1. Premesse

Il Regolamento (Ce) n.1222/94 della Commissione del 30 maggio 1994 stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'Allegato II del Trattato, le modalita' comuni di applicazione relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilire il loro importo.

Il provvedimento e'stato pubblicato nella G.U.C.E. n. L.136 del 31.5.1994 ed ha sostituito il regolamento del Consiglio n.3035/80 che, peraltro, era gia' stato abrogato dal Reg. 776/94.

Il sistema e' rimasto pressoche' inalterato nelle sue linee fondamentali. Nell'insieme continua ad essere complesso ed oneroso da gestire in quanto il calcolo delle restituzioni e' sempre basato, in gran parte, sull'accertamento delle effettive quantita' di prodotti di base impiegati nella fabbricazione delle merci esportate.

Cio' appesantisce notevolmente l'attivita' di verifica dell'Amministrazione che,per poter quantificare il beneficio, dovendo conoscere, di volta in volta, la composizione esatta di ciascun prodotto trasformato, ha l'esigenza di porre in essere un controllo articolato e differenziato, caso per caso, a seconda che l'esportatore sia anche fabbricante o meno, il processo di fabbricazione sia costante o soggetto a variazioni frequenti, si utilizzino prodotti intermedi fabbricati in Italia od in altri Stati membri, dalle analisi chimiche delle merci finite da esportare sia possibile o meno risalire ai prodotti agricoli di base, ecc.

Tutto questo va realizzato senza che il controllo finisca per costituire un ingiustificato supplemento di costi per le imprese o, comunque, un ostacolo pesante alla correntezza degli scambi, il che, evidentemente, non puo' e non vuole essere nell'intendimento di questo Dipartimento.


2. La portata del regolamento.


2.1. Le regole generali.

In larga sintesi il regolamento prevede:

a) l'applicazione espressa delle regole comuni del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli contenute nel Reg.3665/87, nonche' quelle del "prefinanziamento" recate dagli articoli 4 e 5 del Reg. (CEE) n.565/80;

b) la determinazione dell'importo della restituzione in funzione dei quantitativi dei prodotti agricoli impiegati nella fabbricazione della merce esportata;

c) il ricorso a coefficienti di trasformazione in prodotti di base in caso di impiego di prodotti intermedi, semi lavorati o assimilati;

d) il computo delle perdite secondo le regole dettate dal regolamento (CEE) n.3615/92 con la conseguente possibilita', talora, a seconda della loro natura e quantita', di ammetterle alla restituzione;

e) un sistema di controllo basato sul principio della dichiarazione da parte dell'esportatore, all'atto dell'esportazione, dei quantitativi dei prodotti di base, dei prodotti derivati ed intermedi e delle merci esportate;

f) una procedura piu' semplice basata sulla formula di fabbricazione o sulle quantita' medie dei prodotti effettivamente impiegati durante un periodo determinato, concordata a priori dall'Amministrazione con l'esportatore per quelle merci fabbricate in condizioni tecniche ben definite ed aventi caratteristiche e qualita' costanti;

g) il divieto del cumulo della restituzione all'esportazione con la restituzione alla produzione per le merci di cui ai regolamenti (CEE) n.1722/93 (cereali e riso)e 1010/86 (zucchero)

h) la non concessione di restituzioni per le merci poste in libera pratica e riesportate.


2.2. Gli allegati A - B - C - D

Al regolamento sono uniti quattro allegati identificati con le lettere A - B - C - D il cui contenuto e' il seguente:

- Allegato A:

Vi sono elencati i prodotti agricoli di base denominati per l'appunto "prodotti di base" che, come per il passato, sono quelli dei settori del latte, delle uova, del riso, dello zucchero e dei cereali.

- Allegati B e C:

Vi sono riportate le "merci", vale a dire, secondo la terminologia utilizzata dal regolamento, i prodotti finiti esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del Trattato CEE, suscettibili di beneficiare di restituzioni.

Si tratta degli stessi prodotti che si trovano elencati negli allegati dei corrispondenti regolamenti settoriali di base del Consiglio citati nell'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (latte, uova, riso, zucchero e cereali).

Ne deriva che gli elenchi riassuntivi che formano oggetto di questi Allegati B e C devono essere sempre interpretati alla luce dei detti regolamenti di base il che, in altri termini, sta a significare che puo' essere corrisposta una restituzione per una merce che figura, in particolare, nell'Allegato B, a titolo di un dato prodotto di base, solo se la merce in questione appartiene, in applicazione delle norme generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata e delle relative norme particolari, ad una delle voci tariffarie elencate nell'allegato del regolamento di base relativo all'organizzazione comune del mercato di questo stesso prodotto.

Nell'Allegato B, per ciascuna merce in esso elencata, vengono individuati i prodotti agricoli di base per i quali puo' essere concessa una restituzione all'esportazione in base alle quantita' effettivamente utilizzate di detti prodotti.

Nell' Allegato C, viceversa, sono riprese le merci che, a motivo della loro composizione semplice e relativamente costante, sono oggetto di una restituzione fondata su quantitativi di prodotti di base fissati in maniera forfettaria.

La norma che lo riguarda e' l'articolo 3, paragrafo 3, primo comma ed e' una regola introdotta allo scopo di semplificare la procedura amministrativa, applicabile, tuttavia, solo quando le merci in questione non siano state ottenute parzialmente da prodotti che si trovavano in regime di perfezionamento attivo unitamente a prodotti in libera pratica.

In tale ipotesi il calcolo della restituzione viene, infatti, effettuato sulla base dei quantitativi di prodotto di base (in libera pratica) effettivamente impiegati.

