Roma, in data 26.04.2000
Dipartimento delle Dogane e II. II. - Direzione Compartimentale per le Contabilità Centralizzate

Circolare n.27/DCCC/SCI

OGGETTO: Restituzioni all’esportazione di prodotti agricoli. Regime del "prefinanziamento". Controlli fisici ed utilizzo dei formulari.

A seguito di numerose richieste di chiarimenti formulati dagli Uffici operativi in ordine alla corretta applicazione delle procedure di controllo concernenti il regime di "prefinanziamento", nel quadro della disciplina recata dal Reg. 386/90 (controlli fisici all’esportazione del prodotti agricoli) si ritiene opportuno fornire alcune precisazioni volte ad indirizzare in maniera piü adeguata e, comunque, uniforme, l’attività delle Dogane sia nella fase di accensione che di appuramento del regime.

1. Controlli all’accensione del regime.

Attualmente il circuito informatico, seleziona in modo sistematico per il controllo (VM) le dichiarazioni di pagamento (COM 7) - regime 76/77 -.

Ciò comporta l’obbligo della verifica fisica della merce (ex Reg. n. 386/90) con Ia conseguenza che il numero totale di tall verifiche, per il settore agricolo interessato, supera di gran lunga il parametro del 5% indicato dalla predetta normativa, a scapito sia dell’operatività degli uffici che della fluidità dei traffici e, quindi, degli interessi degli operatori nazionali che subiscono un incremento ingiustificato dei costi operativi connessi alle singole esportazioni:

Allo scopo di ovviare a tall inconvenienti, per l’avvenire, indipendentemente dall’indicazione del messagglo "VM", si dispone che gli Uffici interessati alle operazioni della specie eseguano Ia verifica della merce da prefinanziare, unicamente per soddisfare l’esigenza normativa di cui all’art. 27 del Reg. n. 800/1999 (sottoposizione al controllo iniziale), obiettivo questo che di norma può essere perseguito ricorrendo ad un controllo solo parziale, peraltro compatibile con il messaggio "NK" di cui alla circotare n. 1 46/UDC del 29.01.99.

Siffatti controlli, ovviamente, non saranno contabilizzati ai fini del computo delta percentuale del 5% di cui al ricordato regolamento.

2. Controlli all’esportazione.

Per tutte le operazioni di esportazione di prodotti agricoli con RD, comprese le esportazioni a scarico di COM 7 - regime 1076/1077 -, Ia selezione del controlli previsti dal Reg. 386/90 sara effettuata dal sistema informatico come già disposto al punto 4 comma 2, circolare prot. N. 1773/U DC del 17.03.99.

Resta inteso che, l’eventuale verifica totale sulta stessa merce, eseguita sia all'atto dell’avvio del prefinanziamento COM 7 (comunque sempre possibile sulla base di una valutazione autonoma detl’Ufficio) che al momento dell’esportazione, sarà contabilizzata una sola volta nel registro previsto dat punto 2.2 delIa Circ. n. 31 l/D del 04.12.95, in applicazione dell’art. 7 del Reg. 2221/95, al fine di non pregiudicare il raggiungimento della soglia del 5% a motivo del doppio conteggio.

Con I’occasione si richiamano le modaIità di controllo stabilite dall’art. 8 del Reg. n. 2221/95, come modificato dat Reg. n. 1167/97.

3. Utilizzo del formutari aII’esportazione.

Le bollette EX o EU, emesse per appurare it regime di cul trattasi, rappresentano il naturale completamento delI’operazione di anticipo.

Ne discende che devono seguirsi, mutatis mutandis, le stesse modaiità prescritte per le esportazioni dirette di prodotti agricoli con restituzione, a norma dell’art. 91, par. 1 lettera b) del Reg. n. 2913/92 (CDC) e dell’art. 310 - primo trattino - del Reg. n. 2454/93 (CDA).

Anche Ia merce esportata a scarico di dette operazioni dovrà essere, pertanto, sempre vincolata al regime di transito comunitarlo esterno, da appurare nel modi di rito, e ciò contrariamente a quanto opinato da alcuni Uffici, i quali sono pervenuti a conclusioni difformi neila lettura dell’art. 30 del Reg. n. 3665/87 (ora trasfuso neii’art. 32 del Reg. n. 800/99) e della circ. 240/D (par. 1.4.1) del 20.08.97.

In merito, si chiarisce che it riferimento della predetta normativa alla dichiarazione di esportazione, ovvero al mod. EX, non è esaustivo ai fini di una corretta compilazione del DAU, il quale, com’è noto, necessita di ulteriori indicazioni che completino Ia casella 1, seconda ed eventualmente terza suddivisione (vedasi allegato n. 38 del Codice Doganale Comunitario).

