Settore Merceologico 12

Prodotti ammessi alla restituzione: Pomodori, Uva, Mandorle, Nocciole in guscio e sgusciate, Limoni, Arance, Noci, Mele, Pesche (tali prodotti possono variare secondo il periodo di emissione dei regolamenti comunitari).

Prodotti ad aliquota differenziata : Mele, Pesche, pomodori

Prodotti ad aliquota unica: Mandorle, Nocciole in guscio e sgusciate, Noci, Limoni, Uva e Arance (per le esportazioni successive al 13.01.2000).

A partire dal 24 giugno 2006, per la frutta a guscio, e dal 1 luglio 2006 per gli altri prodotti anche queste aliquote sono differenziate.

Per i prodotti ad aliquota differenziata ) Deve essere prodotta una copia del documento di trasporto dall'Italia fino al paese di destinazione della merce esportata e il documento di importazione come previsto dall'art.16 del Reg. Ce 800/1999. Il SAISA, su richiesta preventiva, può dispensare la ditta dalla presentazione del documento di importazione, per esportazioni con restituzione la cui parte differenziata è inferiore a 2400 Euro, in caso di esportazioni verso destinazioni appartenenti all'area europea non comunitaria (con l'aggiunta di Ceuta e Melilla, Marocco, Turchia, Georgia, Armenia e Azerbaigian) o inferiore a 12000 Euro, in caso di esportazioni dirette nel resto del mondo.

Deve essere prodotto il Titolo export, obbligatorio ai sensi del Reg. Ce 1961/01 (che ha abrogato il Reg. Ce 2190/96), tranne che per esportazioni dirette verso destinazioni assimilate ad un'esportazione fuori della Comunità e approvvigionamento di bordo (artt.36, 40, 44, 45, e all'articolo 46, paragrafo 1) del Reg. 800/99 ) e per le consegne destinate alle forze armate degli Stati membri di stanza nei paesi terzi.

A partire dal 1° ottobre 2000, in applicazione del Reg. Ce 1557/2000 che ha modificato il Reg. Ce 800/1999, una ulteriore esenzione dalla presentazione del titolo export non è più legata all'importo della restituzione inferiore a 60 Euro, ma al quantitativo esportato per dichiarazione di esportazione, il quale deve essere pari o inferiore a quello indicato nell'allegato III del Reg. Ce 1291/2000.

Si rammenta a tal proposito che ogni singolo/articolo facente parte di una unica dichiarazione di esportazione costituisce dichiarazione distinta (art.2 punto 3 del Reg. Ce 800/1999). In tal senso si veda la Circ. prot.20252 del 03.08.2000.

Il quantitativo di prodotto esportato nell'ambito della tolleranza del titolo non ha diritto alla restituzione.

I sistemi in materia di titoli export sono i seguenti:

sistema ordinario A1 (attualmente vigente) - la Commissione fissa i tassi di restituzione, nonché i quantitativi per i quali possono essere rilasciati i titoli o il periodo di validità dei medesimi. Ogni singolo operatore non può richiedere più del 50% del plafond disponibile. Qualora le quantità complessive superano il plafond, viene fissata una percentuale di abbattimento delle quantità. Gli operatori in questo caso hanno la possibilità di ritirare entro 10 gg. lavorativi la domanda dei titoli.
L'aliquota per il calcolo della restituzione è quella alla data di prefissazione del titolo export (campo 21).
Nella casella 22 del titolo è indicata la dicitura :"Titolo con fissazione anticipata della restituzione al tasso di ... Euro/t netto)
Sempre nella stessa casella, ove l´inizio della validità del titolo sia diverso dalla data di rilascio, come nel caso di certificati di esportazione relativi alle mele, sarà apposta anche la dicitura: " Titolo valido dal ...(data di decorrenza della validità).

sistema speciale A2 - le domande dei titoli sono presentate dagli operatori al Ministero per il Commercio con l'Estero con l'indicazione del tasso di restituzione ritenuto competitivo per l' esportazione, tasso che può essere inferiore, uguale o superiore ma in questo caso il richiedente non può chiedere un tasso minimo superiore al tasso indicativo, maggiorato del 50% (Reg. Ce 1303/99). Partendo dall'offerta più bassa e sulla base delle quantità richieste, i servizi della Commissione stabiliscono un tasso d'equilibrio che è uguale per tutti gli operatori.