- Allegato D:

Contiene l'elenco delle "merci" per le quali la restituzione, a richiesta dell'esportatore, puo' essere concessa sulla base dei risultati dell'analisi chimica delle stesse.

Sono le merci per la cui fabbricazione, l'esportatore (di solito un commerciante che ha acquistato il prodotto finito o un produttore che ha acquistato un prodotto intermedio per una successiva trasformazione) non e' in grado di indicare le quantita' di materie prime agricole che sono state effettivamente utilizzate, ovvero quelle la cui dichiarazione e' ritenuta insufficiente dalla dogana in sede di accertamento. L'elenco e' limitato alle merci dalla cui analisi possono emergere solo alcuni dati facilmente trasferibili ad un determinato prodotto di base.


2.3. Le disposizioni particolari:


Art.1

Da' la definizione di "prodotti di base" e di "merci"ed elenca i regolamenti di base dei prodotti agricoli presi in considerazione per l'applicazione del regolamento, come sopra gia' chiarito.

Considerato che le "merci" possono essere ottenute sia direttamente a partire da prodotti di base che da prodotti derivati dalla loro trasformazione o anche a partire da prodotti assimilati ad una di queste due categorie, fissa, per alcune di queste merci, le regole di assimilazione.

In particolare stabilisce le norme di assimilazione in caso di utilizzazione di alcuni prodotti cerealicoli (ad esempio le farine e lesemole di cui al codice NC 1106 20 sono assimilate all'amido di granturco NC 1108 12 e di numerosi prodotti lattiero-caseari diversi da quelli che sono considerati come prodotti di base nell'Alleg.A, nonche' da alcune indicazioni sulla purezza del tenore di saccarosio e in zucchero estraibile per quanto riguarda gli sciroppi di barbabietola o di canna elencati nell'Alleg.A.


Art.2:

Stabilisce che l'importo della restituzione si ottiene moltiplicando la quantita' di ciascun prodotto di base determinata conformemente alle disposizioni del successivo articolo 3, per il tasso della restituzione, per unita' di peso, dello stesso prodotto di base.

La somma degli importi relativi a ciascun prodotto di base costituisce la restituzione da concedere all'esportazione della merce.

Precisa, inoltre, che quando una "merce" entra nella fabbricazione del prodotto esportato il tasso della restituzione da prendere in considerazione per il calcolo dell'importo relativo a ciascun prodotto di base, e' quello applicabile in caso di esportazione della prima merce allo stato naturale;

cio' in quanto talora il tasso di quest'ultima e' un tasso ridotto che tiene conto di aiuti concessi al prodotto di base utilizzato per la sua fabbricazione.


Art.3:

Per quanto riguarda le merci di cui all'Allegato B, tenuto conto delle varie possibilita' cui si trova di fronte il trasformatore per la fabbricazione della merce da esportare, stabilisce minuziosamente le norme da seguire in ciascun caso per la determinazione della quantita' dei singoli prodotti di base che servira' al calcolo dell'ammontare della restituzione.

L'articolo elenca le varie possibilita' di fabbricazione della merce esportata:

a) nel caso di utilizzazione allo stato naturale di un prodotto di base che figura nell'allegato A e' la quantita' stessa di tale prodotto di base che e' stata utilizzata che serve al calcolo dell'ammontare della restituzione;

b) nel caso di utilizzazione allo stato naturale di un prodotto assimilato ad un prodotto di base di cui all'Allegato A e' la quantita' del prodotto di base corrispondente alla quantita' di materia prima agricola effettivamente utilizzata che serve al calcolo dell'ammontare della restituzione.

Tale corrispondenza risulta dall'applicazione dei tassi di conversione fissati nel paragrafo 1, lettera a).

Va osservato che queste sono disposizioni che riguardano soltanto i prodotti lattiero-caseari;

c) nel caso di utilizzazione di un prodotto dell'allegato II del Trattato CEE (prodotti agricoli) proveniente dalla trasformazione di un prodotto di base compreso nell'Allegato A (ad es. amido di granturco, glucosio proveniente dalla trasformazione del granturco) o di un prodotto assimilato ad un prodotto di base o di un prodotto assimilato ad un prodotto ottenuto dalla trasformazione di un prodotto di base, per il calcolo dell'ammontare della restituzione si utilizza il quantitativo del prodotto di base (ad es. granturco) corrispondente alla quantita' di materia prima agricola effettivamente utilizzata (amido - glucosio) od a quella alla quale e' assimilato il prodotto effettivamente utilizzato.

Questa corrispondenza (fatta eccezione per l'alcole da cereali contenuto nelle bevande alcoliche di cui al codice NC 2208 per il quale tale quantita' e' di 3,4 kg. di orzo per % volume di alcole proveniente dai cereali, per hl di bevanda alcolica esportata) risulta dall'applicazione delle regole particolari di calcolo, dei rapporti di equivalenza o dei coefficienti di trasformazione fissati per la determinazione dei dazi applicabili all'importazione della materia prima agricola considerata;

d) in caso di utilizzazione di un prodotto non compreso nell'Allegato II ottenuto dalla trasformazione di un prodotto di base compreso nell'Allegato A (ad es. paste alimentari) di un prodotto assimilato, la quantita' di prodotto di base da considerare per il calcolo dell'ammontare della restituzione e' quella utilizzata (o considerata come utilizzata secondo le disposizioni del paragrafo 3: importi forfettari di cui all'allegato C) per la fabbricazione delle quantita'di prodotto effettivamente utilizzata.

La determinazione di tale quantita' risulta dai controlli effettuati in forza dell'articolo 7, paragrafo 1, di cui si dira' appresso.

