Roma, 28.02.2000

Prot. n. 5274 / DCCC

La Commissione Europea, al fine di garantire il rispetto degli impegni assunti nei confronti dell’OMC, in base ai quali sono state concordate limitazioni all’ammontare delle restituzioni erogabili per anno finanziario, ha introdotto per le esportazioni dei prodotti fuori allegato I del Trattato, un nuovo titolo denominato " TITOLO DI RESTITUZIONE - MERCI NON COMPRESE NELL’ALLEGATO I ", in sostituzione del vecchio titolo di fissazione anticipata disciplinato dal regolamento CEE n. 1223/94 contestualmente abrogato.

La normativa è contenuta nei regolamenti CE n.1702/99, n. 2630/99, e n.238/2000, che hanno modificato il regolamento n.1222/94.

La novità più rilevante rispetto ai titoli AGREX previsti dal reg.CEE n. 3719/88 consiste nel fatto che il nuovo titolo viene rilasciato, non più per il singolo prodotto di base avente diritto a restituzione e per quantità, bensì per tutti i prodotti fuori allegato I e per un importo espresso in EURO, pari all’ammontare complessivo delle restituzioni che l’operatore richiederà a fronte di esportazioni di merci per le quali avrà utilizzato il titolo durante il periodo di validità dello stesso.

In Italia la domanda del titolo di restituzione va prodotta al Ministero del Commercio con l’Estero, previa costituzione di una garanzia pari al 25% dell’importo richiesto che sarà indicato sul titolo, secondo le precisazioni contenute nel comunicato inserito nel sito INTERNET del MINCOMES stesso e di cui comunque si allega copia.

L’imputazione sul titolo dell’importo della restituzione richiesta a fronte di ciascuna bolletta di esportazione sarà invece eseguita dalla DCCC sulla base della domanda prevista dall’allegato F - VI del reg. N. 1222/94. ( vedi punto 5).

Premesso quanto sopra si passano in rassegna le altre principali novità introdotte dalla normativa in oggetto con particolare riguardo a quelle che interessano le attività di competenza degli uffici doganali di esportazione e della DCCC.

I riferimenti ai vari articoli del reg.CE 1222/94 debbono intendersi ovviamente fatti al testo modificato dai regolamenti indicati in oggetto, di cui comunque si allega una copia consolidata.

1 . Obbligatorietà del titolo di restituzione

In base al nuovo art. 6 del reg. 1222/94 il versamento della restituzione per i prodotti esportati sotto forma di merci fuori allegato I del Trattato effettuate dal 1° marzo 2000 è subordinato alla presentazione di un titolo di restituzione ad eccezione dei seguenti casi:

a) consegne assimilate alle esportazioni previste dagli articoli 36 - 40 - 44 - 46 par. 1 del reg. n. 800/99, per le quali non è necessario alcun titolo di esportazione;

b) esportazioni effettuate nel quadro di una operazione di aiuto alimentare che rispondono alle condizioni dell’art. 10 paragrafo 4 dell’accordo "Agricoltura" concluso nel quadro dell’Uruguay Round.

In questi casi continuerà ad applicarsi la normativa vigente che prevede:

- per gli aiuti comunitari il rilascio di un titolo di esportazione contenente la dicitura "Aiuto alimentare comunitario - Azione n°....", ai sensi dell’art. 3 del reg. CEE N. 259/98;

- per gli aiuti nazionali il rilascio di titoli di esportazione con o senza fissazione anticipata della restituzione recanti la dicitura " Titolo Gatt - Aiuto alimentare", ai sensi dell’art. 14 bis del reg. 3719/88 e dell’art. 6 D del Reg.1222/94.

Tali titoli continueranno pertanto ad essere rilasciati per quantità e per prodotti di base, come i titoli richiesti per tutti gli altri prodotti aventi diritto a restituzione.

Per le esportazioni di merce effettuate per aiuti alimentari non rispondenti alle condizioni previste dall’art. 10 par. 4 dell’accordo "Agricoltura" la restituzione sarà, viceversa, subordinata al rilascio di un titolo di restituzione.

