Regime delle Restituzioni all'Esportazione di Prodotti Agricoli

Nuova Regolamentazione

Roma, in data 25.05.1999

Dipartimento delle Dogane e II. II. - Direzione Centrale dei servizi Doganali - Div.XI

Circolare n°1268/XI/SD

OGGETTO - Istruzioni di servizio: regime delle restituzioni all'esportazione di prodotti agricoli. Nuova regolamentazione.

Il 1° luglio 1999 entrerà in vigore il regolamento (CE) n°800/1999, concernente 11 regime delle restituzioni all'esportazione di prodotti agricoli che sostituirà il vigente reg. (CEE) n°3665/87 codificando tutte le disposizioni orizzontali succedutesi a decorrere dal 1987.
Un'apposita circolare in corso di elaborazione illustrerà il provvedimento nel suo insieme soffermandosi in particolare sulle parti innovative del regime.
Tra le novità più significative introdotte, quelle contenute nell'articolo 5, par.7, lett.a) e b), sono finalizzate a tutelare in modo sempre più incisivo gli interessi finanziari della Comunità e riguardano in particolare:

A) una deroga all'art. 16 1, par. 5 del CDC nel senso che la presentazione della dichiarazione di esportazione deve essere
effettuata esclusivamente presso la dogana competente per il luogo di carico (primo carico),

B) l'obbligo di un preavviso di 24 ore dell'ora di inizio del carico.

Considerato lo scopo di tali nuove disposizioni, si sono approntate alcune procedure, a livello amministrativo, che investono, in particolare, l'aspetto dei controlli, ma tendono, al tempo stesso, a renderne meno disagevole l'impatto sugli operatori.
Per consentire a questi ultimi di adeguare la propria organizzazione tempestivamente in vista dei nuovi adempimenti ed agli uffici di prendere dimestichezza con i nuovi impegni, si e ritenuto opportuno stralciare la parte della circolare concernente le disposizioni sopra richiamate, anticipandone la diffusione.

1. Preavviso e presentazione della dichiarazione
Fermo restando l'obbligo di cui al punto A), a decorrere dal prossimo 1° luglio tutte le operazioni di esportazione di prodotti agricoli
con richiesta di restituzione (per quelle da effettuare in procedura di domiciliazione vedi successivo punto 3 3.) devono essere

a) notificate alla competente dogana almeno 24 ore prima del caricamento del mezzo di trasporto (primo carico),
con fax contenente le seguenti indicazioni:

- ora di inizio dei carico e durata presunta ;

- peso netto del prodotto da esportare ed importo della restituzione presunti, nonché codice di restituzione
(o, in mancanza, NC );
- preavviso dell'eventuale richiesta di intervento fuori circuito che sara poi avanzata, nel modi di rito, all'atto della
presentazione della dichiarazione di esportazione.

Le relative dichiarazioni vanno

b) presentate alla dogana competente per il luogo di carico (primo carico) destinataria del fax.

c) presentate almeno 3 ore prima dell'ora di inizio del carico.

 

1.1 L'inosservanza dell'obbligo di deposito della dichiarazione presso l'ufficio competente in relazione al luogo di carico o di "preavviso" con 24 ore di anticipo, comporta che la dogana alla quale sarà presentata la merce, procederà sempre, a prescindere dal messaggio *o di selezione del sistema informatico, al controllo fisico di cui al reg. 386/90, previo scarico totale di tutta la merce, ogni eccezione rimossa.
Di ciò dovrà rendersi conto nel relativo verbale (il cui modello potrà essere opportunamente ampliato nella parte relativa alle "'Modalità di controllo" con la precisazione, ovviamente, dell'avvenuto scarico totale. Questi casi saranno segnalati nei periodici rapporti alle Direzioni Compartimentali). 