Si rammenta,tuttavia, che per le paste fresche i quantitativi di prodotti di base previsti nell'Allegato C devono essere ridotti alla quantita' equivalente di paste secche moltiplicando tali quantitativi per il tenore di estratto secco espresso in percentuale e diviso per 88.

e) in caso di utilizzazione di un prodotto ottenuto dalla miscela di vari prodotti di base compresi nell'allegato A (o di prodotti assimilati) la quantita' di ciascuno dei prodotti di base da prendere in considerazione corrisponde a quella che e' stata utilizzata nella miscela effettivamente impiegata, sulla base del controllo effettuato.

In questo articolo 3 fondamentale appare il paragrafo 2.

Il primo comma precisa che per "effettivamente impiegati" si devono intendere i prodotti utilizzati allo stato naturale nel processo di fabbricazione delle merci.

Questa precisazione serve ad evitare che un ammontare della restituzione venga calcolato talvolta in funzione del prodotto di base effettivamente utilizzato, talvolta in funzione di un altro prodotto di base situato a monte (o a valle) a seconda del tasso di restituzione piu' elevato.

Ad esempio l'esportazione di biscotti non da' luogo ad un importo della restituzione calcolato su un quantitativo di grano corrispondente alla quantita' di farina utilizzata per la fabbricazione di detti biscotti in quanto e' la farina ad essere utilizzata allo stato naturale e non il grano.

Il secondo comma afferma che le quantita' effettivamente impiegate devono essere determinate per ogni merce che costituisce oggetto di esportazione. Questa disposizione va letta e collegata con i successivi terzo e quarto commi che precisano rispettivamente che:

- nel caso di esportazioni riguardanti merci di caratteristiche e qualita' costanti effettuate regolarmente da un'impresa che lavora in condizioni tecniche ben definite, non e' obbligatorio procedere per ciascun caso, ai fini del controllo, alla determinazione dei quantitativi dei prodotti effettivamente utilizzati;

- per determinare le quantita' effettivamente impiegate si deve tener conto, eventualmente delle perdite di sostanze risultanti dal processo di fabbricazione.

Su queste disposizioni si avra' modo di soffermarsi piu' dettagliatamente in appresso quando si trattera' delle modalita' di applicazione del regolamento.


Art.4:

Definisce le condizioni in cui e' fissato o modificato il tasso della restituzione applicabile a ciascun prodotto di base, che son quelle previste nelle corrispondenti disposizioni dei regolamenti di base dei singoli settori agricoli elencati nell'articolo 1.

Il paragrafo 4 precisa che, eccezion fatta per i cereali, non sono concesse restituzioni per prodotti utilizzati per la fabbricazione dell'alcole contenuto nelle bevande alcoliche riportate nell'Allegato B, sotto il codice NC 2208.

Il paragrafo 5 a) e' di particolare rilievo perche' stabilisce che, in mancanza della prova che per le merci da esportare non sono state chieste ne' saranno chieste eventuali restituzioni alla produzione deve essere detratto l'importo di tali restituzioni applicabili il giorno dell'accettazione della dichiarazione di esportazione, nel caso di esportazione diretta, o del giorno di assoggettamento a controllo doganale nell'ipotesi di "prefinanziamento".

Si tratta delle restituzioni alla produzione attualmente vigenti nel settore dei cereali e del riso a norma del regolamento (CE) n.1722/93 (allegato I) e nel settore dello zucchero in virtu' del regolamento (CEE) n.1010/86 (allegato) corrisposte dall'A.I.M.A. e controllate dal Ministero dell'Industria tramite gli Uffici Provinciali Industria Commercio Artigianato (UPICA).


Artt. 5 e 6:

Stabiliscono che il tasso della restituzione e' quello in vigore il giorno dell'esportazione (o, ovviamente, dell'accettazione della "dichiarazione di pagamento" in caso di prefinanziamento) secondo le regole generali recate dagli articoli 3 e 26 del regolamento 3665/87 che, come gia' ricordato,fissa le modalita' di applicazioni "orizzontali" del regime delle restituzioni all'esportazione.

E' fatta salva la possibilita' di applicazione di un sistema di fissazione anticipata (con l'eccezione di alcuni prodotti) con tasso adattato in base alle stesse norme valide per la fissazione anticipata delle restituzioni per i prodotti di base che sono esportati allo stato naturale ed, ovviamente, previa presentazione di un titolo di fissazione anticipata secondo le regole particolari fissate dal regolamento (CE) n.1223/94 pubblicato nella medesima G.U. N. L136 del regolamento in esame.

In applicazione di tali disposizioni, ogni interessato (vale a dire non solo un trasformatore ma anche un commerciante) puo' ottenere, per un'esportazione da effettuare entro il termine di validita' del titolo (che varia a seconda dei settori agricoli: cfr. al riguardo l'articolo 4 del richiamato Reg. 1223/94) una restituzione calcolata in funzione del tasso vigente il giorno della presentazione della domanda del certificato.

Tale possibilita' consente alle imprese di pianificare le loro esportazioni concludendo contratti in base a prezzi garantiti.


Art.7:

E' la disposizione fondamentale del regolamento per quanto attiene ai controlli dei quali si parlera' diffusamente in seguito.

Il paragrafo 1, nella prima frase,afferma quanto gia' ricordato nelle premesse in merito all'applicazione anche a questi prodotti agricoli, esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del Trattato, di tutte le disposizioni contenute nel regolamento (CEE) n.3665/87 nonche', di conseguenza, delle istruzioni di carattere generale dettate in materia dallo scrivente.