In proposito conviene precisare che le informazioni sul tipo di aiuto rispondente o meno alle condizioni previste dal citato accordo "Agricoltura" dovranno essere richieste preventivamente e direttamente all’AGEA (ex AIMA);

c) esportazioni di cui all’art. 6 H del reg. 1222/94 (V. successivo punto 6).

2. Anno finanziario - Richiesta e rilascio dei titoli di restituzione

L'art. 1 bis del reg. 1222/94 ha introdotto il concetto di anno finanziario per indicare il periodo che va dal 1° ottobre di ogni anno al 30 settembre dell'anno seguente con riferimento all’importo globale di restituzione disponibili per il medesimo periodo, in base al quale la Commissione consentirà agli Stati membri il rilascio dei nuovi titoli o ammetterà una quota di restituzioni senza titolo.

Nel primo periodo di applicazione della normativa in esame, da considerare periodo transitorio, l'anno finanziario va dall'1 marzo al 30 settembre 2000.

I titoli di restituzione vanno richiesti nei periodi indicati nell'art. 6 B punti 1 e 8 e saranno validi dalla data di decorrenza indicata sugli stessi fino alla fine dell'anno finanziario.

Nel periodo transitorio i titoli potranno essere richiesti anche settimanalmente.

I titoli non possono essere ceduti a terzi, per espresso divieto contenuto nell'art. 6 punto 3. Rimane fermo, al riguardo, quanto disposto dall'art. 2 del reg. 800/99 secondo cui l'esportatore sotto il profilo doganale può essere persona diversa dall'intestatario del titolo cui spetta la restituzione, come chiarito nella circolare n. 141/D del 28.6.1999.

Il rilascio di un titolo impone l'obbligo di chiedere la restituzione per l'importo indicato sul titolo stesso: come già accennato tale obbligo è garantito da una cauzione pari al 25% del predetto importo.

Nel caso in cui il titolo non venga in tutto o in parte utilizzato la garanzia sarà di conseguenza incamerata dal MINCOMES nella misura indicata nell'art.6 F.

I titoli di restituzione non sono prorogabili, ma, come disposto dall’art. 6 I, possono essere annullati per causa di forza maggiore per gli importi non utilizzati.

Si può chiedere un estratto del titolo per un importo che non superi l'ammontare non ancora imputato sul titolo in questione, in particolare quando si prevede di effettuare esportazioni in altro Stato membro: in tal caso, sul titolo originario, il Ministero del Commercio con l'Estero imputerà l'importo della domanda di estratto e rilascierà l'estratto nei modi previsti dall'allegato F II punto 3.

3. Richiesta di fissazione anticipata dei tassi di restituzione

In deroga a quanto stabilito dal reg. 3719/88 per i titoli di restituzione la prefissazione dei tassi di restituzione può essere richiesta con la domanda di titolo o, successivamente, in qualunque momento durante il periodo di validità dello stesso, vale a dire dalla data di rilascio fino all'ultimo giorno di validità del titolo, secondo quanto previsto dall'art. 6 A punto 2.

La fissazione anticipata del tasso di restituzione riguarda tutti i prodotti di base contenuti nelle merci esportate sulla base del titolo prefissato.

I tassi prefissati saranno validi fino al quinto mese successivo a quello della domanda di prefissazione o fino alla scadenza del titolo, se questa è precedente, ai sensi dell'art.6 C punto 2. Tuttavia, nel periodo transitorio, la fissazione anticipata del tasso di restituzione, in qualunque momento venga richiesta, resterà valida fino alla scadenza del titolo.

Anche la domanda di prefissazione va presentata al Ministero del Commercio con l'Estero, che provvederà ad apporre sul titolo la data di prefissazione e il termine di validità della stessa. Nel caso in cui la domanda sia presentata successivamente al rilascio del titolo l'operatore deve allegare alla stessa sia l'originale del titolo che gli eventuali estratti già rilasciati: sull'originale del titolo verranno annotati gli estremi della fissazione anticipata.

Per gli estratti dei titoli non vi può essere una prefissazione separata del tasso di restituzione.

