Il regolamento di base del settore dei cereali (art.15 punto 8 del Reg. Ce 1784/03) prevede che la restituzione prefissata possa essere adattata in funzione del livello delle maggiorazioni mensili applicabili al prezzo d'intervento. Per il settore del riso le maggiorazioni mensili sono state soppresse dal Reg. CE 1785/03 che ha abrogato il Reg. CE 3072/95.
Tali disposizioni non si applicano agli aiuti alimentari comunitari e nazionali in virtù di una espressa deroga contenuta nell’art. 2, paragrafo 3 del Reg. Ce 2298/2001.
Con appositi regolamenti la Commissione stabilisce all'inizio di ogni campagna il prezzo d'intervento dei cereali nonché l'importo delle relative maggiorazioni mensili stabilite per tonnellata.
La campagna dei cereali decorre dal 1° luglio al 30 giugno: l'importo della maggiorazione mensile fissato dai regolamenti si applica come tale a tutti i cereali di base: frumento, mais, avena, orzo, segala, sorgo previsti nel settore 1 o contenuti nei prodotti del settore 10 (mangimi)
Il prezzo di intervento applicabile al granturco e al sorgo rimane valido per i mesi di luglio, agosto e settembre.
Per i prodotti ottenuti dalla trasformazione dei predetti cereali la maggiorazione deve essere moltiplicata per il coefficiente di trasformazione previsti nei specifici regolamenti:

  • Reg. Ce 1518/95 per i prodotti a base dei cereali del settore 11;
  • Reg. Ce 1501/95 per i prodotti trasformati del settore 1.

La campagna del riso decorre dal 1° settembre al 31 agosto: l'importo della maggiorazione mensile, stabilita per il risone, deve essere moltiplicata per i coefficienti di trasformazione previsti dai seguenti regolamenti:

  • Reg. Cee 467/67 per i prodotti del settore 2;
  • Reg. Ce 1518/95 per i prodotti del settore 11 a base di cereali e di riso.

Per il settore del riso le maggiorazioni sono state abolite con Reg. CE 1785/03.
Per i prodotti fuori allegato I del Trattato (settore 14) le maggiorazioni mensili sono divise per 10, in quanto in tale settore i tassi di restituzione sono espressi in quintali mentre le maggiorazioni sono stabilite per tonnellata.