Cio' significa che, ad esempio, valgono le regole del termine massimo di 60 giorni per l'uscita dei prodotti dal territorio doganale dell'U.E., della dichiarazione, all'atto dell'esportazione, che la merce e' sana, leale e mercantile, dei limiti temporali del trasbordo, del rilascio dell'esemplare di controllo T5 nel caso di attraversamento di altri Stati membri, della "domanda di equivalenza" del T5, della possibilita' di ottenere un anticipo della restituzione subordinatamente al versamento di una cauzione, della presentazione della domanda di restituzione entro 12 mesi dall'esportazione ecc.

Peraltro un preciso richiamo, per cosi' dire speculare, al regolamento in esame ed ai prodotti dallo stesso disciplinati lo si ritrova nel terzo paragrafo dell'articolo 8, primo trattino del regolamento n.3665/87 (piu' esattamente il riferimento e' al precedente regolamento (CEE) n.3035/80 vigente all'epoca dell'entrata in vigore del reg.3665/87).

Questo, infatti, nel disporre che all'esportazione di "prodotti composti" la restituzione relativa ai componenti e' versata solo se gli stessi si trovano in libera pratica, precisa che, a tali fini, sono considerate restituzioni fissate in relazione ad un componente le restituzioni applicabili per i prodotti del settore dei cereali, delle uova, del riso, dello zucchero, nonche' del latte e dei prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di "merci" di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE)n.3035/80 (ora reg. 1222/94).

Il paragrafo prevede poi un sistema di controllo basato sul principio della dichiarazione, da parte dell'esportatore, in occasione di ogni esportazione, dei quantitativi dei prodotti effettivamente impiegati per la fabbricazione delle merci esportate (fatta eccezione per le "merci" elencate nell'Allegato C), demandando alle autorita' competenti (nella fattispecie le dogane)il compito di adottare ogni provvedimento che esse ritengono necessario per verificare l'esattezza di tale dichiarazione.

La dichiarazione deve essere suffragata da tutti i documenti e le informazioni ritenuti necessari dagli organi accertatori.

Il paragrafo 2 e' la disposizione che introduce e chiarisce il fine dell'Allegato D.

Inizia con un'affermazione estremamente chiara e categorica:

"l'interessato, se non effettua la dichiarazione delle quantita' dei prodotti impiegati oppure non fornisce le informazioni sufficienti a giustificazione della propria dichiarazione, non potra' beneficiare della restituzione."

Tuttavia, se lo stesso non effettua la dichiarazione di cui al paragrafo 1 e dimostra in maniera soddisfacente di non possedere o di non essere in grado di fornire le informazioni richieste circa le condizioni di fabbricazione della merce da esportare(ad es.un commerciante) e se detta merce figura nella colonna 2 dell'Allegato D, puo' fruire, su sua espressa richiesta, di una restituzione per il calcolo della quale la natura e la quantita' dei prodotti di base da prendere in considerazione sono determinati in base ai dati ricavati dall'analisi chimica della merce da esportare e secondo la tabella di corrispondenza che figura nell'Allegato D.

Le spese relative all'analisi sono a carico dell'interessato ed il documento rilasciato dal Laboratorio deve chiaramente contenere i dati di cui alla colonna 5 dell'Alleg. D, indispensabili per il calcolo dell'importo della restituzione.

In tale ipotesi, in luogo della dichiarazione dei prodotti impiegati, l'esportatore, all'atto dell'esportazione, dovra' indicare nella dichiarazione di esportazione,come precisato dal successivo paragrafo 5, oltre alle quantita' di merci esportate, le quantita' dei prodotti di base che figurano nella colonna 4 dell'allegato D corrispondenti ai dati forniti dall'analisi della merce da esportare.

Quanto sopra sta a significare che, in sostanza, l'interessato che intende fruire di una restituzione potra' anche preventivamente richiedere alla competente dogana, con apposita istanza, di prelevare un campione della merce che intende esportare perche', a proprie spese, sia sottoposto ad analisi allo scopo di ottenere, quando effettuera' l'esportazione, la restituzione prevista dall'Allegato D. Sara' ovviamente cura della dogana, in questi casi, adottare le misure necessarie per garantire che la merce da cui viene prelevato il campione sia quella che poi verra' esportata.

Il paragrafo 3 chiarisce che, salvo alcune eccezioni dettagliatamente precisate nella disposizione (ad es. quantitativi dei prodotti in TPA, delle uova esportate sotto forma di paste alimentari di cui al codice NC 1902 11, tenore di materia secca delle paste fresche, ecc.) per le merci elencate nell'allegato C non va fatta alcuna dichiarazione in ordine ai quantitativi di prodotti di base effettivamente impiegati.

Il che appare ovvio posto che come sopra ricordato, queste merci sono oggetto di una restituzione fondata su quantitativi di prodotti di base fissati in maniera forfettaria.

Il paragrafo 4 concerne i metodi di analisi da utilizzare ove si proceda all'analisi di una merce in applicazione dell'articolo.

Sono i metodi di cui al regolamento(CEE) n.4056/86 o, altrimenti, quelli previsti per la classificazione nella NC di una merce similare importata nell'Unione.


Art.8:

Stabilisce quanto gia' accennato nelle premesse circa l'impossibilita' di concedere restituzioni per le "merci" di origine non comunitaria immesse in libera pratica e riesportate anche se dette merci risultano successivamente trasformate o incorporate nella merce da esportare.


