Qual'è la procedura per il trasferimento di prodotti tra due depositi di approvvigionamento situati nell'ambito del territorio nazionale?

Nel caso in cui esame non si deve più fare ricorso al regime di transito esterno (T1), ma deve essere utilizzato l'esemplare di controllo T5 contenente la dicitura prevista dall’articolo 38, paragrafo 2 del regolamento Ce 612/2009: ”Depositato con consegna obbligatoria per l’approvigionamento – applicazione dell’articolo 37 del Reg. Ce 612/2009”.
L’esemplare di controllo T5 dovrà quindi essere consegnato, a cura del trasportatore, all’ufficio doganale nella cui competenza rientra il secondo deposito di approvvigionamento.Quest’ultimo, in conformità della procedura prevista dal paragrafo 3 dell’articolo 40 del regolamento (CE) 612/2009, verificherà che i prodotti siano stati iscritti nell’apposito registro e confermerà l’entrata in deposito sull’esemplare di controllo T5, che sarà restituito in via amministrativa alla dogana di emissione.

La stessa procedura sarà utilizzata per il trasferimento dei prodotti dal deposito di approvvigionamento all’imbarco su navi ormeggiate in porti situati nell’ambito di competenza di altre dogane; sarà infatti utilizzato l’esemplare di controllo T5 su cui la Dogana di destinazione indicherà a tergo il nome della nave e la data d’imbarco. Il predetto esemplare sarà quindi restituito in via amministrativa alla dogana di emissione.

Nei casi menzionati l’ufficio doganale competente all’appuramento del T5 annoterà gli estremi del predetto documento sul registro mod A1 bis – serie REPA, istituito con lettera circolare di questo Servizio prot. n° 26/SAISA/SCI, al fine di agevolare le possibili verifiche da parte degli organi di controllo dell’Agenzia, di questo Organismo pagatore o della Commissione.

Al registro resterà allegata copia del T5 completa delle attestazioni apposte a tergo.

A seguito della soppressione del vincolo al regime del transito comunitario per il trasferimento dei prodotti in questione, è venuto meno anche l’obbligo di prestare garanzia, dovendosi applicare nella fattispecie esclusivamente l’articolo 39 del regolamento (CE) n°612/2009, che prevede il pagamento di un importo forfettario qualora il prodotto non abbia avuto la destinazione prescitta o non sia più in grado di raggiungerla.
Per facilitare l’attività delle imprese che svolgono attività continuativa di catering e che siano in possesso di requisiti stabiliti dalla normativa, le Circoscrizioni doganali potranno riconoscere lo status di speditore autorizzato previsto dall’art.912 octies del Reg. (CEE) 2454/93 per il rilascio del modello T5.

Cosa accade se ad esempio la piattaforma petrolifera o di estrazione si trovi al largo del Congo (e quindi non ricompresa nell'ipotesi prevista espressamente dall'articolo 41 del Reg. Ce 612/2009)?

In tale circostanza per poter erogare la restituzione non si può prendere in considerazione l'ipotesi prevista dall'articolo 41 perché esso stabilisce che le piattaforme si devono obbligatoriamente trovare situate entro i limiti dello zoccolo continentale europeo o entro i limiti delle zoccolo continentale cui appartiene la parte non europea della Comunità, ma al di là di una zona di 3 miglia a partire dalla linea di base che serve a misurare la larghezza delle acque marittime territoriali di uno Stato membro. Nell'ipotesi proposta ci troviamo chiaramente in presenza di una piattaforma che svolge la sua attività estrattiva in Africa o presso lo zoccolo continentale africano e quindi non è applicabile il citato art.41. Peraltro è possibile valutare ai fini della restituzione l'ipotesi prevista dall'art. 42, cioè le consegne per l'approvvigionamento fuori della Comunità. In tal caso l'operatore dovrà fornire, per poter accedere al beneficio della restituzione, tutta la documentazione prevista espressamente da tale articolo.

Quale documentazione deve essere prodotta in caso di esportazioni destinate a forze armate di stanza in un paese terzo appartenenti a uno Stato membro o a un'organizzazione internazionale di cui faccia parte almeno uno degli Stati membri, a organizzazioni internazionali stabilite in un paese terzo e di cui faccia parte almeno uno degli Stati membri, a rappresentanze diplomatiche stabilite in un paese terzo.

Per tutte le esportazioni effettuate verso tali destinazioni l'operatore deve fornire sempre copia del documento di trasporto e originale o relativa copia conforme attestata nei modi di rito del documento di definitiva importazione nel Paese Terzo. Nel caso in cui l'operatore non riesca a fornire la prova della definitiva importazione della merce , la stessa si considera importata nel paese terzo di stanza se viene trasmessa all'organismo pagatore la prova del pagamento dei prodotti e un attestato di presa in consegna rilasciato dalle forze armate, dall'organizzazione internazionale o dalla rappresentanza diplomatica destinatarie della merce.