Di seguito alla comunicazione n.7753 del 4 aprile 2001 si fa presente che le misure speciali introdotte dai regolamenti in oggetto possono essere concesse solo se l’esportatore interessato comprova con idonea documentazione commerciale che non è stato in grado di effettuare le operazioni di esportazione a causa delle misure sanitarie adottate dalle autorità dei paesi terzi di destinazione a seguito dei casi di encefalopatia spongiforme bovina.

Al riguardo si precisa che la richiesta di deroga e la relativa documentazione dovranno essere presentati dall’operatore a questo ufficio unitamente all’istanza di restituzione o di svincolo della fideiussione.