3. Il sistema di controllo.


3.1. Gli adempimenti degli operatori.

Si possono ipotizzarsi i seguenti casi:

CASO 1) - Esportatore di una merce elencata nell'Allegato B che e' anche produttore, ovvero esportatore diverso dal fabbricante, in grado, comunque, di fornire tutti i dati e le informazioni necessari per la determinazione delle quantita' di prodotti agricoli che possono dar luogo alla restituzione:

a) che dichiara di volta in volta, all'atto dell'esportazione, le quantita' di prodotti effettivamente utilizzate a norma dell'articolo 7 paragrafo 1.

b) che esporta regolarmente merci che hanno caratteristiche e qualita' costanti, sono fabbricate in condizioni tecniche ben definite e le cui formule di fabbricazione possono essere preventivamente registrate a norma dell'articolo 3 par.2, terzo comma ed, all'atto dell'esportazione, fa riferimento, nella dichiarazione, a tale registrazione.

Nell'ipotesi sub a), in allegato alla dichiarazione, l'interessato deve produrre in dogana, in tanti esemplari quanti sono le copie della stessa, piu' uno da trasmettere al Laboratorio chimico compartimentale nel caso si ritenga necessario sottoporre ad analisi un campione della merce, una scheda, opportunamente adattata a seconda dei casi, ma, in linea di massima, cosi' formulata:

DICHIARAZIONE AI SENSI DELL'ART.7 PAR.1 DEL REG.1222/94 (Allegato B)

- Esportatore..................................... Sede............................

- Fabbricante...................... Sede dello stabilimento.................

- Dogana a cui e' demandata la vigilanza...................................

- Merce da esportare (Col.2 Alleg.B) ........................................

- Codice NC...........................................................................

- Denominazione commerciale.................................................

- Ingredienti indicati nelle confezioni..........................................

- peso per ciascuna confezione................................................

- Prodotti di base di cui all'Allegato A (ovvero,prodotti ottenuti dalla trasformazione di prodotti di base o assimilati a queste due categorie o "merci") effettivamente utilizzati nella fabbricazione della merce da esportare per i quali si chiede la restituzione, al netto delle eventuali perdite:

1)........Cod. restit.....(o NC) Quantita'...... (x 100 Kg.(o lt.) di merci)

2)........Cod. restit.....(o NC) Quantita'...... (x 100 Kg.(o lt.) di merci)

3)........Cod. restit.....(o NC) Quantita'...... (x 100 Kg.(o lt.) di merci)

- eventualmente, prodotti di base indicati nell'Alleg.B, per i quali tuttavia e' fatto rinvio all'Alleg. C per quanto riguarda il calcolo della restituzione:

1)........Cod. rest..............Quantita' : "Come da Allegato C"

- origine dei prodotti o delle "merci" per i quali si chiede la restituzione......................

- prove disponibili dell'origine(che, se richieste, possono essere prodotte alla dogana o all'organismo pagatore in sede di istruttoria dell'istanza)............................................

Il sottoscritto dichiara che i dati sopra esposti sono esatti, rispettano le prescrizioni della normativa comunitaria e sono verificabili attraverso la propria contabilita' commerciale e le schede di produzione (ovvero: la contabilita' commerciale e le schede di produzione del fabbricante).

Tale documentazione e' a disposizione dell'autorita' doganale per eventuali verifiche al fine di accertare il diritto alla restituzione e sara' conservata conformemente al Reg. (CEE) n.4045/89.

A richiesta saranno fornite informazioni anche sugli ingredienti per i quali non e' prevista o domandata la restituzione.

Data..............

Firma ................................

Allegata alla dichiarazione di esportazione accettata il....................e registrata al n. ......

Vidimazione della Dogana....................................................

In caso di assortimento, ove la confezione di un determinato peso non varia, puo' essere presentata, opportunamente adattata, una sola scheda per assortimento.

L'esportatore deve comunque giustificare il contenuto della scheda fornendo alla dogana tutti i documenti e le altre informazioni che questa ritiene necessari richiedere.

Inoltre, nel corpo della dichiarazione di esportazione (EX) - se del caso anche nel retro - (e della "dichiarazione di pagamento" -COM7- nell'ipotesi di prefinanziamento), in aggiunta alle altre indicazioni di rito previste dal Reg. 3665/87, (tra cui, ovviamente, le quantita' delle merci da esportare e le quantita' dei prodotti di base o dei prodotti derivati o dei prodotti assimilati) deve essere sempre inserita la seguente annotazione:

MERCE DI CUI ALL'ALLEGATO "B" DEL REG.1222/94 - SI RICHIEDE LA RESTITUZIONE IN BASE A DICHIARAZIONE AI SENSI DELL'ART. 7, PAR.1 PER IL/I PRODOTTO/I ....................................................PER IL PESO TOTALE ISCRITTO NEGLI IMBALLAGGI"".

Nell'istanza di restituzione da produrre alla Direzione Compartimentale per le Contabilita'Centralizzate (D.C.C.C.), completa della bolletta di esportazione e di una copia della scheda, l'esportatore dovra' indicare la merce per la quale richiede la restituzione in modo completo secondo l'esatta designazione che compare nella colonna 2 dell'Allegato B.

Nell'ipotesi sub b) si rinvia al successivo punto 3.2.

CASO 2) - Esportatore di merci di cui all'Allegato C.

In questo caso, come gia' chiarito, fatte salve le dichiarazioni da effettuare per i casi previsti dall'articolo 7, parag.3 con una scheda analoga a quella del CASO (1), non va fatta alcuna dichiarazione suppletiva ma nel corpo della dichiarazione di esportazione (se del caso nel retro) va inserita, oltre alle rituali indicazioni, la seguente annotazione:

MERCE DI CUI ALL'ALLEGATO "C" DEL REG.1222/94 - SI RICHIEDE LA RESTITUZIONE FORFETTARIA IN BASE ALL'ART.3, PAR.3 PER IL/I PRODOTTO/I.................................... - LE SCHEDE DI PRODUZIONE E LA CONTABILITA' COMMERCIALE DEL FABBRICANTE SONO A DISPOSIZIONE DELL'AUTORITA' DOGANALE.""