L'aliquota per il calcolo della restituzione è quella alla data di prefissazione del titolo export (campo 21).

Nella casella 22 del titolo è indicata la dicitura :"Titolo con fissazione anticipata della restituzione al tasso di ... Euro/t netto)
Sempre nella stessa casella, ove l´inizio della validità del titolo sia diverso dalla data di rilascio, come nel caso di certificati di esportazione relativi alle mele, sarà apposta anche la dicitura:" Titolo valido dal....(data di decorrenza della validità).

Sistema A3 - sistema a gara con consegna dell´offerta scritta al Ministrero delle attività produttive: sono aggiudicatari i concorrenti la cui offerta è pari o inferiore al tasso massimo della restituzione e per il quantitativo e il tasso indicati nell´offerta.
Nella casella 22 del titolo è indicata la dicitura :"Titolo con fissazione anticipata della restituzione al tasso di ... Euro/t netto)

Sempre nella stessa casella, ove l´inizio della validità del titolo sia diverso dalla data di rilascio, come nel caso di certificati di esportazione relativi alle mele, sarà apposta anche la dicitura:" Titolo valido dal....(data di decorrenza della validità).

sistema B (a posteriori) - vengono chiesti dagli operatori entro il 2° giorno lavorativo successivo a quello in cui è stata accettata la dichiarazione di esportazione dei prodotti, con richiesta di restituzione al tasso vigente nel periodo di esportazione. Alla fine di ciascun periodo di esportazione, la Commissione verifica i quantitativi indicativi previsti e fissa i tassi di restituzione definitivi.I titoli sono rilasciati il 14° giorno successivo alla fine del periodo di esportazione.
In caso di superamento può ridurre il tasso di restituzione.
Sul titolo, al campo 22, viene riportata l'aliquota, il numero della bolletta per il quale è stato rilasciato il titolo e il relativo peso.
Sulla dichiarazione doganale di esportazione l´operatore deve apporre la seguente dicitura:
"Esportazione che sarà oggetto di una domanda a posteriori di titolo di esportazione senza fissazione anticipata della restituzione".
Sul titolo a posteriori è riportata la seguente dizione:
"Titolo di esportazione senza fissazione anticipata della restituzione per un quantitativo di....Kg dei prodotti indicati nella casella 16, al tasso di .... Euro/t netto".

Incombenze degli Uffici doganali

Le Dogane possono accettare esemplari 3a del DAU, validi ai fini della restituzione, solo se la dichiarazione doganale di esportazione contiene:

gli estremi del titolo di restituzione prefissata, il cui originale deve essere comunque presentato alla dogana che vi annota il relativo scarico;

la richiesta di un titolo a posteriori, il cui originale viene presentato a questo ufficio per l´imputazione, unitamente all´istanza di restituzione.

I titoli possono riportare nella casella 16 più codici appartenenti alla stessa categoria di prodotti, indicate nell´art.7 del regolamento in questione, qualora i rispettivi tassi di restituzione siano identici.

Controlli di conformità alle norme di commercializzazione per il settore ortofrutticolo stabiliti dal Reg. Ce 1148/2001, che ha abrogato il Reg. Cee 2251/92.
L´art.7 paragrafo 4 del Reg. (CE) n.1961/2001 prevede che il pagamento delle restituzioni sia subordinato alla presentazione del certificato di conformità alle norme comuni di commercializzazione oppure, ove trattasi di prodotti per i quali non sono previste dette norme, alla presentazione di un certificato di conformità alle norme di qualità nazionali.

Tale certificato va presentato in copia semplice al SAISA unitamente all'istanza; il certificato di conformità non è richiesto per le nocciole sgusciatedi cui al codice di restituzione 0802 2200 9000.

Gli estremi del predetto certificato continueranno ad essere riportati nella dichiarazione doganale di esportazione e copia del certificato sarà consegnata all´ufficio doganale per essere allegato alla matrice della bolletta.