Oggetto: Applicazione del regolamento (CE) della Commissione n°2787/2000 che modifica il regolamento (CE) n°2454/93.
Aspetti connessi alle esportazioni di prodotti agricoli con restituzione Feoga.

Il regolamento in oggetto, a seguito delle precedenti modifiche dell'art.91, par. 1, lettera b) del CDC (cfr. Reg. (CE) n°955 del 13.4.1999) ha limitato l'applicazione del regime del transito comunitario esterno (T1) solo ad alcune tipologie di merci comunitarie esportate o in transito verso Paesi Efta/Visegrad, tra le quali quelle " oggetto delle formalità di esportazione ai fini della concessione di restituzioni all'esportazione in paesi terzi nell'ambito della politica agraria comune".

Ciò, per converso, sta a significare che le operazioni di esportazione di prodotti agricoli con diritto alla restituzione, ad esclusione della predetta eccezione, per essere in linea con le nuove disposizioni, vanno perfezionate con il formulario DAU EX-1, atto che andrà ovviamente corredato dell’esemplare "3 a" (salvo il caso del prefinanziamento ove viene utilizzato l’esemplare “3”). E’ opportuno rammentare, in proposito, che il “3a” è il documento che le dogane di uscita, dopo i controlli previsti dalla circolare 240/D del 20 08.1997, devono tempestivamente trasmettere a questo Servizio ed è l’atto fondamentale utilizzato per la costituzione del fascicolo di restituzione ai fini del relativo pagamento.

Si è avuto modo, tuttavia, di rilevare che tale innovazione, venute meno le procedure di registrazione del transito e di riscontro attraverso l’esemplare 5 del T1, comporta talora conseguenze negative sulla gestione amministrativa delle pratiche di pagamento, specialmente nel caso in cui, per qualsiasi motivo, questo Organismo pagatore si trovi nella necessità di ricorrere all’individuazione ex post degli estremi delle operazioni oggetto delle stesse (ad esempio in caso di perdita dell’esemplare “3 a”).

Sorge pertanto l’esigenza di evitare che gli effetti distorsivi conseguenti alla modifica sopra richiamata, finiscano per penalizzare pesantemente gli esportatori nazionali ai quali, in ultima analisi, a fronte di un eventuale esito negativo dell’accertamento a posteriori, verrebbe negato il riconoscimento del premio Feoga.

La soluzione ottimale si otterrà quando sarà realizzata la progettata integrazione del sistema informativo SAISA con la rete doganale e quando, al tempo stesso, si procederà alla informatizzazione del “visto uscire” delle bollette doganali di esportazione.

In attesa di tale evento si ritiene indispensabile introdurre una procedura cautelativa che consenta, se del caso, in sede di istruzione dell’istanza di restituzione, di ricostruire la fase dell’operazione concernente l’uscita del prodotto dal territorio comunitario.

Si tratta, in sostanza, di porre in essere semplici scritture di registrazione che, a fronte dei benefici auspicati, non dovrebbero, tutto sommato, comportare un appesantimento delle incombenze in capo ai singoli uffici, anche perché limitate alle sole operazioni di esportazione con richiesta di restituzione effettuate da una dogana interna con uscita della merce attraverso un confine nazionale. Va rammentato infatti che, nel caso di uscita da confine di altro Stato membro, i prodotti agricoli suscettibili di beneficiare di restituzione devono viaggiare scortati obbligatoriamente dall’esemplare di controllo T5 ai termini dell’articolo 8 del regolamento (CE) n.800/1999 (Regime delle restituzioni).

Premesso quanto sopra, a decorrere dal prossimo 1° febbraio 2002, l’indicata procedura si articolerà come segue:

1. Adempimenti della dogana di uscita

· gli esemplari del DAU "3a" (e "3" per il " prefinanziamento"), unitamente alla data di uscita del prodotto dal territorio doganale comunitario, saranno annotati su un registro mod. A1/bis - serie REPA – appositamente istituito ed adattato a tal fine.
Il registro verrà appurato con le note di trasmissione dei detti formulari al SAISA trasmessi nei tempi e nei modi previsti dalla sopra richiamata circolare 240/D e sarà corredato delle copie degli stessi.

· copia delle citate note di trasmissione al SAISA sarà indirizzata per conoscenza anche alla dogana di partenza.

2. Adempimenti della dogana di partenza

· provvederà ad allegare le note di trasmissione pervenute dalla dogana di uscita a matrice delle rispettive bollette di esportazione.

3. Adempimenti degli operatori

· gli esemplari del DAU 3a (o 3 per il prefinanziamento) da consegnare alla dogana di uscita dovranno essere sempre integrati da fotocopia che, come precisato al precedente punto 1., l’ufficio avrà cura di allegare al registro A 1/bis.

Le parti della circolare 240/D del 20.08.1997 in contrasto con le presenti istruzioni devono intendersi modificate e/o integrate nel senso sopra indicato.

Le Direzioni delle Circoscrizioni sono pregate di dare ampia divulgazione della presente agli operatori interessati.

IL DIRETTORE