L’art.3, punto 3, del regolamento (CE) n.1520/2000 stabilisce che, per quanto riguarda le merci di cui all’allegato C, la quantità dei prodotti di base che deve essere presa in considerazione per il calcolo dell’importo della restituzione è quella fissata nell’allegato stesso per ciascuna di dette merci.

Per esportazioni di riso precotto di cui al codice NC 1904 90 10 il predetto allegato prevede una restituzione calcolata sulla base di 120 Kg. di riso lavorato a grani lunghi per ogni 100 Kg. di prodotto finito.

A seguito di un quesito posto da questo Servizio, la Commissione Europea, con nota n.15543 del 17.12.2001, ha chiarito che il diritto alla restituzione sussiste indipendentemente dal fatto che le merci siano prodotte a partire dal riso lavorato a grani lunghi o da riso lavorato a grani tondi, trattandosi dello stesso prodotto finito con il medesimo codice, cui si applica lo stesso prezzo intervento EU e lo stesso tasso di restituzione.

In entrambi i casi la restituzione va calcolata in base a 120 Kg. di riso lavorato a grani lunghi per 100 Kg. di riso precotto.

Tanto si rappresenta per i controlli di rispettiva competenza.