Si richiama l’attenzione degli uffici in indirizzo sul regolamento (CE) n.765/2002, pubblicato nella Gazzetta CE serie L n.117 del 4.5.2002, in vigore dal prossimo 1° luglio 2002, che ha abrogato e sostituito il precedente regolamento n.2457/97 in materia di controlli fisici all’atto dell’esportazione (cfr. reg. (CEE) n.386/90) sui pezzi disossati di carni bovine che fruiscono di una restituzione.
La nuova normativa, pur confermando in parte le disposizioni del regolamento abrogato, ha introdotto una novità circa la metodologia (descritta nell’allegato) da adottare nel controllo analitico del campione ai fini dell'accertamento della provenienza delle carni da bovini adulti maschi di taluni pezzi disossati, ed, al tempo stesso, ha previsto che le dogane, rispettino, per questo particolare genere di controlli, nella selezione dei campioni, una percentuale obbligatoria (almeno un terzo) delle operazioni selezionate per il controllo fisico dell’insieme sia delle dichiarazioni doganali accettate per l'esportazione sia delle dichiarazioni di pagamento (COM 7) relative a prefinanziamenti in regime di deposito (art.5 del regolamento (CEE) n° 565/80).
I codici di restituzione interessati sono:

  • 020130009100
  • 020130009120

e riguardano i pezzi disossati provenienti da quarti anteriori e posteriori freschi o refrigerati che devono soddisfare le seguenti condizioni:

  • ogni pezzo sia avvolto in un involucro separatamente;
  • provengano da bovini adulti maschi;
  • abbiano un tenore medio di carne magra pari o superiore al 55%.

Si rammenta che le esportazioni in questione sono sempre accompagnate dagli attestati che certificano la provenienza dei pezzi da bovini adulti maschi ( BAM) e dagli attestati carni disossate, ambedue rilasciati dai servizi sanitari delle ASL. Questi documenti, debitamente vidimati dagli uffici doganali con l’indicazione degli estremi delle dichiarazioni di esportazione o di pagamento (COM/7), sono poi trasmessi in via amministrativa a questo Organismo pagatore.

Il regolamento in esame, inoltre, estende il controllo, limitatamente al tenore medio di carne magra, anche ai pezzi disossati di cui ai codici dei prodotti:

  • 0201 3000 9060 – altri inclusa la carne macinata con tenore medio di carne bovina magra pari o superiore al 78%.
  • 0202 3090 9200 – congelate altre, incluse le carni macinate, aventi tenore medio di carne bovina magra pari o superiore al 78%.

In particolare si richiama l'attenzione degli uffici doganali sulle modalità di accertamento di cui all'art.4 del nuovo regolamento, le cui disposizioni sono da ritenersi complementari a quelle previste dai regolamenti nn. 386/90 e 2221/95 concernenti i controlli fisici per i prodotti agricoli con richiesta di restituzione.

Al riguardo, le dogane dovranno tenere presente che in sede di verifica fisica delle merci di cui ai codici 020130009100 e 020130009120, l'avviso di spedizione relativo al campione prelevato per accertare anche la provenienza da bovini maschi adulti ( ancorchè la partita sia scortata da certificazione BAM), dovrà contenere la specifica richiesta di tale particolare accertamento. A tal fine, per uniformità di indirizzo, nell’avviso sarà apposta anche la seguente indicazione “accertamento provenienza bovini maschi adulti – art.1, par.1, lett.b) reg. 765/2002”. Quanto al laboratorio o ai laboratori chimici ai quali inviare i campioni in parola ne sarà data successiva comunicazione allorquando l'Area Verifiche e Controlli di questa Agenzia avrà assunto le decisioni di competenza.

Tenuto conto che, come già indicato, il numero dei controlli di cui trattasi deve essere pari almeno ad un terzo delle operazioni selezionate ai fini di un controllo fisico, sia su base informatica (VM) che di iniziativa, gli Uffici doganali, in previsione di una sicura futura verifica da parte della Commissione di corretta applicazione della disposizione, avranno cura di rendicontare gli stessi avvalendosi del registro dei controlli fisici di cui alla circolare n° 311/D del 4.12.1995 opportunamente integrato con una particolare annotazione di immediata e facile evidenza.

Aggiungasi infine che è indispensabile che tutti gli adempimenti connessi all'applicazione del regolamento in esame, siano richiamati, da parte dei verificatori, alla voce "note" dell'apposita “lista di controllo” a suo tempo divulgata con nota prot.5184/DCSD/XI del 13.01.2000.

Qualora i controlli previsti dal regolamento in esame presentino un esito difforme, l’ufficio doganale è tenuto ad elevare anche processo verbale per l’applicazione della sanzione prevista dall’art. 51 del reg. (CE) n. 800/1999 da trasmettere a questo Servizio, tenendo conto che, a motivo della specificità del regolamento e dei particolari meccanismi di prelievo dei campioni introdotti, le difformità analitiche accertate vanno considerate definitive e pertanto non suscettibili di controversia.

L’Area Verifiche e Controlli tributi doganali e accise, laboratori chimici, da parte sua, con riferimento a quanto sopra già accennato, è pregata di individuare, prima dell’entrata in vigore del regolamento, a quale od a quali Laboratori sarà affidato l’incarico di effettuare le analisi sul DNA, dandone cortese comunicazione anche allo scrivente.