Nell'istanza di restituzione da produrre alla D.C.C.C., l'esportatore, analogamente a quanto sopra precisato, dovra' riportare in modo completo l'esatta designazione della merce di cui alla colonna 2 dell'Allegato C.

CASO 3) - Esportatore di merci che figurano nell'Allegato D che non possiede o non e' in grado di fornire le informazioni richieste circa le condizioni di fabbricazione della merce da esportare (ad esempio commerciante) ma che ha richiesto o richiede all'atto dell'esportazione alla competente dogana l'analisi della merce ed il pagamento della restituzione secondo la tabella di corrispondenza che figura nell'Allegato D.

Anche questa ipotesi e' stata sopra chiarita.

L'interessato indica nella dichiarazione di esportazione le quantita' dei prodotti di base che figurano nella colonna 4 dell'allegato, limitandosi ad unire alla stessa dichiarazione copia del risultato d'analisi se gia' effettuata.

Nel corpo della dichiarazione sara' inserita l'annotazione:

"MERCE DI CUI ALL'ALLEGATO "D" DEL Reg. 1222/94 - SI RICHIEDE LA RESTITUZIONE IN BASE AL RISULTATO DI ANALISI AI TERMINI DELL'ART. 7, PAR.2"".

Nell'istanza alla D.C.C.C., completa del risultato di analisi, dovra' essere riportata in modo completo l'esatta designazione della merce di cui alla colonna 2 dell'Allegato D.

Il calcolo della restituzione in questi casi sara' effettuato dall'organismo pagatore secondo le indicazioni contenute nella colonna 5 dell'Alleg. D.


3.2. Le "ricette"

Si e' gia'detto del contenuto dell'articolo 3, par.2, terzo comma del regolamento che prevede la possibilita', in caso di merci fabbricate in condizioni tecniche ben definite, di determinare le quantita' di prodotti di base effettivamente impiegati sulla base della formula di fabbricazione previamente registrata o sulla base delle quantita' medie dei prodotti impiegati durante un periodo determinato.

La disposizione va letta in parallelo con l'articolo 1, punto 1) del sopra richiamato Reg. 3615/92 che disciplina il calcolo delle " perdite" e che espressamente ammette che in questi casi dette quantita' possono essere dichiarate mediante riferimento ad una preventiva registrazione.

Per la pratica applicazione della normativa gli interessati potranno produrre un'istanza (in triplice copia) a questo Dipartimento - Direzione Centrale Servizi Doganali - Divisione XI, corredata di sintetica relazione tecnica sul processo di fabbricazione di ciascuna merce.

Dovra' essere anche precisato su quale delle due sopra indicate basi si intende chiedere la determinazione delle quantita' (nel caso di "media" dovra' essere anche indicato il periodo che si prende in considerazione che comunque non puo' essere superiore ad un anno) nonche' l'impegno a tenere una contabilita' analitica per componente per il quale si chiede la restituzione (con l'indicazione delle "perdite", dei "residui"e dei "sottoprodotti" secondo la disciplina dettata dal Reg. 3615/92 nel caso in cui si ritiene diano diritto a restituzione e si intende avvalersi di quanto disposto dal predetto regolamento)e l'impegno a non modificare il processo di fabbricazione senza preventiva notifica all'Amministrazione.

Si precisa che nel caso in cui una merce ripresa nell'Alleg. B fa riferimento per un prodotto all'Alleg.C la quantita' di tale prodotto da indicare nella ricetta da registrare dovra' essere quella fissata nell'Alleg.C.(salva l'applicazione dell'art.7, par.3).

Unita all'istanza, per ciascuna merce da esportare, dovra' essere prodotta una scheda analoga a quella indicata al CASO (1), comprensiva della dichiarazione finale, sottoscrizione e vidimazione della dogana, integrata dai seguenti ulteriori elementi:

Base di determinazione delle quantita': "Formula di fabbricazione"/ovvero " Media su mesi......"

Metodo di fabbricazione:

- processo continuo; ovvero

- processo discontinuo nel quale le quantita' di ingredienti variano per produrre una quantita' fissa di merce; ovvero

- processo discontinuo con utilizzo di una quantita' standard per una quantita' fissa di merce.

- eventualmente % e tipo di perdite calcolate secondo le regole del Reg. 3615/92 per ciascun componente nel caso in cui l'operatore intenda avvalersi di quanto disposto dal predetto regolamento...........................

- eventualmente,nel caso in cui una merce ripresa nell'Allegato B faccia riferimento all'Alleg. C, la quantita' di componente agricolo fissata nell'Alleg. C sulla base della quale, come detto sara' registrata la ricetta,............

- per i liquori ed altre bevande alcoliche del codice NC 2208:

- tipo di cereale utilizzato nella fabbricazione:...................

- regime doganale del cereale .........................

- percentuale in volume di alcool derivato dal cereale, per ettolitro della bevanda...................

- per i prodotti lattiero-caseari:

indicazione del prodotto di base o assimilato o intermedio o proveniente da miscela utilizzati nella fabbricazione, con il preciso riferimento, a seconda dei casi, alla lettera a) o b) o c) dell'articolo 3, paragr.1 di cui si chiede l'applicazione ............

- quantita' del prodotto di base da prendere in considerazione per il calcolo della restituzione secondo i tassi di conversione o le regole di calcolo dell'art.3, par. 1 ..........

L'istanza dovra' essere inoltre corredata della documentazione ritenuta dal fabbricante sufficiente a suffragare i dati della scheda.

