OGGETTO: Regolamento Ce 558/2005 . Restituzioni all'esportazione . Norme in materie di imballaggi nelle esportazioni di formaggi ed esclusione della restituzione per le materie non lattiche e caseina e/o caseinati

Con regolamento 558/2005 la Commissione Europea al fine di agevolare l'industria casearia dei nuovi stati membri e ridurre , contemporaneamente , la richiesta di titoli di esportazione per i formaggi , ha introdotto importanti modifiche al Reg. CE 174/99 ed al capitolo 9 (latte e prodotti lattiero caseari) del Regolamento (CE) 3846/87.

Regolamento 174/99.

Il nuovo Regolamento ha soppresso il par. 4 dell'art.3 del Regolamento Ce 174/99, estendendo anche al formaggio di cui al codice 0406 9033 9919 della nomenclatura la condizione che non è concessa alcuna restituzione alle esportazioni di formaggio il cui prezzo franco frontiera risulta inferiore a € 230/100 kg. , prima dell'applicazione della restituzione all'esportazione.

Regolamento (CE) 3846/87 - modifiche all'allegato 1 capitolo 9.

  • Alla voce 0406 9088 - ALTRI - è stato aggiunto il nuovo codice 0406 9088 9500 avente tenore in peso, di acqua della materia non grassa uguale o superiore al 40% , tenore massimo di acqua in peso del prodotto 55% e tenore di materie grasse nella sostanza secca 40%.
  • Sono state modificate le disposizioni contenute nella nota 7 del capitolo 9 del predetto Regolamento 3846/87. E' stato ribadito che la restituzione è concessa sulla base del peso netto dei formaggi , al netto del liquido di conservazione in particolare salamoia , ma è stato anche escluso dal diritto alla restituzione il peso dei rivestimenti di paraffina, cenere, cera o pellicola di plastica. Data l'impossibilità di quantificare il peso di tali rivestimenti la Commissione ha introdotto dei coefficienti forfettari di riduzione della restituzione.

In particolare:

  1. se il formaggio è rivestito da una pellicola di plastica ed il peso netto dichiarato comprende il peso della pellicola , la restituzione deve essere ridotta dello 0,5%
  2. se il formaggio è rivestito di paraffina o cenere ed il peso netto comprende la paraffina o la cenere l'importo della restituzione è abbattuto del 2%.
    All'atto dell'espletamento delle formalità doganali l'esportatore deve dichiarare se il peso netto indicato comprende, anche il peso della plastica o della paraffina;
  3. se il formaggio esportato è contenuto in un rivestimento di cera , l'interessato, all'atto dell'espletamento delle formalità doganali deve indicare il peso netto del prodotto.

Il Regolamento ha esteso le disposizioni dettate con la nota 10 del capitolo 9 del predetto Reg. CE 3846/87 - fin'ora applicabili soltanto ai formaggi grattugiati in polvere e fusi - a tutti i formaggi e latticini ed ha operato una netta separazione fra ingredienti non lattici e caseina e/ o caseinati.

Ha definito le sostanze non lattiche ed ha introdotto le seguenti percentuali forfettarie di riduzione della restituzione:

1) 10% se il prodotto esportato contiene ingredienti non lattici
2) 1% se il prodotto esportato contiene spezie o erbe aromatiche

All'atto dell'espletamento delle formalità doganali l'esportatore indica

  • che il prodotto è addizionato di ingredienti non lattici
  • che il prodotto è addizionato di spezie o di erbe aromatiche

Il regolamento ha, inoltre, confermato che il quantitativo di caseina e/o caseinati e/o siero di latte e/o derivati dal siero di latte e/o lattosio e/o permeato e/o prodotti di cui al codice NC 3504 non è preso in considerazione per il calcolo dell'importo della restituzione, ed ha introdotto l'obbligo per l'esportatore di dichiarare , all'atto dell'espletamento delle formalità doganali , l'aggiunta o meno, nel prodotto esportato , di tali sostanze ed in caso affermativo di indicarne i relativi quantitativi.

In base alla predetta normativa gli uffici doganali avranno cura di verificare , in sede di controllo documentale o eventuale controllo fisico che le esportazioni dei suddetti prodotti siano effettuate nel rispetto delle norme indicate in materia di imballaggi e che, all'atto dell'espletamento delle formalità doganali siano rese le dichiarazioni relative al contenuto di ingredienti non lattici e caseina e/o caseinati.

Le disposizioni dettate dal predetto Regolamento si applicano:

  • ai titoli di esportazione richiesti a decorrere da 27/05/05;
  • per le operazioni senza titolo sono già in vigore dal 14/04/05.

IL DIRETTORE