OGGETTO Nuova normativa concernente l'esemplare di controllo T5.

Con Regolamento (CE) n. 1602/2000 della Commissione del 24 luglio 2000 (1) viene, tra l'altro, aggiornata la normativa concernente l'esemplare di controllo "T5" alla luce delle esigenze di controllo venutesi a determinare a seguito delle nuove regolamentazioni comunitarie, in particolar modo quelle afferenti materie non doganali. Tutto ciò premesso si comunicano qui di seguito i principali aspetti della nuova normativa concernente le modalità di utilizzo dell'esemplare di controllo T5 nel settore doganale. (1) G.U.C.E. n. L188 del 26 luglio 2000

 

I) Osservazioni generali

Come già accennato, pur non perdendo la sua natura doganale, l'esemplare di controllo T5 tende ad essere sempre più un documento polivalente, utilizzabile cioé per la corretta osservanza di norme comunitarie di carattere non necessariamente doganale. Per tali motivi, ed anche ai fini di una migliore presentazione formale, sono stati soppressi gli attuali capitoli 11 e 12 del titolo II della parte II del Reg. (CE) 2454/93 della Commissione. Il contenuto di tali norme è stato inserito nell'art.843 e in nuovi articoli, che vanno dal n.912 bis al n.912 octies del citato Reg. (CE) 2454/93. Sempre ai fini di meglio soddisfare la sopracitata funzione polivalente sono stati modificati gli allegati 63 (modello del formulario T5) e 66 (istruzioni per l'uso delle caselle) del Reg. (CE) 2454/93. In quest'ultimo caso le modifiche in questione consistono sia nell'introduzione di nuove caselle sia nell'adozione di nuove modalità d'uso per talune delle caselle esistenti.

 

II) Merci che escono dal territorio doganale della Comunità.

L'art.843 continua a disciplinare le modalità da applicare all'uscita e reintroduzione nel territorio doganale comunitario di merci la cui esportazione fuori dalla U.E. è sottoposta a dazi, divieti o limitazioni.

In via preliminare bisogna osservare che le disposizioni del nuovo art.843 non si applicano:

 

- nel caso in cui le merci sono dichiarate per l'esportazione e l'ufficio presso il quale sono espletate le relative formalità ha ricevuto le prove che è stato emesso un atto amministrativo che libera le merci medesime dalla prevista restrizione, che sono stati pagati i dazi o le altre imposizioni esigibili, ovvero che, tenuto conto della loro posizione, i prodotti in questione possono lasciare il territorio doganale comunitario.

- nel caso in cui il trasporto è effettuato via aerea direttamente e senza scalo fuori del territorio doganale comunitario ovvero è compiuto da una nave di linea regolare ai sensi dell'art.313 bis del Reg. (CE) 2454/93.

 

Il nuovo articolo 843 disciplina una serie più ampia di fattispecie rispetto a quello precedente. Mentre infatti quest'ultimo regola unicamente l'uso del T5 senza menzionare il contemporaneo uso di altri regimi doganali il nuovo testo prevede le seguenti tre fattispecie:

- uso del T5 congiuntamente ad una procedura di transito comunitario;

- uso del T5 congiuntamente ad un regime doganale diverso dal transito comunitario;

- uso del T5 senza alcun regime di transito doganale.


Si precisano qui di seguito gli adempimenti da assumere in ciascuna delle sopracitate fattispecie.

a) Utilizzo del T5 congiuntamente ad una procedura di transito comunitario. Qualora le merci siano vincolate ad un regime di transito comunitario l'obbligato principale deve apporre nella casella 44 "Menzioni speciali" la seguente dicitura: "Uscita dalla Comunità soggetta a restrizioni o ad imposizioni a norma del(la) regolamento/direttiva/decisione etc. .......

b) Utilizzo del T5 unitamente ad un regime doganale diverso dal transito comunitario. L'esemplare di controllo T5 viene compilato presso l'ufficio doganale nel quale vengono eseguite le formalità necessarie per la spedizione delle merci. Tale ufficio stabilisce il termine entro il quale le merci debbono essere presentate presso l'ufficio doganale di destinazione e, se del caso, appone sul documento doganale che accompagnera' le merci la dicitura di cui al precedente punto a). E' considerato ufficio doganale di destinazione del T5 l'ufficio di destinazione del regime doganale.

c) Utilizzo del T5 a fronte di merci non vincolate ad un regime doganale. L'esemplare di controllo T5 deve essere presentato insieme alle merci presso l'ufficio doganale per il luogo in cui le merci medesime lasciano il territorio doganale comunitario. E' considerato ufficio doganale di destinazione l'ufficio doganale competente per il luogo in cui le merci sono reintrodotte nella Comunità. Le disposizioni di cui ai precedenti punti b) e c) si applicano anche alle merci che circolano tra due punti situati nel territorio doganale della Comunità con attraversamento o rispedizione di/da uno o più Paesi non comunitari aderenti alla Convenzione CEE/EFTA del 20 maggio 1987 relativa al transito comune.

