Regime delle restituzioni all'esportazione
per i prodotti agricoli,
misure transitorie
per quanto riguarda gli scambi
di prodotti agricoli in seguito
all'adesione dei dieci nuovi
Stati all'Unione europea
a decorrere dal 1° maggio 2004.

 

Di seguito alla circolare n° 15/D prot. 6377/SAISA del 22 marzo 2004 (sotto riportata), concernente l’oggetto, si precisa che per i prodotti esportati con richiesta di restituzione verso i nuovi Stati che aderiranno all’Unione Europea dal 1° maggio 2004 – Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica ceca, Slovacchia, Slovenie, Ungheria – che risulteranno usciti dal territorio doganale della Comunità nel periodo dal 15 al 30 aprile 2004, non potrà essere invocato l’esonero dalla presentazione del documento di importazione concesso ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (CE) n°800/1999.

Di conseguenza, per i prodotti ad aliquota differenziata esportati verso i predetti Stati dovrà essere sempre prodotto il documento di importazione, come stabilito dall’articolo 16 del regolamento (CE) n° 800/1999, dal quale dovrà risultare, tra l’altro, che il prodotto è stato sdoganato nel Paese terzo entro il 30 aprile 2004.

Le domande di restituzione prive di tale documentazione saranno respinte.

 

CIRCOLARE n°15/D - Prot n°6377/SAISA/22.03.2004

OGGETTO: Regolamento (CE) n°1972/2003 del 10 novembre 2003 (G.U.C.E. L n°293 dell'11.11.2003), modificato dal Regolamento (CE) n° 230/2004;
Regolamento (CE) n°60/2004 del 14 gennaio 2004 (G.U.C.E. L n°8 del 15.1.2004) specifico per il settore dello zucchero.

1. Regolamento (CE) n°1972/2003

Con questo regolamento "orizzontale" la Commissione ha adottato alcune misure transitorie ritenute necessarie per evitare una possibile distorsione degli scambi a fini speculativi, a danno delle organizzazioni comuni dei mercati agricoli, in previsione della prossima adesione all'Unione europea dei nuovi Stati: Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica ceca, Slovacchia, Slovenia e Ungheria.
In particolare, per gli aspetti di stretta competenza di questo Servizio, sono state introdotte le seguenti misure:

 

a) Esportazioni di prodotti agricoli con richiesta di restituzione verso i nuovi Stati membri prima del 1° maggio 2004

Come evidenziato nel secondo "considerando" del provvedimento, tenuto conto che le frontiere interne con i nuovi Stati membri saranno soppresse a decorrere dal 1° maggio 2004, viene disposto che i prodotti agricoli esportati con richiesta di restituzione dalla "Comunità dei quindici" verso i nuovi Stati dovranno lasciare il territorio doganale dell'Unione entro il 30 aprile 2004. Ciò, in deroga all'articolo 7 par.1 del regolamento (CE) n°800/1999 (regime delle restituzioni all'esportazione), anche se, a tale data, risulteranno trascorsi meno di sessanta giorni dal giorno di accettazione della dichiarazione.
Come precisato dalla Commissione stessa in sede di Comitato "Meccanismi degli scambi", in caso di restituzione differenziata anche l'importazione nel nuovo Stato membro dovrà avvenire entro la stessa data del 30 aprile 2004.
La regola è fissata nell'art. 2 del regolamento in questione dalla cui lettura, per l'appunto, si ricava che non può essere riconosciuto il diritto alla restituzione per quei prodotti la cui dichiarazione di esportazione verso i nuovi Stati membri sia stata accettata entro il 30 aprile 2004 ma per i quali non risultino soddisfatte entro la stessa data le condizioni previste dall'art. 3 del regolamento 800/1999 (uscita definitiva dal territorio doganale - importazione definitiva nel paese terzo di destinazione in caso di restituzione differenziata).
Ne consegue che, ove la restituzione fosse stata già corrisposta, dovrà essere rimborsata a norma dell'articolo 52 dello stesso regolamento (CE) n°800/1999.
In questo contesto conviene precisare che la disposizione si applica indipendentemente dall'esistenza di una causa di forza maggiore che possa avere impedito il perfezionamento dell'operazione nei termini sopra esposti.
Nell'ipotesi di mancato riconoscimento della restituzione sarà cura di questo Servizio provvedere ad inviare apposita segnalazione al competente Ministero delle attività produttive che ha emesso il titolo di esportazione per l'incameramento della cauzione. Anche a tal fine non rileverà un'eventuale causa di forza maggiore.

