dall'istante o dal suo legale rappresentante ovvero del procuratore generale o speciale, deve contenere, a pena di inammissibilità: i dati identificativi del contribuente ed eventualmente del suo legale rappresentante compreso il codice fiscale, l’indicazione del tipo di istanza secondo la classificazione prevista ai punti da 1) a 4), la circostanziata e specifica descrizione della fattispecie, le specifiche disposizioni di cui si richiede l'interpretazione - l'applicazione o la disapplicazione, l'esposizione della soluzione proposta, l'indicazione del domicilio e dei recapiti anche telematici dell'istante o dell’eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni dell’amministrazione e deve essere comunicata la risposta.
L’istanza può essere presentata, con le seguenti modalità:
Per ulteriori informazioni in ordine all’inoltro dell’istanza di interpello si fa rimando alle disposizioni contenute nella Determinazione direttoriale n. 10539/RU del 28 gennaio 2016.
ADEMPIMENTI A CARICO DELL’UFFICIO DESTINATARIO DELL’ISTANZA DI INTERPELLO
Il termine previsto per la risposta è di 90 giorni relativamente alla tipologia di cui alla tipologia 1) e di 120 giorni alle tipologie indicate ai punti da 2) a 4), decorrente dalla data di ricezione dell’istanza da parte dell’Ufficio.
Qualora non sia possibile fornire risposta sulla base dei documenti allegati all’istanza, la Direzione destinataria della stessa può richiedere, usa sola volta, l’integrazione della documentazione presentata dall’istante. I termini per la risposta all’istanza di interpello iniziano a decorrere dalla data di ricezione di tutti i dati carenti da parte dell’Ufficio richiedente.
La risposta all’istanza di interpello, scritta e motivata, è comunicata al contribuente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o tramite Posta Elettronica Certificata (PEC).
Si rammenta che, ai sensi del comma 5 dell’art. 11 della Legge n. 212/2000, la presentazione delle istanze di cui ai punti da 1) a 4) non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.
PRINCIPALE NORMATIVA DI RIFERIMENTO DI INTERESSE PER L’OPERATORE
L’istituto dell’interpello è regolato, principalmente, dalle seguenti norme:
Articolo 11 della Legge n. 212/2000 (come modificato dall’art. 1 del Decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156);