L’articolo 912 septies del regolamento (CEE) n.2454/93, concernente le disposizioni di applicazione del Codice doganale, stabilisce le condizioni per il rilascio a posteriori dell’esemplare di controllo T5.

Il paragrafo 3, in particolare, dispone che gli esemplari di controllo T5 rilasciati a posteriori o i duplicati possono essere annotati dagli uffici di destinazione solo dopo aver constatato che le merci oggetto di tali documenti hanno ottenuto la utilizzazione o la destinazione previste o prescritte dalla normativa comunitaria.

Al riguardo la Commissione, su quesito delle autorità doganali francesi posto nel quadro dell’applicazione dell’articolo 8 del regolamento (CE) n.800/1999 (regime delle restituzioni), ha chiarito che, in assenza di una precisa indicazione in merito, spetta agli uffici doganali di uscita decidere se gli elementi forniti dall’esportatore siano sufficienti a dimostrare che la merce ha lasciato il territorio doganale comunitario.


La prova non può che essere documentale e può consistere in un documento commerciale (ad esempio il contratto di trasporto) e/o nella prova di arrivo nel paese terzo o in altro documento utile.


Il valore giuridico della prova – ha sottolineato la Commissione - non può essere discriminato sulla base dei vari tipi di trasporto (come opinato dalle autorità francesi: più valore ai manifesti marittimi ed aerei rispetto ai contratti di trasporto utilizzati per via terrestre), ma solo sulla idoneità della documentazione presentata dall’operatore a fornire sufficienti garanzie circa l’uscita delle merci dalla Comunità.


Si prega di richiamare l’attenzione di tutti gli uffici doganali interessati.