In pratica, tutti gli Uffici doganali, d’ora innanzi, indicheranno nei DAU, secondo i casi, le sigle:

• EX - 1: nel caso di coincidenza della Dogana di esportazione con quella di uscita, ovvero quando si tratti di esportazioni vincotate al transito comunitario semplificato per ferrovia (LVI) o grandi contenitori (Bdc.Tr). Per tali operazioni i documenti di trasporto dovranno, beninteso, essere contrassegnati con Ia sigla T1.

• EX - T1: in tutti gli altri casi, ivi compreso quello in cui Ia merce debba lasciare il territorio comunitario attraverso una Dogana nazionale.

Al transito comunitario esterno, infine, saranno sottoposte anche tutte Ie operazioni di esportazione (dirette o a scarico di prefinanziamenti) per te quali sia stato presentato dall'operatore o autista un Carnet T.I.R., secondo Ia procedura descritta dal punto 2) delIa circolare n.4572/5201/Div; VI del 22.12.97, che, comunque, si ritiene opportuno allegare atla presente soprattutto perché ne sia data maggiore informazione agli operatori interessati.

Si prega di portare a conoscenza dei dipendenti Uffici quanto sopra, con l’invito preciso ad una tempestiva e puntuale osservanza.

Circolare 4572/5201 del 22.12.1997

Oggetto: Convenzione TIR. Nuove procedure per il trasporto di merci sensibili

Si riprende qui di seguito il testo della nota pari oggetto prot. 4520/5201 del 16.12.1997.

Si fa riferimento alla nota a margine citata con la quale sono state impartite istruzioni a seguito della decisione di alcuni enti garanti comunitari (tra cui l'Unioncamere) di non fornire la garanzia per i trasporti effettuati in regime TIR di determinate merci sensibili già escluse totalmente o parzialmente dalla garanzia globale nel transito comunitario/comune.

Ora la scrivente, per venire incontro alle esigenze degli operatori nazionali del settore, ha ritenuto di poter predisporre una nuova procedura, che di seguito si riporta, resa peraltro già operativa da alcuni mesi presso alcuni uffici doganali dipendenti dalle Direzioni Compartimentali di Bologna, Roma, Torino e Venezia, senza che siano stati rilevati inconvenienti

1) Campo di applicazione

La Procedura in questione si applica - su formale richiesta dell'operatore - per l'esportazione di merci già escluse dalla garanzia nel regime TIR semprechè l'Ufficio doganale interessato sia abilitato all'espletamento di tale tipo di operazione e purchè l'operazione in questione comporti l'applicazione delle procedure di transito comunitario

2) Disposizioni attuative

L'Ufficio doganale di partenza, dopo l'espletamento delle consuete operazioni di esportazione, accenderà e contestualmente appurerà il regime TIR (volet 1 e 2)

In sostanza l'ufficio doganale fungerà sia da dogana di partenza che da dogana di destinazione (Uscita)

Immediatamente dopo verrà attivata una normale procedura di transito comunitario. Detta procedura sarà, ovviamente, del tutto indipendente da quella TIR e, pertanto, il trasporto sarà garantito sul territorio nazionale (od eventualmente su quello di un altro Stato membro) in base alle vigenti disposizioni comunitarie dettate in materia di T.C.. Il trasporto medesimo proseguirà, poi, in regime TIR successivamente all'attraversamento di una frontiera comunitaria, vale a dire in un Paese Terzo.

Ai fini di una più agevole identificazione di detti trasporti potrà essere valutata l'opportunità di imprimere mediante un timbro a secco solo sulla prima coppia di volet 1 e 2 del carnet la dicitura "CARNET NON VALIDO AI FINI DELLA GARANZIA SUL TERRITORIO COMUNITARIO".

Resta inteso che per l'operazione di transito si dovrà procedere alle rituali procedure di appuramento

Trascorsi 15 giorni dall'entrata in vigore delle disposizioni in parola, codeste Direzioni Compartimentali vorranno far pervenire alla scrivente eventuali osservazioni derivanti dalla pratica attuazione della procedura "de quo" nonchè le eventuali difficoltà incontrate nell'attraversamento di tale particolarità.

In merito poichè la procedura in esame verrà attivata su richiesta di parte l'Ufficio di partenza acquisirà ai propri atti una dichiarazione di esonero dell'Amministrazione da ogni responsabilità sottoscritta sia dall'esportare che dal vettore per eventuali difficoltà che dovessero insorgere nel corso della procedura medesima.

E' appena il caso di sottolineare l'inderogabile necessità che nei casi della specie il trasportatore si presenti presso la dogana comunitaria di uscita al fine di chiudere la procedura di transito anche in considerazione del fatto che diversamente l'esportatore avrebbe difficoltà per l'appuramento del regime e non avrebbe diritto ad eventuali benefici comunitari connessi con l'operazione di esportazione (restituzioni).

Si resta in attesa di assicurazioni.