OGGETTO: Restituzioni all’esportazione di prodotti del settore lattiero caseario – Reg. (CE) n.795/2001 recante misure speciali che derogano al regolamento n.174/1999, al regolamento n.800/1999 e al regolamento n.1291/2000. - Restituzioni all’esportazione di prodotto esportati sotto forma di merci non comprese nell’allegato I del trattato – Reg. (CE) n.825/2001 recante misure speciali che derogano a1l regolamenti (CE) n.800/1999 e n.1520/2000.

Per opportuna conoscenza si fa presente che la Commissione con i regolamenti in oggetto ha introdotto alcune modifiche ai regolamenti (CE) n.800/1999 (restituzioni) e n.1291/2000 (titoli) nel caso in cui l’esportatore interessato comprovi alle autorità competenti che non è stato in grado di effettuare le operazioni di esportazione a causa:

-delle misure adottate conformemente alla normativa comunitaria

o

- delle misure sanitarie adottate dalle autorità dei paesi terzi di destinazione a seguito dell’accertamento dei casi di afta epizootica nella Comunità.

In tali casi l’operatore può richiedere:

- al Ministero del Commercio con l’Estero che i titoli di esportazione la cui domanda sia stata presentata entro il 22 marzo 2001 siano prorogati secondo quanto previsto dal regolamento in questione;

- all’Organismo pagatore che il termine di 60 giorni, stabilito dal regolamento (CE) n.800/1999 per l’uscita dei prodotti dal territorio doganale della Comunità, sia portato a 150 giorni relativamente alle esportazioni le cui formalità doganali siano espletate entro il 29 marzo 2001.

La richiesta di deroga circa il termine di uscita dal territorio doganale della Comunità dovrà essere presentata dall’operatore a questo ufficio unitamente all’istanza di restituzione o di svincolo della fideiussione e dovrà essere allegata idonea documentazione commerciale.

Inoltre per le esportazioni effettuate sulla base di titoli richiesti entro il 22 marzo 2001 non si applicano:

- le maggiorazioni previste dagli articoli 25 paragrafo 1 (anticipi) e 35 paragrafo 1 secondo comma (prefinanziamenti) del regolamento (CE) n.800/1999.

- la sanzione prevista dal successivo art.51 paragrafo 1, qualora il diritto alla restituzione decada.