 

b) Divieto di doppio pagamento di restituzioni all'esportazione

L'articolo 9 stabilisce che nessun prodotto agricolo, come tale o trasformato in merce non compresa nell'allegato I del trattato, può beneficiare di più di una restituzione all'esportazione.
Il caso si potrebbe verificare per i prodotti esportati dalla "Comunità dei quindici" verso i nuovi Stati membri prima del 1° maggio 2004 e da questi riesportati verso i paesi terzi, con richiesta di restituzione, successivamente a tale data.
Allo scopo di evitare il doppio pagamento l'articolo 8 impone ai nuovi Stati membri di accertare, per tutte le operazioni di esportazione con richiesta di restituzione e per le operazioni di "prefinanziamento" effettuate nel periodo dal 1° maggio 2004 al 30 aprile 2005, che non sia stata pagata alcuna restituzione all'esportazione per quegli stessi prodotti o i loro componenti.
In assenza di specifiche disposizioni del regolamento, si ritiene che, per le esportazioni dal territorio nazionale, tale prova potrà essere costituita dall'originale o dalla copia autenticata della dichiarazione doganale di esportazione verso il nuovo Stato membro (esemplare 3 del DAU). Sul documento che l'operatore della "Comunità a quindici" fornirà al proprio cliente del nuovo Stato membro, la dogana di esportazione apporrà, a richiesta, la annotazione "Esportazione senza restituzione", regolarmente vidimata da riportare a matrice.
Considerato, tuttavia, che non è possibile allo stato attuale conoscere quali potranno essere le eventuali specifiche richieste in materia dei nuovi Stati membri ai propri importatori, gli uffici doganali (come del resto farà questo Organismo pagatore), sono invitati a prestare agli esportatori la necessaria collaborazione per fornire con tempestività l'eventuale diversa documentazione richiesta, mantenendo, ovviamente, copia della stessa agli atti.

 

c) Divieto di pagamento della restituzione alla produzione per prodotti che hanno beneficiato di una restituzione all'esportazione.

L'art.9 stabilisce, inoltre, che i prodotti che hanno fruito di una restituzione all'esportazione non possono godere di una restituzione alla produzione qualora siano utilizzati nella fabbricazione dei prodotti:
- elencati nell'allegato I del regolamento (CE) n°1722/93 concernente la restituzione alla produzione nel settore dei cereali e del riso
- elencati nell'allegato I del regolamento (CE) n°1265/2001 concernente la restituzione alla produzione per taluni prodotti del settore dello zucchero utilizzati nell'industria chimica.

Anche tale fattispecie riguarda in particolare i prodotti esportati con richiesta di restituzione dalla "Comunità dei quindici" verso i nuovi Stati prima del 1° maggio 2004, per cui gli uffici doganali avranno cura di corrispondere con sollecitudine alle eventuali richieste che dovessero pervenire in proposito dagli operatori, come già indicato al punto 2.

