Modificata con istruzioni n.5940 del 12.03.2001 (si veda il testo in calce a questa pagina)

Prot. n.5120/01.03.2001/DCCC

OGGETTO: Restituzione all'esportazione - Titoli di esportazione relativi, in particolare, a prodotti dei settori lattiero-caseari, carni suine, carni bovine.

Da un esame approfondito delle pratiche di restituzione relative ai settori in oggetto, effettuato nel quadro di una doverosa più puntuale tutela degli interessi finanziari della UE, è risultato che molti operatori, a fronte di un'unica dichiarazione di esportazione, presentano numerosi titoli richiesti per quantità minime dello stesso prodotto, al fine evidente di evitare il pagamento della cauzione.

Ciò rappresenta, secondo la terminologia comunitaria e della Corte di Giustizia, un caso palese di pratica abusiva in quanto, in sostanza, si pone in essere un espediente diretto ad eludere l'obbligo di costituire la cauzione.

Tale adempimento, come è noto, garantisce l’impegno di esportare il prodotto verso un paese terzo o di effettuare la consegna assimilata ad una esportazione ai sensi dell'art.36 del reg. (CE) n.800/1999 ( regime delle restituzioni), durante il periodo di validità del titolo ed entro 60 giorni dalla data di accettazione della dichiarazione doganale di esportazione, a norma degli articoli 31 e 32 del reg. (CE) n.1291/2000 concernente le modalità comuni di applicazione dei titoli di importazione e di esportazione.

Trattasi inoltre di un obbligo sancito, nel quadro della PAC, dagli stessi regolamenti comunitari relativi alle singole organizzazioni comuni dei mercati (OCM) dei vari settori merceologici, in particolare, per i settori indicati in oggetto, dall'art.26 del reg. (CE) n.1255/1999 (prodotti lattiero caseari), dall'art.8 del reg.2759/85 (carni suine), dall'art.29 del reg. (CE) n.1254/1999, dall'art.29 del reg.1254/1999 (carni bovine).

Tanto premesso, per evitare abusi mirati evidentemente al non rispetto delle disposizioni vigenti poste a tutela degli interessi finanziari della Comunità, sono state impartite istruzioni a tutti gli uffici doganali affinché non siano più accettate dichiarazioni di esportazione con richiesta di restituzione accompagnate da titoli non cauzionati, salvo che non si tratti di titoli residuali o, ovviamente, di esportazioni di quantitativi per i quali l'importo totale della cauzione sarebbe inferiore a 60 euro.

In futuro, nelle ipotesi di mancato rispetto del suindicato indirizzo operativo, questa Direzione sarà costretta a respingere le relative istanze di restituzione.

Inoltre, per consentire di accelerare l'istruttoria dei singoli fascicoli e quindi il relativo pagamento, obiettivi più facilmente perseguibili attraverso la riduzione dei tempi di inserimento dei dati concernenti i titoli nel sistema informatico, gli operatori sono invitati a programmare la propria attività in modo tale da poter utilizzare, a fronte di una dichiarazione di esportazione, un unico titolo, fino alla totale capienza, senza frazionare lo scarico su più titoli che presentano ancora un quantitativo disponibile.

Infine si fa presente che molto spesso l'ammontare complessivo della somma richiesta nell'istanza di restituzione non coincide con la liquidazione dell'ufficio, ma nella maggior parte dei casi non è possibile individuare l'errore e darne comunicazione alla ditta, in quanto manca il conteggio in base al quale è stata calcolata la restituzione per ogni singolo contenuto nella dichiarazione doganale di esportazione.

A decorrere dalla data della presente si invitano pertanto tutti gli operatori ad allegare alle domande di restituzione un prospetto, come da fac simile unito, debitamente compilato per ogni bolletta di esportazione per la quale si chiede la restituzione.

IL DIRETTORE

AVVERTENZA

1. Si richiama l’attenzione di tutti gli operatori che per informazioni aggiornate sulla normativa da seguire e sulle procedure per ottenere il pagamento delle restituzioni per l'esportazione di prodotti agricoli possono consultare l'home page del sito del SAISA.

2. Si invitano altresì tutti gli operatori a contattare il servizio URP di questa Direzione (tel. 06 5024 4055 - Fax 06 5024 4050 - e-mail: dogane.saisa.urp@finanze.it) per comunicare il proprio indirizzo e-mail, allo scopo di poter ricevere, con tale mezzo, eventuali urgenti comunicazioni personalizzate connesse alla liquidazione di pratiche di restituzione.

Istruzioni n.5940/12.03.2001/DCCC,
in merito ai titoli di esportazione
relativi ai prodotti lattiero caseari, carni suine e carni bovine,
che modificano la circolare n.5120 del 01.03.2001

Prot. n.5940/12.03.2001/DCCC

OGGETTO: Restituzione all’esportazione - Titoli di esportazione relativi, in particolare, a prodotti dei settori lattiero caseari, carni suine, carni bovine.

Si fa seguito alla nota circolare n.5120 del 1° marzo 2001 per evidenziare che le disposizioni impartite con la predetta nota riguardano esclusivamente l’utilizzo di titoli che riportano nella casella 11 la dizione "CAUZIONE NON DOVUTA".

Diversa è la fattispecie in cui nella predetta casella viene indicato l’ammontare della cauzione, seguito dalla dizione "CAUZIONE NON RICHIESTA".

In questo caso si tratta dell’applicazione dall’art.15 paragrafo 4 del Reg. (CE) n.1291/2000 (regime comune dei titoli), con riferimento a quanto previsto dall'art.5 del Reg. (CE) n.2220/95 (regime delle cauzioni per i prodotti agricoli).

In virtù di tale norma l’operatore, comunque soggetto a tutti gli obblighi previsti dal Reg. (CE) n.1291/2000, può presentare in luogo della cauzione, un impegno scritto di pagare una somma equivalente a quella che avrebbe dovuto corrispondere se avesse costituito una cauzione e se quest’ultima fosse stata successivamente, in tutto o in parte, incamerata.

Pertanto i titoli con cauzione dovuta ma non richiesta sono equipollenti ai titoli per i quali la cauzione è stata presentata.

IL DIRETTORE