Il tasso in vigore il giorno della data di prefissazione indicata nel titolo sarà applicato a tutte le esportazioni effettuate dalla data di prefissazione a quella di scadenza della stessa riportata sul titolo.

Successivamente, nell’ipotesi in cui il periodo di validità del titolo sia superiore a quello della prefissazione, il titolo ritornerà ad essere libero per cui si applicherà il tasso vigente alla data di accettazione della dichiarazione doganale, salvo nuova richiesta di prefissazione.

A seguito della modifica apportata all'art. 5 del reg. 1222/94, per le esportazioni effettuate a decorrere dall'1° marzo 2000 i tassi prefissati previsti per i prodotti di base dei settori dei cereali e del riso non saranno più adeguati con le maggiorazioni e i correttivi di cui ai regolamenti CEE n. 1162/95 e n.2917/95

4. Dichiarazione doganale di esportazione - Adempimenti delle dogane

A decorrere dal 1° marzo 2000, nelle dichiarazioni doganali di esportazione con richiesta di restituzione (DAU), per i prodotti fuori allegato I del Trattato, l’operatore deve apporre, nella casella 44, la dicitura " HA1" seguita dal numero del o dei titoli per i quali intenderà presentare alla DCCC la domanda di restituzione. Copia del/dei titolo/i (è sufficiente il solo frontespizio) va comunque presentata in dogana, affinché sia allegata a matrice della bolletta.

Gli uffici doganali, da parte loro, all’atto dell’espletamento delle formalità doganali, avranno cura di controllare che:

la predetta dicitura sia sempre apposta;

gli estremi del titolo indicato in dichiarazione corrispondano a quelli della copia presentata;

l'operazione sia effettuata nel periodo di validità del titolo.

Nessun controllo ovviamente dovrà essere effettuato sulla capienza del titolo, posto che allo scarico provvederà la DCCC.

Qualora, viceversa, l'operatore intenda effettuare una esportazione senza titolo ma con richiesta di restituzione ai sensi dell'art. 6 H ( V. successivo punto 6) dovrà apporre nel DAU, sempre nella casella 44, la seguente dicitura " Esportazione ai sensi dell'art. 6 H del reg. 1222/94".

Si ricorda che all'atto dell' esportazione, ai sensi dell'art.7 del regolamento di cui trattasi, l'operatore, secondo le modalità previste dalla circolare N 198/D del 17.7.1995, deve sempre dichiarare anche la natura e la quantità dei prodotti di base, dei prodotti ottenuti dalla loro trasformazione o dei prodotti assimilati che sono entrati nel processo di fabbricazione della merce in esportazione e per i quali sarà richiesta la restituzione. Nel caso in cui la composizione del prodotto sia stata registrata presso la DCCC sarà sufficiente fare riferimento alla relativa "ricetta". Tale dichiarazione, si rammenta, può essere apposta nel DAU o in un atto separato, che ne faccia parte integrante.

Per natura dei prodotti di base si intende l’indicazione di tutti gli elementi che influiscono sulla restituzione, come il contenuto in ceneri per le farine e le semole ed il tenore di estratto secco per gli sciroppi di glucosio o di maltodestrina e per gli amidi e le fecole (vedi art. 4 del reg.1222/94)

Considerato che la mancanza di dette informazioni, avendo una influenza diretta sulla liquidazione della restituzione, impedirà, con la nuova normativa, non solo la corresponsione del premio ma anche l'imputazione del titolo, si invitano tutti gli operatori, i loro rappresentanti e gli uffici doganali a prestare la massima attenzione sulla rigorosa osservanza di quanto sopra esposto, per evitare le penalizzazioni finanziarie che conseguiranno a comportamenti negligenti.

5. Domanda di imputazione/restituzione - Imputazione del titolo -

Nell'allegato F VI, punti 2 -3- 4 è descritta la procedura da seguire per l'imputazione del titolo di restituzione.

Non essendo ancora disponibile presso la DCCC una procedura informatica di registrazione l'originale del titolo rimarrà in possesso del titolare.

Il Ministero del Commercio con l'Estero, secondo le intese raggiunte, invierà la terza copia del titolo direttamente alla DCCC e comunicherà via fax le eventuali successive modifiche intervenute, quali la prefissazione del tasso di restituzione e il rilascio di eventuali estratti.