 

III) Controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione delle merci.

Nel caso in cui il T5 venga usato per il controllo dell'utilizzo e/o della destinazione delle merci valgono le disposizioni contenute negli articoli da 912 bis a 912 octies del Reg. (CE) 2454/93. Gli articoli in questione talvolta riproducono e talvolta emendano il contenuto dei precedenti articoli che vanno dal 471 al 495, i quali sono di conseguenza abrogati. Le modalità di compilazione dell'esemplare di controllo T5 disciplinate dai citati articoli 912 bis/octies valgono anche "mutatis mutandis " per le fattispecie di cui all'art.843.

 

Art.912 bis
Il paragrafo 3 di questo articolo prevede che un esemplare di controllo T5 può essere completato con uno o più formulari bis o distinte di carico alla condizione che tutti questi formulari siano relativi ad un unica spedizione di merci caricate su un solo mezzo di trasporto e destinate ad un unico destinatario. Ciò vale anche ai fini del rilascio del T5 quale prova d'uscita delle merci dal territorio doganale comunitario laddove prevista. La normativa relativa al T5 viene in tal modo allineata "mutatis mutandis" a quella sul transito comunitario di cui all'art.347 - par.2 - del Reg. (CE) 2454/93.

 

Art.912 ter

a) Una specifica attestazione indicante l'ammontare in Euro della garanzia prestata deve essere apposta nella casella 106 del formulario T5.

b) Quando la normativa comunitaria che prevede il controllo/utilizzazione stabilisce il termine massimo per l'utilizzazione e/o la destinazione delle merci l'ufficio di partenza deve indicare tale termine nella casella 104 del T5. L'applicazione delle norme di cui sopra si applica anche alle merci comunitarie rispedite da un Paese Efta. In questo caso nulla vi è di innovativo rispetto all'attuale regolamentazione.

c) Nel caso in cui le merci non sono vincolate ad un regime doganale tale circostanza deve essere segnalata nella casella 109 del formulario T5. Tale obbligo differisce da quello previsto dalla precedente normativa che richiedeva tale indicazione limitatamente al caso di un'eventuale mancato vincolo al transito comunitario.

d) E' introdotta una nuova regolamentazione che indica con precisione gli adempimenti connessi all'utilizzazione delle misure di identificazione delle merci, in particolare il suggellamento da parte dell'ufficio di partenza. Anche in tale fattispecie gli adempimenti in questione sono i medesimi "mutatis mutandis" di quelli previsti per il transito comunitario.

e) Anche per gli adempimenti connessi alle formalità da compiersi durante il transito le procedure relative al T5 sono analoghe a quelle previste per il transito comunitario. Inoltre, ai fini di un migliore controllo, il documento relativo al regime utilizzato deve recare un riferimento all'esemplare di controllo T5 e viceversa.

 

Art.912 quater
Qualora la normativa comunitaria preveda il controllo dell'uscita delle merci dal territorio doganale della UE l'ufficio di destinazione assume tale compito. Per l'individuazione dell'ufficio di cui sopra valgono " mutatis mutandis " le stesse regole che consentono di determinare l'ufficio d'uscita per le procedure di esportazione.

 

Art.912 quinquies
La norma in questione determina le procedure da osservare per i trasporti di merci a fronte delle quali è stata costituita una garanzia e che non hanno ricevuto l'utilizzazione e/o la destinazione prescritta ovvero a fronte delle quali sia spirato il termine per l'utilizzazione e/o la destinazione. In tale ipotesi l'autorità competente trattiene una quota-parte della garanzia pari alla quantità di merci per le quali non è stato possibile provare la destinazione e/o l'utilizzazione. A richiesta dell'interessato tale ammontare può essere calcolato moltiplicando la quota di garanzia corrispondente alle quantità di merci che alla scadenza del termine stabilito non hanno avuto l'utilizzazione e/o la destinazione previste, per il risultato della divisione del numero di giorni che, dopo la scadenza del termine stabilito, sono stati necessari per rendere esecutiva la prevista utilizzazione e/o destinazione di tali quantità di merci, per il numero di giorni previsto dal termine stesso. L'incameramento della garanzia non ha luogo qualora l'interessato dimostri la distruzione delle merci per causa di forza maggiore. La garanzia viene altresì riscossa dall'autorità competente se l'esemplare di controllo T5 non è giunto all'ufficio di rinvio indicato nel documento entro sei mesi dalla data di emissione ovvero dalla scadenza del termine stabilito per l'espletamento degli obblighi connessi alla utilizzazione e/o alla destinazione delle merci. L'operatore è esentato dal pagamento qualora dimostri che il superamento non è a lui imputabile.

 

Art.912 sexties
L'articolo disciplina i casi di rilascio a posteriori di duplicati. Le "guidelines" sono in linea di massima invariate rispetto alla regolamentazione pregressa.


Art.912 octies
L'articolo è in sostanza invariato rispetto alle norme precedenti.

