A seguito di casi di afta epizootica manifestatasi in alcuni Stati membri, che hanno gravemente compromesso la possibilità di esportazione per gli operatori comunitari, la Commissione ha ritenuto opportuno introdurre alcune deroghe alla normativa vigente.

Per le esportazione di carni bovine effettuate entro il 30 marzo 2001 sono state estese le deroghe già previste per i casi di encefalopatia spongiforme (v. Reg. (CE) n. 23/2001 e n. 652/2001) ai casi afta epizootica e sono stati prorogati i termini previsti nei precedenti regolamenti.

La nuova normativa contenuta nel Reg. (CE) n.908/2001 subordina la concessione delle deroghe in questione alla condizione che l’esportatatore comprovi che non è stato in grado di esportare a causa:

- delle misure adottate dalle autorità dei paesi terzi di destinazione a seguito di casi di encefalopatia spongiforme bovina;

- delle misure adottate dalla legislazione comunitaria o di misure sanitarie adottate dalle autorità dei paesi terzi nei casi di afta epizootica;

In particolare il regolamento prevede:

- il prodotto può lasciare il territorio doganale comunitario entro il termine di 210 giorni e comunque non oltre il 31 dicembre 2001;

- qualora le merci non siano uscite dal territorio comunitario o siano state reintrodotte e immesse in libera pratica nella Comunità, l’esportatore rimborsa le eventuali restituzioni pagate in anticipo senza le maggiorazioni e gli uffici competenti svincolano le garanzie relative ai titoli e alle istanze di anticipazione;

- se le merci sono invece reintrodotte per essere sottoposte ad un regime sospensivo per un periodo non superiore a 210 giorni e raggiungano quindi la loro destinazione finale, non è rimessa in causa né la restituzione, né la cauzione relativa al titolo;

- per le esportazioni di carni bovine disossate per le quali sono previste restituzioni particolari, i cui attestati previsti dall’art. 4 paragrafo 1 del reg (CEE) n. 1964/82 sono stati rilasciati anteriormente al 30 marzo 2001, la restituzione è incamerata dall’operatore per la parte dei quantitativi esportati e immessi in consumo, senza l’applicazione delle condizioni di cui all’art. 6 paragrafi 2 e 3 del predetto regolamento

- per le operazioni di esportazione effettuate sulla scorta di titoli richiesti entro il 30 marzvo 2001 non si applicano:

- la riduzione del 20% prevista dall’art. 18 paragrafo 3 del reg. (CE) n. 800/1999 nel caso in cui la destinazione indicata nella casella 7 del titolo non sia rispettata;

- le maggiorazioni previste dagli articoli 25 (anticipi) e 35 (prefinanziamenti) del regolamento in questione;

- la sanzione stabilita dal successivo art. 51.

Analoga normativa è stata introdotta dal Reg. (CE) n.1012/2001 per le esportazioni di carni suine effettuate entro il 30 marzo 2001 per le quali l’operatore comprovi alle autorità competenti che non è stato in grado di esportare a causa delle misure contenute nella legislazione comunitaria o delle misure sanitarie adottate dai paesi terzi a causa dell’afta epizootica.

In tali casi, diversamente da quanto stabilito per le carni bovine, il termine di uscita dei prodotti dal territorio doganale comunitario è stato portato da 60 giorni a 150 e la possibilità di reintroduzione del prodotto in una zona franca o in un deposito doganale in regime sospensivo è limitata a 120 giorni.

IL DIRETTORE