Con il Regolamento n.2584/2000 a titolo sperimentale la Commissione, nell’ambito degli accordi di mutua assistenza amministrativa con la Federazione Russa, ha introdotto un sistema di comunicazione di informazioni (MIS) tra gli Stati membri, l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (di seguito OLAF) in rappresentanza della stessa Commissione e le autorità doganali russe, al fine di poter seguire le esportazioni su strada di alcuni prodotti dei settori delle carni bovine e suine destinati al territorio di detta Federazione, in modo da scoprire eventuali casi in cui la restituzione non è dovuta, per irregolarità accertate nella fase conclusiva dell’operazione di esportazione.

Visto l’esito positivo del nuovo sistema la Commissione, con il Regolamento n.44/2003 in vigore dal 1° giugno 2003, ha ampliato l’ambito di applicazione del predetto Regolamento 2584/2000 modificandolo come segue:

  • il sistema di comunicazioni MIS si applica alle esportazioni verso la Federazione russa dei medesimi prodotti indicati nell’articolo 1 del Reg.2584/2000, effettuate con qualsiasi mezzo di trasporto;
  • le informazioni ricevute dalle autorità russe hanno un valore giuridico.

Ciò significa che la risposta positiva delle autorità doganali russe all’OLAF viene considerata come una prova dell’espletamento delle formalità doganali di importazione, equivalente alle prove previste dall’articolo 16, paragrafo 1 del Regolamento n.800/1999, per cui l’operatore che aderisce al sistema MIS è esonerato dal presentare la predetta prova di importazione.

Attualmente possono essere interessati a questa particolare procedura solo i prodotti del settore delle carni bovine di cui ai codici NC 0201 e 0202, in quanto i prodotti del settore delle carni suine di cui al codice NC 0203 non hanno diritto alla restituzione.

Si applica solo alle forniture pari o superiori a Kg. 3000.

Gli operatori che intendono aderire al sistema MIS dovranno compilare per ogni dichiarazione di esportazione un nuovo formulario (parzialmente modificato rispetto a quello utilizzato con il Reg. 2584/2000) che la Commissione si è impegnata a trasmettere quanto prima e che sarà reso immediatamente disponibile, con le relative specifiche tecniche, sulla rete internet nell’ambito del sito dell’Agenzia delle Dogane (www.agenziadogane.it alla voce “restituzioni all’esportazione”).

Nel predetto formulario dovranno essere inserite negli appositi campi le informazioni, in lingua inglese, contenute nell’articolo 2 del Regolamento n.2584/2000, sostituito dall’articolo 1 del Regolamento n.44/2003, che ad ogni buon fine si riportano di seguito:
a) il numero della dichiarazione di esportazione (DAU), il nome dell’ufficio doganale di esportazione e la data di accettazione della dichiarazione di esportazione
b) la designazione dei prodotti secondo la descrizione contenuta nella tariffa doganale e il codice ad otto cifre della nomenclatura combinata
c) la quantità netta in chilogrammi
d) il numero del carnet TIR o il numero di riferimento del documento di transito interno russo DKD o, in alternativa, il numero della dichiarazione d’immissione in consumo in Russia TD1/IM40
e) il numero del container, ove del caso (si suggerisce di indicare il dato, se possibile, sia quando il prodotto è stato introdotto in container alla partenza dall’Italia o comunque prima dell’uscita dal territorio comunitario, sia quando lo stesso, stivato nella nave alla partenza, è immesso in container dopo lo sbarco in Russia)
f) il numero d’identificazione e/o il nome del mezzo di trasporto all’entrata della fornitura in Russia (es.: primo porto di sbarco)
g) il numero della licenza del deposito sottoposto a controllo doganale in cui è stato consegnato il prodotto in Russia
h) la data di consegna del prodotto presso il deposito sottoposto a controllo doganale in Russia.

Il formulario va inviato per e-mail all’indirizzo di posta elettronica di questo Servizio (dogane.saisa@finanze.it) entro dieci giorni lavorativi successivi alla data di scarico dei prodotti in Russia.

L’Ufficio provvede ad identificare il formulario utilizzando il primo campo dello stesso e ad inoltrarlo all’OLAF secondo quanto disposto dall’art. 2 del Regolamento 2584/2000.

L’OLAF si è impegnato a dare piena attuazione all’obbligo previsto dall’articolo 3, paragrafo 3 del Regolamento (CE) n.2584/2000 comunicando, in ogni caso, all’organismo competente dello Stato membro la risposta o la mancata risposta delle autorità russe nei termini previsti dalla norma stessa.

Questo Servizio, pertanto, non appena perverrà la comunicazione dell’OLAF (positiva o negativa) ne darà formale e tempestiva notizia alla ditta interessata per consentire alla stessa di completare la pratica di restituzione.

Per motivi di ordine informatico gli operatori che hanno utilizzato per un’esportazione il sistema MIS sono invitati a presentare la domanda di restituzione (in caso di esportazione semplice) o di svincolo della garanzia (in caso di richiesta di anticipo o di prefinanziamento) solo dopo aver ricevuto la predetta comunicazione, copia della quale dovrà essere allegata alla domanda stessa.

Ove l’operatore non dovesse ricevere dall’Ufficio alcuna comunicazione entro tre mesi dalla data di spedizione potrà completare l’istanza di restituzione come appresso precisato in caso di mancata risposta dell’autorità russe.

A seguito dell’invio del formulario all’OLAF, per ogni dichiarazione di esportazione, si potranno configurare tre diverse situazioni:

  • risposta positiva delle autorità russe: l’operatore, per quanto attiene alla prova di importazione, allega alla domanda il solo documento di trasporto;
  • risposta negativa delle autorità russe: in tali casi l’Ufficio respinge la domanda e provvede all’eventuale recupero delle somme pagate in anticipo;
    l’operatore, qualora ritenga che l’operazione sia andata invece a buon fine, potrà presentare un ricorso corredato di tutti i documenti utili a comprovare la definitiva importazione del prodotto in Russia, tra cui principalmente il documento di trasporto e uno dei documenti previsti dall’articolo 16, paragrafo1del Regolamento n.800/1999. L’Ufficio, nell’ambito dei propri poteri di autotutela, esaminerà il ricorso ed eventualmente sottoporrà il caso all’attenzione dell’OLAF;
  • mancata risposta delle autorità russe: l’operatore presenta la domanda corredata dei documenti di importazione e trasporto, secondo quanto previsto dal Regolamento 800/1999, e di ogni eventuale ulteriore documentazione utile al fine di provare la definitiva importazione del prodotto in Russia.

Le Associazioni di categoria sono pregate di dare la massima diffusione alle nuove disposizioni in modo da consentire agli operatori che operano nel settore di realizzare, attraverso l’utilizzo corretto del nuovo sistema, una riduzione di costi e ottenere una maggiore speditezza nella definizione delle istanze di restituzione.