Regime delle Restituzioni di Prodotti Agricoli

Nuova Regolamentazione

 

Roma, in data 20.07.1999

Dipartimento delle Dogane e II. II. - Direzione Centrale dei Servizi Doganali - Div.XI

Circolare n° 2771/XI/SD

 

OGGETTO: Regime delle restituzioni all'esportazione di prodotti agricoli. Nuova regolamentazione.

Taluni Uffici ed operatori, destinatari delle recenti disposizioni relative alla nuova regolamentazione in materia di restituzioni all'esportazione di prodotti agricoli (Reg.to Ce 800/1999) hanno segnalato (come peraltro richiesto nell'ultimo capoverso della circolare prot. N 141/D, dei 28.06.1999) una serie di difficoltà di applicazione delle disposizioni medesime, dovute a varie ragioni, in parte collegate con restrizioni conseguenti all'entrata in vigore del detto Regolamento, in parte relative a particolari (ma, comunque, rilevanti) condizioni di operatività locale.

In particolare, le dette difficoltà riguardano i seguenti, principali punti:

A) TERMINE PER IL PREAVVISO

E' stata rappresentata la necessità, a seconda dei casi e delle situazioni operative locali, di poter estendere, ovvero ridurre il termine di preavviso dell'ora di inizio del carico, indicato in 24 ore nel Regolamento e, di conseguenza, confermato nelle istruzioni precedentemente diffuse.

In proposito, si fa presente che il Regolamento Ce n° 800/1999, all'articolo 5, par.7, lett.b), prevede che il termine di preavviso sia non inferiore a 24 ore; pertanto qualsiasi richiesta di termine superiore alle dette 24 ore è da intendersi in linea con la predetta disposizione, semprechè, ovviamente, sia concordata con la dogana di esportazione.

Per quanto riguarda, invece, un'eventuale richiesta di riduzione, l'Amministrazione può accogliere la stessa nell'ambito di quanto previsto dalla citata disposizione, laddove recita che "le Autorità competenti possono stabilire un termine diverso per il preavviso .....".

In entrambe le ipotesi sopra descritte sarà demandato alla valutazione del capo della dogana, compatibilmente con l'organizzazione amministrativa e con l'orario di lavoro del proprio ufficio, l'accoglimento, con apposito provvedimento, delle eventuali richieste da parte degli interessati. Nel caso di richiesta di riduzione del termine, sarà fissato comunque un limite non inferiore alle 12 ore.

Copia dei citati provvedimenti sarà trasmessa, trimestralmente, alla Divisione M S.D. ed alla D.C.C.C./SCI, al solo scopo di consentire un monitoraggio sull'intero territorio nazionale e, conseguentemente, un affinamento delle stesse procedure di controllo dei prodotti della specie.

Quanto ai dati da riportare nel preavviso, se dovessero manifestarsi difficoltà nell'indicazione del peso netto presunto del prodotto da esportare, tale dato potrà essere omesso e, contestualmente, l'importo della restituzione potrà essere espresso in maniera orientativa.

B) TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI ESPORTAZIONE

Premesso che il controllo fisico totale delle merci, ai sensi del Reg. n° 386/90, può essere effettuato solo dopo l'accettazione della dichiarazione d'esportazione, il termine di tre ore per la presentazione della dichiarazione di esportazione (di cui alla nota prot.n° 1268/M S.D. del 28.5.1999) è da intendersi quale "termine medio ragionevole" per consentire alla dogana di raggiungere agevolmente un luogo di carico supposto di media distanza.

Nell'ipotesi in cui le dette tre ore risultino eccessive in virtù della vicinanza del luogo di carico, il capo dogana potrà certamente consentire, con apposito provvedimento, che tale termine venga ridotto in misura comunque sufficiente a consentire al funzionario addetto di assistere, sin dall'inizio, alle operazioni di carico.

Ovviamente, se la risposta del circuito informatico di controllo selezionerà la procedura "VM", oppure se il capo dogana - sulla base di una propria autonoma valutazione basata su fondati motivi, opportunamente esplicitati - decida di effettuare un controllo fisico, tale controllo sarà effettuato secondo le, modalità previste dai Reg.ti 386/90 e 2221/95 presso il luogo di carico.

C) MANCATA PRESENTAZIONE ANTICIPATA DELLA DICHIARAZIONE

Nell'ipotesi straordinaria in cui un operatore dovesse omettere, per motivate ragioni, di presentare la dichiarazione anticipatamente rispetto all'ora prevista di carico e presenti, invece, la dichiarazione in dogana contestualmente alla merce, l'Ufficio procederà ai controlli ritenuti necessari, i quali potranno riguardare anche l'intero carico nel caso di mancanza di motivazioni.

D) CANALE VERDE

Per opportuna conoscenza degli Uffici, si fa presente che, nel quadro del costante affinamento delle procedure di controllo informatico delle dichiarazioni doganali è possibile che, progressivamente, una percentuale di operazioni di esportazione di prodotti agricoli con richiesta di restituzione sia avviata al "canale verde" con indicazione "NC" da parte del sistema informatico. Pertanto, in tal senso, è da intendersi parzialmente modificata la circolare 1268/XI/SD del 28 maggio u.s., che escludeva dal canale verde le dichiarazioni in argomento.

E) SUGGELLAMENTO

- Nel caso in cui sia richiesta la procedura del "fuori circuito" e, pertanto, la dogana invii un agente ai fini esclusivi del suggellamento (al di fuori, dunque, del controllo fisico ex 386/90) non è necessario che questi assista alle operazioni di carico, fermo restando che l'agente, prima di suggellare, verificherà visivamentel'avvenuto caricamento del mezzo di trasporto.

F) LUOGO DI CARICO

Per luogo di carico (primo carico) deve intendersi, nell'ipotesi di merci provenienti da altre località e, via via, raccolte in apposite aree (ad es. portuali, aeroportuali, stazioni ferroviarie, magazzini di raccolta delle case di spedizione), il luogo dove l'effettuazione del carico può essere effettivamente verificata dalla dogana.

Con l'occasione, per quanto riguarda la richiesta avanzata dalla Direzione Compartimentale delle Dogane di Milano con apposito quesito, si conferma la validità dell'autorizzazione, precedentemente rilasciata all'Amministrazione ferroviaria, di effettuare le operazioni di esportazione dei prodotti agricoli (limitatamente, tuttavia, ai prodotti ortofrutticoli) presso l'ufficio doganale di Chiasso Internazionale. Tale procedura appare, infatti, compatibile con l'art. 5, par.7, ultimo comma, del Reg. Ce 800/1999

N.B. Le presenti istruzioni sono suscettibili di ulteriori precisazioni, nella misura in cui gli approfondimenti sull'applicazione del predetto Regolamento evolveranno in sede comunitaria.