Piano Azioni Positive e PIAO
Il Piano triennale di azioni positive (Legge n.125/1991 e Decreto legislativo n.196/2000, articolo 7, comma 5) nasce come adempimento dei Comitati Pari Opportunità, che lo proponevano all’Amministrazione, con il fine di promuovere l’inserimento delle donne nei settori e nei livelli professionali nei quali esse erano sottorappresentate.
Il Piano di Azioni Positive, proposto dai Comitati Unici di Garanzia all’Amministrazione, rispecchia le competenze allargate di questo nuovo organismo e viene redatto per rispondere anche all’esigenza di contribuire al miglioramento del clima lavorativo, per favorire la condivisione dei valori di equità e di rispetto della dignità dei lavoratori. Le pubbliche amministrazioni adottano il Piano di Azioni Positive dopo aver acquisito il parere della Consigliera di Parità territorialmente competente.
I Piani sono un documento programmatico dell’Amministrazione e hanno durata triennale e in accordo con la Direttiva 2/2019 possono essere revisionati entro il 31 gennaio di ogni anno.
Dal 2022, in base a quanto previsto dall’articolo 6 del Decreto Legge 9 giugno 2021 n. 80, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2021 n. 113, i precedenti Piani di Azioni Positive vanno inseriti nell’apposita sezione del Piano Integrato Attività e Organizzazione (PIAO).