A seguito di un quesito posto dalla delegazione belga in sede di “Comitato Meccanismi degli scambi” la Commissione Europea ha divulgato una scheda contenente il punto di vista dei propri servizi sull’argomento in oggetto.

In particolare sono state esaminate due diverse situazioni:

1. Dichiarazione di esportazione (ad es. verso la Svizzera dalla Germania) contenente l’indicazione che sarà richiesta una restituzione come disposto dall’articolo 5, paragrafo 1 del Reg. (CE) n. 800/1999 senza emissione di esemplare di controllo T5.

In tali casi, qualora vi sia stato transito comunitario e la merce prima di lasciare l’U.E. ha attraversato un altro Stato membro (ad es. Francia), la restituzione può essere pagata anche sulla base di un T5 rilasciato e annotato a posteriori alle condizioni previste dall’art. 912 septies del Reg. (CE) n.2454/93.

2. Esportazione (come per il punto 1) senza presentazione di dichiarazione o con dichiarazione senza richiesta di restituzione (art.5 par.1 reg. 800/1999).

In tali casi, anche se l’operatore presenta una successiva dichiarazione, la restituzione non può essere pagata come stabilito dalla Corte di Giustizia con sentenze C-54/91 e C-27/94.
Di conseguenza non dovrebbe essere rilasciato un esemplare T5 a posteriori e comunque se rilasciato e annotato a posteriori la restituzione non può essere pagata.

Il parere è conforme alle procedure già seguite da questo ufficio, che pertanto sono confermate.