OGGETTO: Restituzione all’esportazione di carni bovine - Reg. n.450/2000 - Bollo sanitario

Con il regolamento n.450 del 28 febbraio 2000 la Commissione Europea ha subordinato il riconoscimento del diritto alla restituzione per le esportazioni di carni bovine alla condizione che i prodotti debbono recare il bollo sanitario come previsto dalle direttive comunitarie:

  • 64/433/CEE per le carni fresche
  • 94/65/CEE per le carni macinate e preparazioni
  • 77/99/CEE per i prodotti a base di carne

La nuova disposizione si applica alle dichiarazioni doganali di pagamento (COM 7 per le operazioni di prefinanziamento) o di esportazione accompagnate da un titolo di esportazione rilasciato successivamente al 3 marzo 2000.

Ai sensi dell’allegato I, capitolo XI punto 50 della direttiva 64/433/CEE, la bollatura sanitaria, che viene effettuata presso lo stabilimento sotto la sorveglianza del veterinario ufficiale, consiste nel bollo contenente la sigla del paese speditore, il numero di riconoscimento del veterinario e la sigla CEE.

La stessa bollatura è prevista per le carni macinate e le preparazioni di carni dall’allegato I, capitolo VI della direttiva 94/65/CEE, che rimanda alla precedente normativa.

Per i prodotti a base di carne il bollo sanitario deve recare l’iniziale del paese speditore, il numero di riconoscimento dello stabilimento e la sigla CEE.

Ad ogni buon fine si allega copia del reg. n.450 del 28 febbraio 2000.

Gli Uffici in indirizzo sono invitati, ciascuno per la parte di propria competenza, ad assicurare il rispetto della suddetta normativa, ad informare gli operatori interessati e a diramare urgenti disposizioni al personale dipendente affinché, nel caso di operazioni assoggettate al controllo fisico ai sensi dei regolamenti CEE n.386/90 e n.2221/95, all’atto della compilazione della" lista di controllo" Mod. DCCC/L.C.1. di cui alla direttiva prot. 5184/XI/DCCC del 13 gennaio 2000, la verifica di cui alla casella 05 (controllo qualitativo) comprende anche il soddisfacimento delle condizioni relative al bollo sanitario.

Nell’ipotesi in cui il funzionario incaricato del controllo dovesse rilevare il mancato soddisfacimento delle condizioni in parola, nelle "note" della "lista" dovrà apporre la seguente annotazione: "condizioni di cui al Reg. (CE) n.450/2000 non soddisfatte" e contestualmente dovrà redigere il processo verbale ai fini della contestazione della sanzione di cui all’art.51 del Reg. Ce n.800/99.

IL DIRETTORE