A seguito degli accordi commerciali tra la Comunità Europea e la Romania, con Reg. Ce 2125/05 sono state adottate misure transitorie relative all'importazione di taluni prodotti agricoli trasformati originari della Romania e all'esportazione in detto paese di taluni prodotti agricoli trasformati.

Tali misure comportano, tra l'altro, a partire dell'1.12.2005, l'abolizione delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli trasformati non compresi nell'allegato I del Trattato.

In questo quadro, il Reg.CE 2125/05 della Commissione ha stabilito che le merci di cui sopra potranno essere importate in Romania in esenzione di dazi o a dazio ridotto o a dazi nei limiti del contingente se accompagnate da una copia del DAU recante nella casella 44 la dicitura:"Restituzione all'esportazione 0-Eur/decisione 3/2005 del consiglio di associazione UE- Romania".

I titoli di restituzione, relativi a merci le cui restituzioni sono state abolite dalla decisione sopra citata, richiesti prima del 30 novembre 2005 e con periodo di validità successiva a tale data , possono, su richiesta dell'interessato avanzata all'Organismo competente ( MAP ) , beneficiare di una riduzione del relativo importo.

Il Reg.CE 2124/2005, allo scopo di evitare d'imporre costi superflui agli operatori a seguito dell'abolizione delle restituzioni per alcune merci dirette in Romania, è infine intervenuto stabilendo le seguenti deroghe agli articoli 16 e18 del Reg. CE 800/1999:

  • la mancata fissazione di una restituzione all'esportazione per la Romania non comporta l'obbligo della presentazione della prova di importazione per le predette merci in altri paesi terzi, ai fini del versamento della restituzione divenuta differenziata (art.1 );
  • la mancata fissazione di una restituzione per le merci esportate in Romania, che rientrano nel campo d'applicazione dalla decisione 3/05 del consiglio di associazione UE-Romania, non viene presa in considerazione ai fini della determinazione del tasso più basso in rapporto alle esportazioni in altri paesi terzi (art.2).


Il Direttore
Dr. S. Vecchio