Considerato che l'operatore potrebbe richiedere un unico titolo per tutto l’anno finanziario sul quale potrebbero essere effettuati centinaia o migliaia di scarichi di altrettante bollette di esportazione, si ritiene opportuno che i singoli fogli di imputazione siano trattati separatamente secondo le domande di restituzione. All'operatore medesimo è, a tal fine, fatto carico di numerare progressivamente gli scarichi e di allegare, successivamente, all'originale del titolo, i fogli delle imputazioni effettuate, ricevuti, come si preciserà appresso, dalla DCCC.

La DCCC scaricherà le singole bollette di esportazione con l'imputazione della restituzione richiesta per ciascuna bolletta fino ad esaurimento dell'ammontare indicato sul titolo (allegato F-VI punto 4 del Reg. 1222/94, introdotto dal reg. 1702/99 e modificato dal reg. 238/2000).

La normativa prevede che per ogni dichiarazione doganale di esportazione sia imputata la restituzione spettante sulla base dei dati indicati in bolletta; questa potrà ovviamente essere diversa dalla liquidazione della restituzione che sarà poi riconosciuta dalla DCCC in base all'esame del complesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per il riconoscimento del diritto.

Ciò comporta che se un operatore in sede di esportazione presenta una dichiarazione doganale con richiesta di restituzione sulla base di un titolo utile e, di seguito, insorgono circostanze in base alle quali non è possibile riconoscere in tutto o in parte la restituzione (come ad esempio l'esito di una analisi, la tardiva uscita della merce dal territorio doganale della Comunità, la reintroduzione in franchigia della merce, ecc.), la DCCC imputerà, in ogni caso, sul titolo l'importo della restituzione richiesta, anche se l'ufficio, all'atto di questo adempimento, fosse già in possesso di tutti gli elementi per calcolare un importo diverso di restituzione o per denegare la restituzione stessa.

La procedura da seguire per l’imputazione sarà la seguente:

  • l'operatore dovrà presentare alla DCCC entro tre mesi dalla data di esportazione, ai sensi dell'art. 6 A, una domanda specifica, che varrà, oltre che come domanda di imputazione, anche come domanda di restituzione ai sensi dell'art. 49 del reg. 800/99;
  • la domanda, redatta sul fac- simile allegato, simile a quello già in vigore, ma integrato con l’indicazione dell’importo della restituzione richiesta per ogni bolletta, dovrà essere corredata dei seguenti documenti:
    - copia del frontespizio del titolo con allegato il foglio delle imputazioni già predisposto a cura dell'operatore con il numero progressivo degli scarichi richiesti e con l'indicazione delle singole bollette per le quali si chiede l'imputazione della restituzione; qualora il titolo sia stato già utilizzato e in parte già imputato, al titolo dovrà essere allegato anche il foglio con le ultime imputazioni eseguite;
    - copia della lettera di accompagno con la quale la dogana ha comunicato l'invio dell'esemplare "3a" del DAU, se già ricevuta;
    - copia dell’esemplare "3" del DAU con allegata l'eventuale dichiarazione effettuata ai sensi dell'art. 7 del reg. 1222/94 (di cui al precedente punto 4), relativa alla composizione della merce, nel caso in cui non sia stata ancora ricevuta la lettera di trasmissione dell'esemplare " 3a " della dogana,
    - ulteriore documentazione richiesta dalla normativa vigente in materia di restituzioni, che potrà essere comunque inviata o integrata nel termine di 12 mesi previsto dall'art. 49 del Reg. 800/99;
  • la DCCC provvederà, come di regola, a prendere in carico la domanda, comunicando all'operatore il numero di cronologico;
  • entro il termine di tre mesi dalla data in cui è pervenuta la domanda di restituzione l'ufficio provvederà ad imputare sul titolo la restituzione richiesta per ogni bolletta indicata nella domanda e contestualmente tratterà l'istanza ai fini del riconoscimento del diritto alla restituzione, previa unione dei documenti pervenuti in via amministrativa secondo quanto disposto dalle circolari n. 240/D del 20.8.1997, n. 141/D del 28.6.1999 e telex n. 22088/DCCC del 19.7.1999;
  • la copia del frontespizio del titolo con l'originale del foglio contenente le imputazioni relative alle bollette di esportazione indicate nella domanda di restituzione sarà restituito all'operatore o al suo delegato con specifica comunicazione; copia della predetta documentazione sarà allegata a cura dell'ufficio all'istanza di restituzione e all'esemplare del titolo in suo possesso;
  • qualora venga presentata una domanda di restituzione relativa ad un titolo di cui la DCCC non sia già in possesso, la stessa ne chiederà conferma e copia al Ministero del Commercio con l'Estero;
  • nel caso in cui la domanda di restituzione venga presentata oltre i tre mesi, e non venga provata la causa di forza maggiore , l'ufficio, imputerà la restituzione richiesta sul titolo, ma annoterà contemporaneamente sullo scarico il ritardo nella presentazione della domanda ai fini dell'incameramento da parte del Mincomes della relativa cauzione. Il ritardo, tuttavia, non avrà conseguenze sul pagamento della restituzione.

