OGGETTO: Restituzioni all’esportazione - Aiuti alimentari nazionali - Tasso di resttituzione

L’art.16 del Reg. (CE) n.1291/2000 (ex art. 14 bis del reg. 3719/88, sostituito dal reg. N. 1291/2000), concernente il regime dei titoli di importazione ed esportazione e di fissazione anticipata per i prodotti agricoli, dispone che per gli aiuti alimentari effettuati dagli Stati membri a norma dell’art 10, paragrafo 4, dell’Accordo sull’Agricoltura concluso nel quadro dei negoziati multilaterali dell’Uraguay Round, debbono essere rilasciati appositi titoli, con o senza fissazione anticipata della restituzione, recanti la dicitura:

- Titolo GATT - Aiuto alimentare.

Tutti gli aiuti alimentari nazionali eseguiti dall’AIMA ed ora dall’AGEA (Agenzia che ha sostituito l’AIMA a decorrere dal 16 ottobre 2000, in virtù del decreto legislativo 27 maggio 1999 n.165, modificato dal decreto legislativo del 15 giugno 2000 n.128) sono decisi dal Ministero degli Esteri ai sensi della predetta normativa.

Pertanto per le operazioni di aiuto alimentare nazionale relative a prodotti aventi diritto a restituzione, comprese le merci fuori allegato I del trattato, l’operatore deve presentare, all’atto dell’esportazione, un titolo GATT- Aiuti alimentare, non essendo possibile utilizzare a tal fine né i titoli AGREX "commerciali", né i titoli "di restituzione" introdotti per le merci fuori allegato I del trattato.

I predetti titoli GATT - Aiuto alimentari possono essere liberi o prefissati alla data della domanda di titolo.

Fanno eccezione a tale regola i titoli rilasciati per i prodotti appartenenti ai seguenti settori merceologici:

- cereali e riso (compresi i prodotti trasformati a base di cereali e riso e i mangimi) esportati come tali o contenuti nelle merci fuori allegato I del Trattato, per i quali, ai sensi dell’art. 11 bis e 12, punto 6 del reg. (CEE) n.1162/95, modificato da ultimo dal Reg. (CE) n.2110/2000, il tasso di restituzione è quello del giorno in cui lo Stato membro ha indetto la gara.

In tali casi non sono dovute le maggiorazioni mensili e gli adeguamenti previsti dall’art. 12 dello stesso regolamento.

La norma si applica alle esportazioni effettuate a fronte di gare indette a decorrere dall’8 ottobre 2000.

- latte e prodotti lattiero caseari, esportati come tali o incorporati nelle merci fuori allegato I del Trattato, per i quali, ai sensi dell’art. 13 del Reg. n.174/1999, il tasso di restituzione è quello del giorno in cui lo Stato membro ha indetto la gara.

La norma si applica alle esportazioni effettuate a fronte di gare indette a decorrere dal 3 febbraio 1999.

Qualora il tasso sia prefissato alla data del bando di gara, come anzidetto, il Ministero del Commercio Estero indica nella casella 21 del titolo la data del bando di gara.

L’operatore, alla domanda di restituzione per forniture di aiuti alimentari nazionali da produrre a questa Direzione, trattandosi di operazioni con destinazione obbligatoria, deve allegare:

  • copia autenticata del titolo GATT- Aiuto alimentare con lo scarico delle bollette di esportazione operato dalla competente dogana di esportazione
  • copie del bando di gara e dell’atto di aggiudicazione
  • copia del documento di trasporto
  • originale o copia conforme dell’attestato di controllo della merce rilasciato dalla società specializzate indicate dall’AGEA
  • originale o copia conforme della presa in carico

IL DIRETTORE