Sono applicabili gli artt.14 e 15 Reg. Ce 1342/2003 (PDF 200 KB) (ex art. 12 del Reg. Ce 1162/95):

  1. data di prefissazione e di esportazione nell'ambito della stessa campagna.
    Qualora la data di prefissazione e la data di esportazione ricadano nell'ambito di una stessa campagna al tasso di restituzione prefissato si aggiunge un importo pari a una maggiorazione mensile per ogni mese successivo a quello della prefissazione fino al mese di esportazione compreso.
    Sono esclusi dalle maggiorazioni il mese corrente in cui è rilasciato il titolo e l’ultimo mese della campagna, come segue:
    Cereali: le maggiorazioni mensili spettano per il periodo da agosto a maggio; per il mese di giugno la restituzione con le relative maggiorazioni valida per il mese di maggio si applica anche al mese di giugno.
    Granturco e sorgo: le maggiorazioni mensili spettano per il periodo da novembre di una campagna ad agosto della campagna successiva secondo il valore delle maggiorazioni stabilite per i cereali nelle due diverse campagne; la restituzione adeguata con le dovute maggiorazioni in vigore ad agosto resta applicabile anche al mese di settembre.
    Riso: le maggiorazioni mensili (abolite con Reg. CE 1785/03) spettano da ottobre a luglio; la restituzione adeguata con le dovute maggiorazioni in vigore nel mese di luglio rimane valida anche in agosto.
    Le maggiorazioni mensili non sono dovute qualora il tasso di restituzione è pari a zero.
  2. data di prefissazione e data di esportazione in due diverse campagne.
    Qualora il titolo rilasciato in una campagna abbia validità oltre la stessa, per i mesi di esportazione che ricadono nella nuova campagna il tasso di restituzione prefissato viene diminuito di un importo pari alla divergenza dei prezzi d'intervento tra la vecchia e la nuova campagna: tale divergenza è costituita da due elementi:
    • la differenza dei prezzi d'intervento tra le due campagne, senza maggiorazione mensile;
    • un importo pari alla maggiorazione mensile moltiplicata per il numero dei mesi trascorsi dal mese di agosto incluso per i cereali fino al mese della prefissazione compreso.

    Per il granturco e il sorgo e per i loro derivati compresi nei settori dei prodotti trasformati a base di cereali e riso (sett. 11) e dei prodotti fuori allegato I (sett. 14), la restituzione è adeguata tra il mese di novembre di una campagna e il mese di agosto di quella successiva secondo il valore delle maggiorazioni stabilite per le due campagne.
    Ai sensi dell’art.14, p.3 del Reg. Ce 1342/2003 (PDF 200 KB) (ex art.12, p.2 del Reg. Ce 1162/95) se la somma algebrica tra il tasso di restituzione e la divergenza prezzi è negativa l’importo della restituzione corretta è azzerato.