La causa di forza maggiore deve essere provata in sede di domanda di restituzione e sarà valutata dalla DCCC secondo l’indirizzo interpretativo contenuto nella Comunicazione C (88) 1696 della Commissione pubblicato nella G.U.C.E. Serie C n. 259 del 6.10.1988, pag.10.

6. Domanda di restituzione relative ad esportazioni senza titolo ai sensi dell'art. 6 H

La Commissione ha riservato un ammontare di 15 milioni di EURO per anno finanziario ai piccoli operatori che intendono esportare senza l'onere di richiedere un titolo di restituzione alle condizioni di cui appresso (e sempreché questa agevolazione non sia stata sospesa dalla stessa Commissione) :

- non aver mai posseduto titoli di esportazione nello stesso anno finanziario

- non aver richiesto nell’anno finanziario restituzioni pari o superiori a 20.000 EURO

- le merci da esportare siano state prodotte o assemblate nello Stato membro di esportazione e quindi, per le esportazioni dal nostro Paese, in Italia.

In tali casi la domanda di restituzione deve essere obbligatoriamente corredata di un atto in cui l'operatore, sotto la propria responsabilità, dichiari che:

non è stato in possesso di titoli dall’inizio dell’anno finanziario

alla data dell'accettazione della o delle dichiarazioni doganali di esportazione non era in possesso di alcun titolo

al momento della domanda di restituzione l'importo globale delle restituzioni richieste nell'anno finanziario considerato è inferiore a 20.000 EURO, indipendentemente dal fatto che le stesse siano state o meno pagate

le merci esportate sono state fabbricate o assemblate in Italia.

La veridicità della dichiarazione sarà controllata dalla DCCC sulla base degli atti disponibili.

Per il periodo transitorio il riferimento all'anno finanziario, ai fini del possesso di titoli e dell'ammontare delle restituzioni richieste, dovrà essere fatto al periodo che va dall'1 marzo al 30 settembre 2000.

Come già detto al precedente punto 4, è indispensabile che sulla dichiarazione di esportazione con richiesta di restituzione sia indicata la dicitura "Esportazione ai sensi dell'art.6H del Reg.1222/94" sia per permettere agli uffici doganali di esportazione e di uscita l’eventuale selezione del carico ai fini dei controlli fisici di cui al Reg. CEE n.386/90 e sia per consentire alla DCCC di individuare tali operazioni per le segnalazioni che tempestivamente la stessa dovrà fare alla Commissione al fine del monitoraggio della riserva disponibile da parte dei servizi comunitari.

Si fa presente infine che le presenti istruzioni, dopo il primo periodo di applicazione della nuova normativa e dopo la realizzazione del programma informatico, sono suscettibili di ulteriore adeguamento.

Si prega gli operatori interessati di seguire con puntualità la procedura prevista dalla circolare suesposta, al fine di rendere più celere l'erogazione della restituzione spettante.

Il contenuto della circolare riportato in questa pagina web non ha valore legale, ma solo informativo e divulgativo.