1.2 A partire dalla stessa data, devono, pertanto, ritenersi cessate tutte le autorizzazioni di deroga all'art. 161 par. 5 del CDC concesse dallo scrivente in attuazione della circolare N. 16/D del 26/1/1996, salvo che il beneficiario non si impegni con lettera formale a scaricare completamente il prodotto presentato, in caso di controllo fisico ex Reg. n° 386/90. Lo scarico completo potrà essere evitato solo se la Dogana divenuta competente, sotto la propria responsabilità, ritenga di poter egualmente effettuare un controllo fisico esauriente. Di ciò se ne dovrà dare atto nel relativo verbale ed anche questi-casi saranno oggetto di Verifica-segnalazione ai Compartimenti.
Copia di ciascuna lettera di impegno da trasmettere alla Dogana prima del prossimo 1° luglio va trasmessa alla Divisione XI/SD che ha concesso l'autorizzazione, nonché alla competente Direzione Compartimentale ed alla D.C.C.C. / SCI.
In queste ipotesi il "preavviso" di cui al punto I. dovrà essere inviato sia alla dogana che ha assunto la competenza in forza della deroga, sia a quella, per così dire, naturale che è bene mantenga, in ogni caso, conoscenza delle attività con risvolti doganali, espletate dagli operatori nell'ambito del territorio di propria competenza. 

1.3 Se, contestualmente al deposito della dichiarazione viene presentata la preannunciata richiesta di fuori circuito, tale richiesta, d'ora innanzi, si intenderà avanzata solo ai fini dell'apposizione dei suggelli al mezzo di trasporto e non per il compimento dell'operazione doganale. La dogana, pertanto, designerà un agente incaricandolo dì recarsi tempestivamente presso il luogo di carico della merce per assistere al caricamento del mezzo di trasporto sin dall'inizio e procedere al relativo suggellamento in ottemperanza alle disposizioni contenute nel telex prot. n° 4226/Div. XI SD del 18. 11.98 che vengono con la presente ribadite nella loro interezza e rigorosità.
L'agente si servirà del mezzo di trasporto messo a disposizione della ditta.
Se invece la parte non ritiene di presentare richiesta di "fuori circuito", la merce caricata sul mezzo di trasporto dovrà essere condotta in dogana per i controlli conseguenti ed il relativo suggellamento.

2 Adempimenti dell'ufficio doganale

Sulla base deì "preavvisi" il capo della Dogana o la persona dallo stesso all'uopo incaricata programmagli eventuali interventi da effettuare nelle 24 ore successive in sede o fuori circuito ed attende la presentazione delle relative dichiarazioni.
Nell'ipotesi che la risposta del circuito informatico di controllo indichi la verifica della merce (VM) o nel caso che il capo della dogana, a seguito di una propria autonoma valutazione fondata sul dato relativo all'entità della restituzione insieme ad altri elementi soggettivi ed oggettivi (concerneti, cioè, l'esportatore ed il prodotto da esportare) disponibili a livello locale decida in tal senso disattendendo, in sostanza, l'indicazione "CD", ( il sistema di selezione automatica esclude la possibilità dei "canale verde" per queste merci), il messaggio sarà consegnato riservatamente al funzionario incaricato della visita. Va da sé, comunque, che ciò non significa assolutamente che le operazioni di minor valore vengono escluse dalla possibilità di verifica perché questi controlli casuali oltre a costituire un fattore deterrente potranno. servire per individuare nuovi rischi; I motivi che, di volta in volta, supporteranno la decisione di intervento dell'Ufficio dovranno essere registrati in apposite schede che costituiranno la base dei successivi rapporti alle strutture
sovraordinate.

Ove sia stato chiesto il "fuori circuito" ai fini di cui al precedente punto 1.3 ), il funzionano delegato si recherà immediatamente, con
autovettura di servizio o con il proprio mezzo a ciò autorizzato, sul luogo di carico, prima dell'inizio dello stesso al fine dì procedere al controllo totale ed alla relativa verbalizzazione ai sensi del reg. 386/90. Con il che si intende che l'intervento viene considerato di istituto e non comporta, a carico dell'operatore, il pagamento del servizio fuori circuito.