Nel caso di assortimento, ove i prodotti nelle singole confezioni di un determinato peso non variano, potra' essere chiesta una sola registrazione per la confezione; naturalmente la scheda, con gli opportuni adeguamenti, sara' unica per ogni assortimento.

Istruita la pratica, se la conclusione sara' favorevole lo scrivente autorizzera' la Direzione Compartimentale per le Contabilita' Centralizzate (D.C.C.C.) a registrare la formula ai termini dell'articolo 1 del Reg.3615/92, dandone notizia all'interessato ed alla dogana competente, con l'indicazione del termine di validita' della registrazione stessa, salvo conferma della formula da parte dell'interessato prima della scadenza.

In tal modo, all'atto di ciascuna esportazione, l'esportatore, in luogo della presentazione della scheda di cui al precedente CASO (1), si limitera' ad inserire nel corpo della dichiarazione soltanto la seguente annotazione:

"" MERCE DI CUI ALL'ALLEGATO "B" DEL REG.1222/94 - SI RICHIEDE LA RESTITUZIONE IN BASE ALLA RICETTA REGISTRATA AL N..... IN DATA ........DEL ...... - AUT.MIN. N..... DEL......)""

La validita' della registrazione resta limitata, (salvo casi eccezionali riguardanti prodotti ben definiti fabbricati secondo ricette tradizionali valutati dallo scrivente su espressa richiesta dell'interessato) ad un anno ma, come accennato, prima della scadenza l'operatore, per evitare il rischio di un blocco della liquidazione delle proprie istanze, potra' confermare alla D.C.C.C. la formula registrata.

Un esportatore non fabbricante, puo', nella dichiarazione di esportazione fare parimenti riferimento alla ricetta registrata dal fabbricante se questi e' consenziente, inserendo la suddetta annotazione.

L'autorizzazione potra' essere preceduta o seguita, a seconda delle valutazioni dello scrivente, da un esame, presso lo stabilimento di produzione o la sede dell'istante, del processo di fabbricazione, della contabilita' materie per la verifica delle "medie", delle fatture relative alle forniture dei prodotti di base o delle merci intermedie, delle fatture di vendita della "merce" prodotta e, se ritenuto opportuno, da un esperimento di lavorazione, con la partecipazione di un chimico, ovvero dal solo prelievo di campioni per l'analisi chimica dei prodotti di base, dei prodotti derivati o dei prodotti assimilati utilizzati nella fabbricazione, operazioni tutte che dalla competente dogana, se del caso, potranno essere delegate agli UTF, previo accordo dei medesimi).

Ancorche' si sia provveduto alla registrazione della ricetta, il diritto alla restituzione, anche per esportazioni gia' avvenute, e' in ogni caso subordinato ai risultati delle eventuali verifiche in fabbrica sopra accennate, nel senso che la D.C.C.C. dovra' procedere, se del caso, agli eventuali recuperi in presenza di risultati di verifiche in contrasto con i dati dichiarati nella scheda rivelatisi non corrispondenti alla realta'.


3.3. Origine

Si rammenta che ai termini dell'articolo 8 non puo' essere concessa alcuna restituzione per le "merci" (nel significato dato a questo termine dal regolamento) che sono state ammesse in libera pratica conformemente all'articolo 10, paragrafo 1, del Trattato e che sono presentate per la riesportazione.

Inoltre, i cereali di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b) del Reg. n.1766/92, relativo all'organizzazione comune nel settore dei cereali che sono impiegati nella fabbricazione delle "merci" possono essere ammessi alla restituzione all'esportazione solo a condizione che sia provata la loro origine comunitaria.

Tale requisito deve essere espressamente indicato nel corpo della dichiarazione.


3.4. Rinuncia alla restituzione alla produzione

Nel caso di esportazione di merci elencate nell'allegato I del Reg. n.1722/93 (restituzioni alla produzione nel settore dei cereali e del riso) e nell'allegato del Reg.n.1010/86 /restituzione alla produzione per alcuni prodotti del settore dello zucchero utilizzati nell'industria chimica) all'atto dell'accettazione della dichiarazione o, in caso di prefinanziamento, contemporaneamente alla "dichiarazione di pagamento" di cui all'articolo 25, par.1 del reg.3665/87, l'esportatore deve presentare anche una dichiarazione del trasformatore del prodotto di base in questione attestante che per quest'ultimo prodotto non e' stato ne' sara' chiesto il beneficio della restituzione alla produzione prevista dai regolamenti sopra citati.

La dichiarazione deve contenere tutti i dati relativi al trasformatore nonche' la precisazione che il contenuto della stessa e' riscontrabile dall'esame della contabilita' commerciale del trasformatore a disposizione dell'Amministrazione.

Copia di tale dichiarazione deve essere presentata alla DCCC in allegato all'istanza di restituzione.


4. Controlli della dogana.


4.1. Verifiche.

a) Nel caso di presentazione di dichiarazione di esportazione di "merci" di cui all'Allegato B, con unita la "scheda", o di merce compresa nell'Allegato C, la dogana potra':

1) giudicare sufficienti tutte le informazioni ed i documenti forniti dall'esportatore e ritenere di conseguenza conforme al dichiarato la merce per quanto attiene ai suoi componenti.

Per addivenire a tale decisione potra' anche utilizzare risultati di analisi per esportazioni dello stesso genere di merce effettuate in passato dal medesimo operatore ovvero verifiche in fabbrica o dati di fabbricazione gia' in possesso dell'Ufficio acquisiti all'atto di altre verifiche anche per fini fiscali diversi.

