OGGETTO: Restituzione all’esportazione - Attestati per le carni bovine disossate - Reg. CE n. 2772/2000 del 18.12.2000 (GUCE L 321 del 19.12.00) - Reg. CE n.2777/2000 del 18.12.2000

1. Reg. Ce 2772/2000 del 18.12.2000

Con tale regolamento, applicabile alle dichiarazioni di disossamento presentate a decorrere dal 15 gennaio 2001, è stato modificato il reg. (CEE) n.1964/82 che stabilisce le condizioni per la concessione di restituzioni particolari all’esportazione di carni bovine disossate provenienti da bovini adulti maschi (cfr. circ. n.56/D prot. n.617/XI/SD del 24.02.98).

In particolare viene:

a) modificato l’art. 2 par. 1 ove è stata soppressa la condizione concernente il tenore medio di carne magra di tutti i pezzi disossati (pari o superiore a 55%),

b) sostituito l’art. 5 con l’aggiornamento dei riferimenti normativi al vigente regolamento (CE) n.800/1999, in vigore dal 1° luglio 1999, concernente la disciplina "orizzontale" del regime delle restituzioni all’esportazione di prodotti agricoli, in luogo del vecchio regolamento (CEE) n.3665/87;

c) sostituito l’articolo 6 con l’introduzione di un meccanismo che consente, nell’ambito della restituzione particolare, la possibilità di una ulteriore differenziazione dell’importo da corrispondere in funzione della quantità di carne, ricavata dal disossamento, destinata all’esportazione.

Attualmente, ai sensi dell’art. 6 del reg. Cee 1964/82 e succ. modifiche, la concessione della restituzione particolare è subordinata all’esportazione dell’intero quantitativo dei pezzi ottenuti dal disossamento di quarti posteriori, effettuato sotto controllo, ad eccezione del "filetto" che può essere commercializzato all’interno della Comunità.

Con la modifica introdotta dal Reg. Ce 2772/2000 sarà possibile ottenere la restituzione particolare purché sia destinato all’esportazione almeno il 95% della quantità totale dei pezzi ricavati dal disossamento di quarti posteriori, indipendentemente dal tipo di carne che può essere commercializzato nella Comunità nei limiti del 5%,.

Nel caso in cui ne venga destinata all’esportazione una quantità inferiore al 95% ma pari o superiore all’85%, l’aliquota della restituzione sarà ridotta nella misura che verrà indicata nei regolamenti con cui sono determinate periodicamente le aliquote in questione.

Inoltre possono essere commercializzati all’interno della Comunità tagli diversi dal "filetto", ma comunque, per quanto riguarda l’Italia, in misura non superiore a due tagli per ogni operazione di disossamento.

Ai fini di una corretta applicazione della normativa l’art. 6 punto 4 del regolamento in esame fa obbligo all’operatore di specificare nelle dichiarazioni con cui manifesta la sua volontà di procedere al disossamento l’intenzione di avvalersi di una delle due opzioni (95% o 85%).

Parimenti negli attestati delle carni disossate del quarto posteriore dovranno essere indicati i seguenti dati:

- nella casella 4 il peso totale delle carni ottenute dal disossamento nonché, eventualmente, la dicitura:

- "applicazione dell’art. 6, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1964/82 - condizione 95%"

- "applicazione dell’art. 6, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1964/82 - condizione 85%"

- nella casella 6, il peso netto delle carni da esportare.

Come già specificato nella circolare n.56/D prot. n.617/XI/SD del 20.04.1998 detti attestati debbono essere vidimati dalla dogana competente a ricevere la dichiarazione doganale di esportazione o la dichiarazione di pagamento in caso di prefinanziamento di cui all’art.5 del Reg. (CEE) 565/80.

Si aggiunge ora che tali attestati debbono essere immediatamente ed in via amministrativa inviati a questo ufficio, considerato che la scrivente sulla base degli stessi, entro il secondo mese successivo a ciascun trimestre, dovrà comunicare alla Commissione il peso netto totale dei pezzi disossati del quarto posteriore secondo le tre possibili condizioni: 100% - 95% - 85%.

2. Reg. Ce 2777/2000 del 18.12.2000 che istituisce misure eccezionali di sostegno del mercato delle carni bovine

In materia la Direzione Centrale dei Servizi Doganali con fax prot. n.8280/Div.II del 28 dicembre 2000, diretto a tutte le Direzioni Compartimentali, ha disposto che l’espletamento delle formalità doganali di esportazione di carni bovina è subordinato all’acquisizione di apposita certificazione sanitaria che attesti la conformità del prodotto alle prescrizioni previste nel predetto regolamento.

In proposito si precisa che in caso di prefinanziamento di cui al reg. CEE n.565/80 la certificazione sanitaria dovrà riguardare le partite di carne sottoposte a controllo doganale e dovrà essere acquisita in sede di emanazione della COM 7.

E’ pertanto opportuno che la disposizione venga richiamata espressamente nella autorizzazione al prefinanziamento.

La medesima certificazione ovviamente dovrà essere prodotta nell’ipotesi di consegna assimilata ad una esportazione fuori del territorio della Comunità ed approvvigionamento di bordo di cui al titolo III del Reg (CE) n.800/1999.

Le Direzioni in indirizzo sono invitate a diramare le opportune disposizioni a tutti i dipendenti uffici, sorvegliando sulla puntuale osservanza delle stesse e informando della nuova normativa anche gli operatori, gli spedizionieri, nonché i servizi veterinari locali.

Roma, 12 gennaio 2001

IL DIRETTORE