A conclusione dell'operazione, ovviamente, l'agente inviato per la finalità di cui al punto 1.3 provvederà all'apposizione dei suggelli come ivi disposto.
Il verbale dovrà chiaramente indicare con quale mezzo è stato raggiunto il luogo di carico (vettura di servizio o mezzo proprio autorizzato o, se del caso, mezzo pubblico), al fine di poter dimostrare, in qualunque successivo momento, il rispetto del requisito dell'imprevedibilità previsto dal richiamato regolamento.


3. Procedure domiciliate.


Le disposizioni di cui al precedente punto I. lettera a), primo e secondo trattino ed al punto I. lettera b) si applicano anche alle ipotesi
di procedura di domiciliazione. Per quella di cui al punto I. lettera c), al fine di non vanìficare la procedura di domiciliazione obbligando l'operatore a portare la dichiarazione in dogana, e nel rispetto dei criteri di venfica che discendono dalla regolamentazione comunitaria, si prescrive che almeno tre ore prima dell'inizio del carico la dichiarazione di esportazione venga iscritta a norna dell'articolo 15 del DM 548/92 nell'apposito registro.
Di tale adempimento verrà data comunicazione via fax alla dogana di controllo. Prima dell'ora indicata per l'inizio dei carico il capo della dogana o la persona dallo stesso incaricata procederà, analogamente a quanto sopra detto per le operazioni con richiesta di fuori circuito, a valutare l'opportunità dell'intervento ex Reg. 386/90 designando, in caso positivo, il funzionario per la verifica affinché si rechi, prima dell'inizio del carico, con mezzo di servizio o con il mezzo proprio se autorizzato (o mezzo pubblico) sul luogo di partenza delle merci.
Per quanto attiene al suggellamento, in questa ipotesi, data la presenza del funzionario verificatore, l'operazione verrà eseguita dal medesimo e ciò eviterà al carico, salvo casi eccezionali, l'eventuale controllo di sostituzione alla frontiera.

Quanto sopra si rende applicabile anche al soggetti intermediari (dichiarazione in base alla rappresentanza indiretta a nome proprio, quali beneficiari delle procedure di domiciliazione, per conto dell'impresa esportatrice) semprechè si assoggettino agli adempimenti sopra descritti ed il luogo di partenza stabilito nell'autorizzazione alla procedura domiciliata coincida con il luogo
di primo carico sopra indicato.


4.-Vigilanza da parte delle Direzioni Compartimentali.


Le Direzioni Compartimentali sono invitate ad una pressante vigilanza sulla corretta applicazione delle presenti istruzioni da parte dei dipendenti uffici, attraverso frequenti visite ispettive, le cui risultanze, poi, saranno oggetto particolare, delle relazioni quadrimestrali previste dalla circolare n°11 D del 4/12/1995.
E' anzi opportuno che, se possibile, in tali occasioni, i funzionari ispettori si associno ad alcuni controlli fisici effettuati dagli Uffici nei
giorni dell'ispezione, del che, ovviamente, sarà dato atto nel relativo verbale.

Detti rapporti inoltre, d'ora innanzi, oltre che alla Divisione XI/SD dovranno essere trasmessi in copia anche alla Direzione Compartimentale per le Contabilità Centralizzate - Controllo interno (SCI).
In proposito, comunque, si rammenta che la nominata D.C.C.C. che in qualità di Organismo pagatore ai sensi dei regolamenti (CEE) n° 729/70 e n° 1663/95 è diretto responsabile nei confronti della Commissione e delle Corte dei Conti europea e nazionale della validità dei controlli eseguiti dagli uffici doganali sulle operazioni per le quali sono stati corrisposti fondi comunitari a titolo di restituzioni, ha già provveduto con apposito disciplinare del 30 aprile 1999 n° 28 /DCCC-SCI a diramare specifiche istruzioni in materia.

5. Assicurazione di adempimento


Le Direzioni Compartimentali tutte sono pregate di fornire assicurazione di adempimento della presente, per la parte che loro direttamente compete, assumendo al tempo stesso impegno di g osservanza da parte delle dipendenti Direzioni Circoscrizionali per quanto di spettanza delle stesse.
Queste ultime, per parte loro, sono invitate a dame massima diffusione agli operatori interessati ed ai loro rappresentanti.