Si fa seguito alla nota n.6631 dell’11 marzo 2002, per comunicare che, sulla base di una corrispondenza successiva intervenuta con il competente Ufficio dell’AGEA, si è concordato di modificare la procedura attualmente vigente, e confermata nella predetta nota, relativamente alla documentazione da presentare per il riconoscimento delle restituzioni all’esportazione di prodotti agricoli forniti a titolo di aiuto alimentare nazionale verso paesi terzi.

In particolare si è ritenuto opportuno acquisire in via amministrativa, direttamente dall’AGEA che cura l’operazione di aiuto alimentare nazionale, tutta la documentazione connessa al bando di gara e all’esito dell’operazione stessa.

Di conseguenza le istruzioni impartire con la nota n.6631 dell’11 marzo 2002, relativamente al punto 2, quinto capoverso, sono modificate come segue:

ai fini della liquidazione della restituzione l’aggiudicatario della fornitura dovrà presentare a questo Servizio la domanda di restituzione corredata della seguente documentazione:
- copia del bando di gara e dell’aggiudicazione se viene richiesto il pagamento anticipato, o almeno copia del bando di gara se viene richiesto il pagamento definitivo;
- copia autenticata del titolo con il relativo scarico;
- copia della nota di trasmissione della bolletta doganale da parte della dogana di uscita;
- copia del documento di trasporto.

Questo Ufficio richiederà direttamente mediante fax all’AGEA:
- copia del bando di gara, delle eventuali sostanziali modifiche, e dell’aggiudicazione;
- l’attestato di presa in consegna;
- l’attestato di controllo rilasciato dalla società incaricata dall’AGEA, secondo quanto stabilito nel bando di gara;
- l’esito dell’operazione, al fine di evitare che siano corrisposte restituzioni per operazioni alle quali sia stato rifiutato in tutto o in parte il prezzo di gara.

L’AGEA ha fatto presente che, ai fini di una pronta evasione delle richieste di questo ufficio, è necessario che le stesse siano avanzate nel più breve tempo possibile, dal momento che, dopo il pagamento della fornitura, la documentazione viene archiviata in locali esterni.

Pertanto è stato disposto che la richiesta della documentazione sia avanzata non appena l’ufficio di liqidazione competente riceverà la relativa pratica.

Sarà cura degli operatori, sui quali non incomberà più l’onere di acquisire la predetta documentazione, di presentare con urgenza le domande di restituzioni connesse alle forniture di aiuti alimentari nazionali.

Le Associazioni di categoria e le Associazioni degli Spedizionieri doganali sono pregati di comunicare la nuova procedura a tutti gli operatori del settore.