Rettifica Istruzioni di servizio n.28354 del 18.12.2001

Con nota n.28354 del 18 dicembre 2001 questo ufficio ha richiamato le disposizioni di maggiore rilevanza, ai fini del riconoscimento del diritto alla restituzione, contenute nel regolamento in oggetto.
Dopo una nuova lettura degli articoli 9 e 17 del regolamento (CE) n.883/2001 e sentito il Ministero delle attività produttive, si fa presente che anche in caso di consegne destinate a depositi di approvigionamento di cui all’art.40 del regolamento (CE) n.800/1999 e delle consegne fuori della Comunità previste negli articoli 44 e 45, assimilate alle consegne di cui all’articolo 36 del predetto regolamento, non deve essere richiesto il titolo di esportazione.

Pertanto il commento al suddetto articolo 17 contenuto nella nota n.28354 del 18 dicembre 2001 deve intendersi annullato e sostituito come segue:

Art.17 - Necessità del certificato:


Il diritto alla restituzione è subordinato alla presentazione di un certificato di esportazione ad eccezione dei seguenti casi:
- consegne previste negli articoli 36, 40, 44 e 45 del regolamento (CE) n.800/1999;
- esportazioni di quantitativi inferiori o uguali a quelli che figurano nell’allegato III, parte K, del regolamento (CE) n.1291/2000.