OGGETTO: Restituzione all’esportazione di taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell’allegato I del Trattato - Reg. Ce 1520/2000 che sostituisce il Reg. Ce 1222/94.

Considerate le numerose e sostanziali modifiche apportate al Reg. 1222/94 la Commissione, dovendo introdurre ulteriori modifiche, ha ritenuto opportuno sostituire completamente il testo, emanando il nuovo regolamento n.1520/2000 del 13 luglio 2000, in vigore dal 16 luglio 2000.
Al riguardo, nel rammentare che, in materia ,da ultimo questa Direzione è intervenuta con le istruzioni prot. 5274/DCCC del 28.02.2000, si ritiene utile evidenziare le principali disposizioni innovative contenute nel nuovo regolamento:
1. Art.9: il titolo di restituzione è valido fino al termine del quinto mese dopo quello in cui è stata presentata la domanda ovvero fino alla scadenza della validità del titolo se questa è precedente.
Di conseguenza anche i tassi di restituzione prefissati sono validi fino al quinto mese successivo a quello in cui è stata presentata la domanda di fissazione anticipata, ovvero fino alla scadenza del titolo, se questa è precedente.
1. Rimane invariata la norma per cui la domanda di fissazione anticipata del tasso di restituzione può essere avanzata contestualmente alla richiesta del titolo o successivamente con le modalità descritte al punto II dell’allegato F.
2. Art.14 (ex art.6H): nell’articolo sono indicate le condizioni per ottenere una restituzione senza essere in possesso di titolo nell’ambito di una riserva globale che la Commissione destina a tale scopo e che nella nuova disposizione è stata portata a 30.000.000 Euro.
Come si evince dal testo della disposizione la novità maggiore consiste nell’aver elevato a 50.000 Euro (anziché 20.000 Euro) l’importo entro il quale è possibile effettuare esportazioni senza titolo e contestualmente nell’aver precisato che il mancato possesso di titoli riguarda il periodo dall’inizio dell’esercizio finanziario fino alla esportazione considerata.
In particolare per poter fruire dell’esenzione debbono sussistere le seguenti condizioni:
- non aver mai posseduto titoli dall’inizio dell’anno finanziario
- non essere in possesso di titoli il giorno dell’esportazione
- non aver richiesto dall’inizio dell’esercizio finanziario considerato a prima della presentazione della domanda relativa all’esportazione di che trattasi importi pari o superiori a 50.000 Euro: in tale importo sono escluse le restituzioni richieste per le consegne di cui agli artt. 4 par.1, terzo trattino, 36, 40, 44, 45 e 46, par.1 del Reg. 800/2000 (consegne e provviste di bordo) e per gli aiuti alimentari, corredati da titoli GATT - Aiuti alimentari
- le merci debbono essere fabbricate e prodotte nello stato membro in cui si effettua l’esportazione.
Di conseguenza nella dichiarazione che l’operatore deve allegare alla domanda di restituzione, secondo quanto disposto con le citate istruzioni, dovranno essere riportate le condizioni sopra indicate.
A modifica di dette istruzioni sulle dichiarazioni di esportazione con richiesta di restituzione, in tali casi, dovrà essere apposta la dicitura "Esportazione ai sensi dell’art.14 del Reg. 1520/2000", essendo cambiato il riferimento normativo.
Si confermano per il resto tutte le altre disposizioni contenute nelle predette istruzioni.
Si precisa che in caso di esportazione di aiuti alimentari con titolo GATT- Aiuto alimentare prefissato, a norma del secondo paragrafo dell’art.10 del Reg. 1520/2000 verrà applicato il tasso di restituzione previsto dal regolamento vigente alla data di prefissazione per le altre esportazioni, per le quali non è prevista la fissazione anticipata dei tassi di restituzione (seconda colonna dei regolamenti che fissano i tassi di restituzione per i prodotti in questione).
3. Ulteriori novità si riscontrano nell’elenco dei prodotti per i quali può essere riconosciuta la restituzione - allegati B e C - da cui sono state escluse varie merci ed alcuni prodotti di base contenuti in talune merci.
Tutti gli uffici doganali e gli operatori sono pertanto invitati a controllare con particolare attenzione i predetti allegati al nuovo regolamento.
Con l’occasione si ricorda che nella dichiarazione circa la composizione della merce, che gli operatori debbono allegare alla dichiarazione di esportazione, ai sensi dell’art.16 del Reg. 1520/2000 (ex art.7 del Reg. 1222/94), debbono essere riportati i codici della NC dei prodotti di base con tutti i dati necessari per la liquidazione della restituzione.
Al riguardo si precisa che per ogni prodotto di base avente diritto a restituzione debbono essere indicati:
- la percentuale del prodotto di base contenuto nel prodotto finito
- l’eventuale coefficiente di trasformazione del prodotto intermedio (es. glucosio, amido con i rispettivi tenori di estratto secco che incidono sulla restituzione ai sensi dell’art. 4 punto 6 del reg. 1520/2000 ecc)
- per i prodotti assimilati la percentuale corrispondente di assimilazione e l’eventuale percentuale di materia grassa o di sostanza secca non grassa contenuta nel prodotto assimilato, secondo le indicazioni previste dall’art.3 del Reg. 1520/2000.
Al fine di facilitare il complesso lavoro di liquidazione della restituzione per i prodotti delle voci doganali 1806 e 1905, questo ufficio provvederà ad inserire, contestualmente alla presente, sul sito Internet della Agenzia delle Dogane - Restituzioni alle esportazioni (SAISA) - un file (Zip 194 KB) in formato Excel che gli operatori, ad esclusione delle ditte che hanno le ricette registrate, sono invitati ad utilizzare inserendo per ogni singolo di cui si chiede la restituzione i dati sopra indicati nelle rispettive colonne, secondo le istruzioni inserite nel file stesso: il relativo supporto informatico - floppy disk da 3 ½ - sarà quindi allegato alla domanda di restituzione.
L’ufficio sarà a disposizione per qualunque chiarimento in merito alla compilazione del predetto file (tel. 50244008).
Gli uffici doganali e le Associazioni di categoria avranno cura di invitare tutti gli operatori e gli spedizionieri doganali ad utilizzare sempre il predetto file per le richieste di restituzioni relative ai prodotti dei codici 1806 e 1905.
Con l’occasione si segnala che dal 7 agosto p.v è possibile chiedere nuovamente il rilascio di titoli di restituzione per i prodotti fuori allegato I del trattato, a norma del Reg. 1718/2000.