Prot.12675/27 maggio 2004

Con l’adesione all’Unione europea i nuovi Stati membri sono obbligati a produrre e a commercializzare i prodotti di origine animale nel rispetto delle diverse direttive comunitarie emanate al riguardo.

Al fine di favorire lo smercio delle scorte la Commissione, con decisione 2004/280/CE del 19 marzo 2004, pubblicata nella GU L 87 del 25.3.2004, ha introdotto misure transitorie per permettere la commercializzazione nella Comunità dei prodotti di origine animale (carni bovine e suine, pollame, uova, latte e prodotti lattierocaseari) ottenuti prima del 1° maggio 2004 negli stabilimenti autorizzati per l’esportazione nella Comunità siti nei dieci nuovi Stati membri.

In particolare è stata riconosciuta la possibilità di scambiare tali prodotti nel mercato comunitario a condizione che gli stessi:

a) rechino il bollo sanitario dello stabilimento autorizzato per l’esportazione nella Comunità

b) siano accompagnati da un documento conforme a quello previsto dalle rispettive direttive comunitarie sul quale le competenti autorità dei nuovi Stati membri di origine abbiano apposto la dicitura: “Prodotto prima del 1° maggio 2004 conformemente alla decisione 2004/580/CE della Commissione”.

Inoltre il regolamento CE n.815/2004 del 29 aprile 2004 ha stabilito che il latte e i prodotti lattiero caseari, ottenuti prima del 1° maggio 2004 in stabilimenti siti nei nuovi Stati membri e commercializzati nella Comunità alle condizioni suddette, se esportati verso paesi terzi esclusivamente nel periodo transitorio dal 1° maggio al 31 agosto 2004, (esteso al 30 aprile 2005 in applicazione del Reg. Ce 1893 del 29 ottobre 2004 GUCE 328) hanno diritto alla restituzione.

In base alla predetta normativa gli uffici doganali che nel suddetto periodo accetteranno dichiarazioni di esportazione verso paesi terzi, con richiesta di restituzione, per latte e prodotti lattiero caseari ottenuti negli stabilimenti dei nuovi Stati membri prima dell’adesione e commercializzati nella Comunità, dovranno verificare in sede di controllo documentale che sia sempre presente il documento di accompagnamento commerciale previsto dall’articolo 5, paragrafo 8 della direttiva 92/46/CEE, contenente l’attestazione: “Prodotto prima del 1° maggio 2004, conformemente alla decisione 2004/280/CE”, apposta dalle autorità competenti dello Stato membro di origine. Copia del predetto documento sarà acquisita a matrice.

Qualora il prodotto venga sottoposto a controllo fisico dovrà essere accertato che sia provvisto del bollo sanitario per l’esportazione nella Comunità dello stabilimento specificamente autorizzato. La verifica dovrà essere espressamente annotata nella casella (controllo qualitativo) della lista di controllo Mod. DCCC/L.C.1 di cui alla nota n.5184/XI/DCCC del 13 gennaio 2000.

Qualora dall’accertamento non risulta che il prodotto sia stato sottoposto alla bollatura sanitaria o non sia corredato del documento di accompagnamento commerciale redatto come anzidetto, sulla lista di controllo dovrà essere apposta la seguente annotazione:

“Non conforme alla decisione 2004/280/CE”

In tali casi dovrà essere contestata, mediante processo verbale da trasmettere al SAISA, la sanzione comunitaria di cui all’art.51 del regolamento (CE) n.800/1999 (regime delle restituzioni all’esportazione), secondo le istruzioni impartite con la circolare n.87 del 23.03.1995.

Tenuto conto che il regolamento in oggetto è entrato in vigore il 1° maggio 2004 le Circoscrizioni doganali e gli Uffici unici sono invitati a impartire urgenti istruzioni ai propri dipendenti e a vigilare che le stesse siano puntualmente osservate.

Le presenti istruzioni saranno disponibili sul sito internet dell’Agenzia delle Dogane nella parte dedicata al SAISA.