Settore Merceologico 13

Prodotti ammessi alla restituzione:

Ciliege temporaneamente conservate, Pomodori pelati, Ciliegie candite, Nocciole preparate, Succhi d'arancia; prodotti di cui all'art.1 par.2 lett. B del Reg. Ce 2201/96 (per i quali è ammessa la restituzione all'esportazione per lo zucchero, per il glucosio e per lo sciroppo di glucosio in esso incorporato, aggiunto alla lavorazione).

Prodotti ad aliquota differenziata, : ciliegie temporaneamente conservate, ciliegie candite, pomodori pelati e prodotti di cui all'art.1 par.2 lett. B del su indicato regolamento.

Prodotti ad aliquota unica: nocciole preparate e succhi di arancia.

A partire dal 24 giugno 2006 per le nocciole preparate e per i succhi di arancia le aliquote sono differenziate.

Per i prodotti ad aliquota differenziata deve essere prodotta una copia del documento di trasporto dall'Italia fino al paese di destinazione della merce esportata e il documento doganale di importazione come previsto dall'art.16 del Reg. Ce 800/1999. Il SAISA, su richiesta preventiva, può dispensare la ditta dalla presentazione del documento di importazione, per esportazioni con restituzione la cui parte differenziata è inferiore a 2400 Euro, in caso di esportazioni verso destinazioni appartenenti all'area europea non comunitaria (con l'aggiunta di Ceuta e Melilla, Marocco, Turchia, Georgia, Armenia e Azerbaigian) o inferiore a 12000 Euro, in caso di esportazioni dirette nel resto del mondo.

Per i pomodori pelati con destinazione Canada la ditta deve produrre obbligatoriamente il documento di importazione anche per le esportazioni con restituzione inferiore ai 12000 Euro.

Inoltre non è concessa alcuna restituzione per i pomodori pelati il cui imballaggio è inferiore al chilogrammo.

Per i prodotti trasformati a base di orto frutta per i quali è richiesta la restituzione per lo zucchero, per il glucosio e per lo sciroppo di glucosio, dovrà essere prodotta una dichiarazione, vidimata dalla dogana, circa le percentuali di prodotto di base contenute nel prodotto finito.

Deve essere prodotto il Titolo export, obbligatorio ai sensi del Reg. Ce 1429/95, tranne che per esportazioni dirette verso destinazioni assimilate ad un'esportazione fuori della Comunità e approvvigionamento di bordo (art.36, 40, 44, 45 e all'articolo 46, paragrafo 1 del Reg. CE 800/99) e per le consegne destinate alle forze armate degli Stati membri di stanza nei paesi terzi; per i prodotti di cui all'art.1 par.2 lett. B del Reg. Ce 2201/96 il regolamento che disciplina il rilascio del titolo export sono, per lo zucchero, il Reg. Ce 2315/95 ed il Reg. Ce 318/06, per il glucosio e lo sciroppo di glucosio, il Reg. Ce 1342/2003.

A partire dal 1° ottobre 2000, in applicazione del Reg. Ce 1557/2000 che ha modificato il Reg. Ce 800/1999, una ulteriore esenzione dalla presentazione del titolo export non è più legata all'importo della restituzione inferiore a 60 Euro, ma al quantitativo esportato per dichiarazione di esportazione, il quale deve essere pari o inferiore a quello indicato nell'allegato III del Reg. Ce 1291/2000. Si rammenta a tal proposito che ogni singolo/articolo facente parte di una unica dichiarazione di esportazione costituisce dichiarazione distinta (art.2 punto 3 del Reg. Ce 800/1999). In tal senso si veda la Circ. prot.20252 del 03.08.2000.

Il quantitativo di prodotto esportato nell'ambito della tolleranza del titolo rilasciato ai sensi del Reg. Ce 1429/95 non ha diritto alla restituzione, mentre per i titoli rilasciati per lo zucchero, il glucosio e lo sciroppo di glucosio incorporati, detti quantitativi hanno diritto alla restituzione.

In caso di "prodotti finiti denominati" omogeneizzati di frutta, purea di frutta, marmellate, paste e confetture a base di frutta i quali contengano, come prodotto di base lo zucchero (codice restituzione 17019910913), il glucosio solido o il destrosio (codice restituzione 17023051013), lo sciroppo di glucosio (codice di restituzione 17023099013), la restituzione viene concessa per i prodotti di base e non sul prodotto finito.

In caso di istanza di restituzione relativa a esportazione avente ad oggetto i prodotti finiti citati, si fa presente che l'operatore, per poter beneficiare della restituzione, dovrà richiedere il rilascio del titolo export al Ministero per il Commercio con l'estero e presentarlo successivamente, in copia conforme, all'organismo pagatore, unitamente all'istanza.

Per i prodotti di cui all'art.1 par.2 lett. B del Reg. Ce 2201/96 (per i quali è ammessa la restituzione all'esportazione per lo zucchero, per il glucosio e per lo sciroppo di glucosio in esso incorporato, aggiunto alla lavorazione) in caso di obbligo di presentazione del titolo export, lo stesso deve essere rilasciato per ogni prodotto di base contenuto nel prodotto finito. Inoltre, l'operatore, per poter ottenere l'erogazione della restituzione, deve trasmettere una dichiarazione, debitamente vidimata dalla dogana competente, dalla quale si evinca il tipo di merce e i prodotti di base (espressi in termini percentuali) contenuti nel prodotto finito (omogeneizzati, purea di frutta ecc) e deve dichiarare l'origine comunitaria dei citati prodotti di base.

Il Reg. Ce 2201/96 contempla anche, per i prodotti finiti succitati, alcune esclusioni dal diritto a beneficiare della restituzione all'esportazione, che riguardano:

prodotti omogeneizzati della sottovoce 200710 contenente banane o tapioca;

confetture, gelatine, marmellate, puree e paste delle sottovoci 20079939, 20079958, 20079998 contenenti banane.

In caso di prodotti contenenti esclusivamente banane o tapioca non verrà concessa alcuna restituzione; in caso di prodotti finiti contenenti più tipi di frutta (es. mele, pere, albicocche e banane) l'Ufficio procederà alla liquidazione dei tipi di frutta ammessi escludendo la percentuale di zucchero o di altro prodotto di base relativo alle banane, sempre che sia possibile scorporarli; nel caso in cui lo scorporo relativo ai vari tipi di frutta contenuti nel prodotto finito identificato con una sottovoce sia impossibile, non si procederà alla liquidazione della restituzione.

Le istanze di restituzione relative all'esportazione di pomodori pelati interi, devono essere corredate del certificato INCA, anche in fotocopia, rilasciato dall'Istituto Nazionale per le conserve alimentari. Gli estremi di detto certificato devono essere obbligatoriamente indicati nella dichiarazione doganale di esportazione.