OGGETTO: Restituzioni all’esportazione di prodotti agricoli verso paesi terzi – Certificato di vigenza – Dichiarazione sostitutiva di certificazione – Titoli di esportazione e documentazione in copia – Nuove disposizioni.

1. Certificato di vigenza – Dichiarazione sostitutiva del certificato di vigenza.

Come è noto l’operatore che intende ottenere a titolo di restituzioni un pagamento da parte di questo Servizio, al fine di dimostrare che non sono in corso a suo carico procedure fallimentari o concorsuali, deve presentare uno dei seguenti atti:

  • certificato di vigenza della competente Camera di Commercio, completo dell’attestazione circa la sussistenza o meno di procedure fallimentari o concorsuali, di validità non superiore a sei mesi;
  • dichiarazione sostitutiva di certificazioni, ai sensi dell’art.46 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (DPR 28.12.2000 n.445), corredata dalla copia del documento d’identità del dichiarante.

L’articolo 48 del predetto Testo Unico precisa che le dichiarazioni sostitutive hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono e debbono essere redatte su moduli predisposti dalle singole amministrazioni contenenti, in particolare, il richiamo alle sanzioni penali previste dall’articolo 76.

Le amministrazioni procedenti, ai sensi del successivo articolo 71, hanno poi l’obbligo di effettuare controlli, sia a campione che in tutti i casi dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive accettate dai propri uffici.

Sulla base delle citate disposizioni è necessario rivedere le istruzioni impartite in passato in merito all’autocertificazione sullo stato di vigenza delle ditte e sullo stato di non fallimento come segue:

  • gli operatori, in alternativa al certificato di vigenza, possono presentare una dichiarazione sostitutiva, corredata della fotocopia del documento d’identità del dichiarante, utilizzando esclusivamente il formulario elaborato dall’Ufficio e disponibile sulla rete internet nell’ambito del sito dell’Agenzia delle Dogane (http://www.agenziadogane.it/italiano/saisa/moduliformulari.htm);
  • tale dichiarazione avrà efficacia per tutti i pagamenti che saranno effettuati nel periodo di sei mesi successivi alla data di sottoscrizione della medesima, al pari del certificato di vigenza;
  • qualora la dichiarazione sostitutiva presenti delle irregolarità o delle omissioni l’ufficio ne dà notizia all’interessato ai fini della regolarizzazione o integrazione dell’atto. La procedura di pagamento sarà sospesa fino al ricevimento della dichiarazione regolare e completa;
  • le domande per le quali, all’atto della liquidazione della restituzione, sussista un certificato di vigenza o una dichiarazione sostitutiva, la cui validità sia scaduta o scada entro i successivi venti giorni, saranno poste in istruttoria con richiesta di presentazione di una nuova documentazione: la predetta certificazione infatti deve essere valida alla data in cui viene emesso informaticamente l’ordinativo di pagamento.

Sarà pertanto cura degli operatori, per evitare ritardi nei pagamenti, di rinnovare la documentazione di vigenza almeno venti giorni prima della scadenza.

2. Copia titoli di esportazione.

Sulla base di precedenti disposizioni dell’Ufficio, gli operatori debbono corredare la domanda di restituzione con la copia autentica del titolo di esportazione completo di tutti gli scarichi fino a quello relativo alla operazione doganale di cui si chiede la restituzione.

La necessità di acquisire il titolo è conseguente all’obbligo introdotto dall’articolo 4 del regolamento (CE) n.800/1999, in base al quale il diritto al premio è subordinato alla presentazione di un titolo di esportazione con tasso di restituzione prefissato o determinato nell’ambito di una gara: l’acquisizione del titolo permette quindi di individuare esattamente il tasso applicabile alle operazioni di esportazione imputate sullo stesso.

Alla luce delle disposizioni comunitarie vigenti e ai fini di semplificare le procedure, nell’interesse sia dell’operatore che dell’Ufficio, non si ritiene, peraltro,più necessario acquisire il titolo di esportazione in copia autentica, trattandosi di un documento, i cui estremi sono indicati nella dichiarazione doganale e che deve essere già presentato in originale all’ufficio doganale di esportazione per l’imputazione

Pertanto, a parziale modifica delle precedenti istruzioni, si comunica che d’ora innanzi il titolo di esportazione, debitamente imputato, da allegare obbligatoriamente alla domanda di restituzione, potrà essere presentato anche in fotocopia semplice.

La disposizione si applica anche ai titoli esteri, ai titoli GATT – Aiuto alimentare e ai titoli di Aiuto comunitario.

Rimane confermato, invece, l’obbligo di presentare in originale i titoli rilasciati a posteriori (settore ortofrutticolo).

Nulla è innovato per i titoli di restituzione relativi ai prodotti fuori allegato I del trattato (sett. 14), soggetti ad un regime particolare.

3. Documentazione relativa alla prova della definitiva importazione nel paese terzo.

Le prove dell’espletamento delle formalità doganali di importazione previste dall’articolo 16, paragrafo 1 e 2, del regolamento (CE) n.800/1999, nonché le prove previste dall’articolo 49 paragrafo 3 a corredo della “domanda motivata di equivalenza” (mancata presentazione dell’esemplare di controllo T5), debbono essere presentate in originale o in copia autentica, ove previsto e nelle forme specificate dalle norme comunitarie.

La stessa regola si applica alla documentazione bancaria quando la stessa sia presentata in sostituzione della documentazione primaria, ai sensi del paragrafo 2 lettera d) del predetto articolo.

Diverso è il caso della documentazione bancaria presentata dalla ditta, di propria iniziativa o su richiesta dell’Ufficio, ad integrazione della documentazione prevista dall’articolo 16 del richiamato regolamento: in tali casi la documentazione può essere presentata in copia semplice.