 

IV) Allegati


a) Osservazioni preliminari: Con la riforma della normativa sul T5 sono stati anche modificati gli allegati 63 (limitatamente alla parte anteriore del modello del formulario T5) e 66 (istruzioni per l'uso delle caselle) del Reg. (CE) 2454/93. Queste ultime figuravano in precedenza nel "corpus" del Regolamento. Si ritiene altresì utile precisare che le caratteristiche dei formulari (tipo di carta, dimensioni etc.) e le modalità di utilizzo dei diversi esemplari dei formulari medesimi sono rimaste invariate.

 

b) Formulari T5 e T5 bis (nuovo all.63 del Reg.2454/93) (all. 2 e 3). Il formulario T5 attuale è dotato nella parte anteriore delle seguenti nuove caselle:

- n. 18 identità e nazionalità del mezzo di trasporto alla partenza;

- n. 19 CTR (indicazione se le merci sono trasportate o meno a mezzo di contenitori). Le caselle in questione sono state introdotte per allineare per quanto possibile la procedura del T5 a quella del transito comunitario.

- Caselle "Nota importante" e "B" (casella relativa al rinvio).

Le intestazioni di tali caselle vengono modificate da un punto di vista redazionale e, nel caso della casella "B", anche grafico.

Si ritiene infine utile osservare che, pur rimanendo in vigore la facoltà per gli Stati membri di affidare a soggetti privati la stampa dei formulari T5, è stata soppressa per le Amministrazioni doganali la possibilità di esigere, come previsto dal precedente art.475, che i formulari T5 rechino una menzione indicante il nome e l'indirizzo della tipografia o una sigla che ne consenta l'identificazione.

c) Istruzioni per l'uso dei formulari necessari per compilare l'esemplare di controllo T5 (nuovo allegato 66 del Regolamento (CE) 2454/93 - all.4).

 

Osservazioni di carattere preliminare.

Nelle istruzioni in questione viene utilizzata la dizione "transito doganale" in luogo di "transito comunitario" al fine di evidenziare la più volte citata natura generale del T5. Inoltre le istruzioni medesime sono ora inserite nell'allegato 66 (paragrafi 6, 7 ed 8) e non nell'articolato del Regolamento.

 

Disposizioni relative al formulario T5. Modalità di compilazione delle caselle.

Per quel che concerne le modalità di compilazione delle caselle si ritiene utile evidenziare le seguenti differenze rispetto alla precedente normativa. Come già accennato in precedenza sono state introdotte le seguenti caselle.

- casella 18, nella quale debbono essere riportati gli elementi identificativi del mezzo di trasporto alla partenza;

- casella 19, che attesta secondo l'apposito codice comunitario se alla partenza la merce è trasportata in contenitore o senza contenitore.

Le caselle esistenti sono modificate come segue:

- casella 33: viene aggiunta una disposizione secondo la quale, oltre che il numero corrispondente al codice delle merci, può essere usato, qualora necessario, il numero della nomenclatura delle restituzioni all'esportazione (esclusi i prodotti fuori allegato I); si ritiene utile far presente che la traduzione della versione italiana relativa alle modalità di compilazione della casella in questione non è corretta e che verrà pertanto modificata il più presto possibile;

- casella 104: viene aggiunta una disposizione secondo la quale oltre che l'indicazione e/o la destinazione da dare alle merci deve essere indicato il termine massimo entro il quale deve essere effettuata l'operazione che, per i prodotti agricoli con richiesta di restituzioni, è di 60 giorni;

- casella 106: viene aggiunta una disposizione secondo la quale oltre all'obbligo generale di compilare la casella in maniera conforme alla normativa comunitaria viene prevista l'osservanza delle disposizioni concernenti i controlli in corso di viaggio;

- casella 109: viene aggiunta una disposizione secondo la quale oltre ai dati identificativi del documento relativo alla procedura utilizzata per l'inoltro delle merci viene prevista una menzione che attesta, ove occorra, che le merci trasportate non sono vincolate ad un regime doganale.

V) Misure transitorie e finali

Gli attuali formulari potranno continuare ad essere usati fino ad esaurimento delle scorte ed in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2001. Tuttavia, fino a tale data, in caso di utilizzo dei formulari di vecchio tipo, essi dovranno essere muniti di modifiche redazionali tali da renderli uguali ai nuovi modelli. La presente nota circolare va ad integrare, e se del caso, a sostituire, quanto disposto in materia dalla Circolare n.63 prot. n.527/3481-1/IX/SD dell'8/03/1993. Eventuali ulteriori istruzioni saranno emanate, se del caso, da questa Direzione Centrale o dalla DCCC, a seconda delle rispettive competenze.

 

 

Le Direzioni Compartimentali vorranno procedere alla integrale diramazione del presente provvedimento ai dipendenti Uffici. Va da sé che, ove esse lo riterranno opportuno, potranno essere diramate - con separati provvedimenti - disposizioni integrative.