Prot. n.20252

Roma, 03/08/2000

Oggetto: Restituzioni all'esportazione: Reg. Ce 1557/2000 che modifica il Reg. Ce 800/1999

A seguito della modifica introdotta dal reg. n.1557/2000 all'art.4 paragrafo 1, secondo comma, primo trattino del reg. n.800/1999, si fa presente che a decorrere dal 1° ottobre 2000, ai fini della restituzione, sono esentate dall'obbligo del titolo di restituzione non più le operazioni di esportazione il cui importo della restituzione sia pari o inferiore a 60 Euro, ma le operazioni relative a quantitativi esportati per dichiarazione di esportazione che sono pari o inferiori a quelli che figurano nell'allegato III del reg. n.1291/2000, di cui si allega ad ogni buon fine copia.
Al riguardo si richiama l'attenzione di tutti gli operatori sulla necessità di evitare abusi nell'applicazione di tale norma,ai sensi dell'art. 5 del reg. n.1291/2000, in particolare quando una sola operazione di esportazione è coperta da più dichiarazioni di esportazione prive di qualsiasi giustificazione economica o di altra natura, redatte sostanzialmente al solo scopo di effettuare senza titolo una operazione, che complessivamente supera il quantitativo esentato.
Si ricorda che, ai sensi dell'art.2 punto 3 del reg. n.800/1999, se una dichiarazione di esportazione reca più singoli con codici di restituzione diversi, ogni singolo costituisce una dichiarazione distinta.

Si allega inoltre copia del documento della Commissione Europea AGRI/4583 Rev 1 del 19.5.2000 approvato nel comitato "Meccanismi degli scambi" del 6 giugno 2000, contenente la nuova versione delle regole da osservare per l'applicazione del reg, n.800/1999.