2) scegliere il carico per un controllo fisico totale nel quadro del Reg. 386/90 concernente i controlli fisici all'esportazione dei prodotti agricoli con richiesta di restituzione (5%) provvedendo, in questa ipotesi, anche ad un prelievo di campioni da sottoporre ad analisi;

3) dichiarare conforme la merce all'atto dell'esportazione ma procedere (od invitare a procedere l'Ufficio competente in relazione alla sede) "a posteriori", entro brevissimo tempo, in applicazione dell'art.7, par.1, quarto comma, ad un controllo presso la sede dell'esportatore e, se questo e' commerciante, anche presso la sede del fabbricante, per accertare attraverso l'esame delle schede di produzione e/o dei metodi di produzione, o il prelievo di campioni di merce simile a quella esportata e la documentazione commerciale, la veridicita' dei dati forniti nella scheda, all'atto dell'esportazione.

Questa decisione sara' presa sulla base di valutazioni razionali che tengano conto del livello di rischio (alto-medio o basso) che presenta la merce per quanto attiene all'importo della restituzione o di altri elementi e di precedenti verifiche allo stesso esportatore (recenti o meno recenti, analoghe o per altri fini).

In tal caso ne sara' data contestuale notizia alla D.C.C.C. e, per conoscenza, allo scrivente, comunicando gli estremi dell'operazione di esportazione, con riserva di far conoscere tempestivamente, con una sintetica comunicazione, l'esito della verifica e, se del caso, il risultato di analisi;

4) giudicare insufficienti le informazioni e non accettare la richiesta di restituzione in conformita' dell'art.7, par.2, comma 1.

In tale evenienza sulla dichiarazione sara' apposta la seguente annotazione:

"RICHIESTA RESTITUZIONE NON SUPPORTATA DA ADEGUATE INFORMAZIONI - (ART.7, PAR.2, C.1 REG.1222/94)".

In ogni caso va precisato che l'accettazione della dichiarazione di esportazione, per quanto attiene al diritto alla restituzione, deve essere sempre considerata effettuata con riserva di eventuali ulteriori accertamenti.

b) Nel caso di esportazione di prodotti per i quali risulta registrata la "ricetta" potra':

- accettare la dichiarazione e dichiarare conforme al dichiarato la merce per quanto attiene ai suoi componenti

- in caso di fondati sospetti di irregolarita' procedere ad un prelievo di campioni anche se trattasi di "merce" dalla cui analisi si sa,a priori,che non puo' risalirsi con certezza alla quantita' ed alla qualita' esatta dei prodotti di base;

- procedere al controllo fisico totale del carico nel quadro del reg. 386/90, provvedendo, in questa ipotesi, anche al prelievo di campioni.

c) Nel caso di esportazioni di "merci" di cui all'Allegato D:

1) se e' gia' stata eseguita una preventiva analisi, l'Ufficio potra':

- ritenere conforme la dichiarazione se i dati indicati nell'atto corrispondono ai risultati dell'analisi;

- procedere al controllo fisico totale del carico nel quadro del Reg.386/90;

- ritenere conforme la dichiarazione ma procedere, di tanto in tanto, ad un controllo "a posteriori" presso la sede dell'impresa con le modalita' previste al punto sub a);

2) a richiesta dell'esportatore rendere applicabile l'articolo 7, par.2, commi secondo e terzo, procedendo al prelievo dei campioni per l'analisi all'atto dell' accettazione della dichiarazione.

In questo caso, nel documento di trasmissione del campione al Laboratorio dovra' essere evidenziato ovviamente che lo scopo dell'analisi deve essere quello di accertare i dati di cui all'Allegato D del reg.1222/94.


5. Conclusioni.

Da quanto sopra esposto appare largamente confermato che ci si trova di fronte ad una normativa estremamente complessa e, per molti versi, macchinosa, che richiede, pertanto, da parte degli Uffici, per una corretta applicazione, un impegno ed un'attenzione notevoli non disgiunti dall'esercizio di un'attivita', per cosi' dire, "didattica" nei confronti di operatori di importanti comparti agro-industriali per agevolarne, nella maniera piu' ampia possibile, gli adempimenti allo scopo di consentire agli stessi di fruire, in maniera corretta e sollecita, delle risorse comunitarie messe a loro disposizione dalla UE attraverso le regole della PAC.

Cio' se per un verso comportera' un obbligo di costante vigilanza e controllo per evitare abusi, per altro verso non deve assolutamente condurre ad imporre oneri eccessivi all'attivita' degli scambi come potrebbe essere, ad esempio, un ricorso sistematico ed ingiustificato al controllo fisico od al prelievo di campioni per ogni esportazione del medesimo operatore.

Non solo,gli Uffici, nella loro attivita' di verifica dovranno ispirarsi e farsi guidare, nella scelta delle operazioni da sottoporre a controllo, come gia' accennato, da criteri razionali, ponendo in essere, a livello locale, un sistema di analisi dei rischi che tenga conto sia dell'aspetto oggettivo, con riferimento cioe' alla "merce" da esportare o esportata ed all'entita' del beneficio richiesto, che soggettivo, in relazione, vale a dire, all'affidabilita' dimostrata in passato dall'esportatore in materia fiscale in genere e doganale in particolare.

Le Direzioni Compartimentali sono pregate di vigilare sulla corretta applicazione delle presenti istruzioni provvedendo ad indirizzare l'operato dei dipendenti Uffici per casi particolari ed, al tempo stesso, a rappresentare allo scrivente eventuali questioni che implicano chiarimenti o soluzioni di carattere generale.

Restano applicabili, se compatibili, le istruzioni procedurali impartite in passato in materia.

IL DIRETTORE