 

d) Prodotti assoggettati a regime sospensivo

Sempre per la parte, suscettibile di esser correlata al regime delle restituzioni, il regolamento in esame, all'articolo 3, primo e secondo comma, contempla, infine, una particolare disciplina in materia di dazi all'importazione.
La disposizione riguarda i prodotti agricoli elencati nel successivo articolo 4, paragrafo 5, che anteriormente al 1° maggio 2004 si trovano in libera pratica nella "Comunità dei quindici" o in un nuovo Stato membro ed alla data del 1° maggio risultano assoggettati ad un regime di cui all'articolo 4, par.15 lett.b) e par.16, lettere da b) a g) del regolamento (CEE) n°2913/92 (Codice doganale comunitario) nella "Comunità allargata" ovvero si trovano in viaggio dopo il regolare espletamento delle formalità di esportazione nella "Comunità allargata".
Detti prodotti, in deroga specifica a quanto previsto dall'allegato IV, capitolo 5, dell'atto di adesione (che prevede l'esonero dei dazi a determinate condizioni all'atto dell'immissione in libera pratica) saranno sottoposti all'aliquota del dazio all'importazione erga omnes, applicabile alla data dell'immissione in libera pratica, salvo che, per i prodotti esportati dalla "Comunità dei quindici", l'importatore non fornisca la prova che non sono state richieste restituzioni all'esportazione.
La prova dovrà essere richiesta dall'esportatore e sarà costituita secondo le modalità indicate al precedente punto 2.
Il terzo comma dell'articolo 3 riguarda l'assoggettamento al dazio applicabile alla data di immissione in libera pratica degli stessi prodotti elencati all'articolo 4, paragrafo 5 provenienti da paesi terzi che al 1° maggio 2004 si troveranno in TPA o in ammissione temporanea.
Il regolamento entra in vigore il 1° maggio 2004 e si applica sino al 30 aprile 2007.

 

2. Regolamento (CE) n°60/2004

 

Con il regolamento (CE) n°60/2004, considerato che l'adesione all'Unione europea dei nuovi Stati avrà inizio dal 1° maggio 2004, nel corso, cioè, della campagna di commercializzazione del settore zucchero 2003/2004, sono state introdotte misure transitorie specifiche per tale comparto che permettono di agevolare il passaggio dai regimi nazionali di produzione e di scambi oggi vigenti nei nuovi Stati membri a quelli disciplinati dal regolamento (CE) n°1260/2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero.
In particolare l'articolo 1 del provvedimento prevede che nei nuovi Stati membri tutte le disposizioni concernenti i prezzi, gli accordi interprofessionali e l'autofinanziamento di cui agli articoli da 2 a 21 del regolamento (CE) n°1260/2001, nonché le disposizioni relative al regime delle restituzioni comprese negli articoli da 27 a 31 si applicheranno solo a decorrere dal 1° luglio 2004.
Inoltre, sempre per gli aspetti di stretta competenza di questo Servizio ricollegabili alla materia delle restituzioni, l'articolo 5, paragrafo 1, primo comma del regolamento estende la medesima disciplina di deroga dell'atto di adesione, prevista per determinati prodotti che si trovano assoggettati a regime sospensivo il 1° maggio 2004, introdotta dall'articolo 3 del regolamento 1972/2003 (V. precedente punto 1. lettere a) e d ) ai prodotti di cui ai codici NC 1701, 1702, 1704, 1904, 1905, 2006, 2007, 2009, 2101 1292, 2101 2092, 2105 e 2202. Anche in questo caso tuttavia sono esonerati da dazio i prodotti elencati nel secondo comma
se l'importatore nel nuovo Stato membro dimostra che non è stata chiesta alcuna restituzione all'esportazione.
Per il rilascio delle relative attestazioni da parte delle dogane nazionali di esportazione valgono, ovviamente, le medesime indicazioni riportate per il Reg.1972/2003.
Il secondo comma del regolamento riguarda l'assoggettamento a dazio all'importazione erga omnes di determinati prodotti elencati nella stessa disposizione provenienti da paesi terzi che si trovano in regime di TPA il 1° maggio 2004. Il regolamento entra in vigore il 1° maggio 2004.

Sull'argomento il Comitato di indirizzo permanente ha espresso parere favorevole nella seduta del 15.03.2004.
Entrambi i regolamenti esaminati, unitamente alle presenti istruzioni, saranno disponibili sul sito internet dell'Agenzia nella parte riservata al SAISA.

 

Il Direttore
A.Valvo